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Presunto abuso di monolocale con soppalco e rogito a breve
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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 479553" data-attributes="member: 56079"><p>La legge 47/85 e successive modificazioni/integrazioni, stabilisce la nullità degli atti che abbiano ad oggetto immobili parzialmente o totalmente abusivi. Non è quindi, in nessun modo e caso, possibile indicare nell'atto la presenza di un abuso.</p><p></p><p>Al limite si ritiene possibile rogitare in assenza della concessione in sanatoria purché la pratica di regolarizzazione sia già stata presentata in comune (pochi notai lo fanno) e siano state almeno pagate le oblazioni definitive conteggiate dall'amministrazione (molti notai lo fanno).</p><p></p><p>Per rogitare in assenza di regolarità urbanistica invece risulta necessario dichiarare il falso all'interno dell'atto. Ma se poi l'atto sottoscritto risultasse nullo... non avrebbe molto senso.</p><p></p><p>La conformità catastale è un'altra dichiarazione divenuta obbligatoria recentemente (nel 2011) per motivi fiscali (e non urbanistici). Questa dichiarazione non serve a tutelare le parti ma solo il fisco che, incassando il proprio denaro in base alle rendite catastali, potrebbe essere raggirato in caso di rappresentazione dell'immobile difforme dallo stato di fatto.</p><p></p><p>Anche in questo caso sarebbe possibile rogitare ugualmente limitandosi a dichiarare nuovamente il falso... qualora la corrispondenza non sia presente.</p><p></p><p>Tra le altre cose, la norma che richiede corrispondenza tra la rappresentazione catastale e lo stato di fatto non prevede che non siano rogitabili gli immobili privi di qualsiasi difformità ma solo quelli per i quali le difformità presenti incidano sulla rendita catastale.</p><p></p><p>Ad esempio: se una stanza da letto avesse nello stato di fatto 2 finestre e nella rappresentazione catastale solo una (purchè sufficiente a garantire il rapporto tra superficie interna, destinazione ed ingresso di luce ed aria), ammettendo comunque che l'urbanistica fosse a posto, non sarebbe indispensabile variare la catastale per rogitare...</p><p></p><p>Tornando ad [USER=63171]@indre79[/USER] , teoricamente sarebbe possibile dichiarare il contratto risolto per inadempimento del venditore e richiedere indietro, se versata, la caparra confirmatoria raddoppiata o, in alternativa, quantificare il danno patito ma sarà comunque necessario, nel caso, leggere approfonditamente il contratto siglato con l'aiuto di un legale per comprendere bene l'implicazione di tutte le clausole sottoscritte...</p><p></p><p>L'agenzia invece direi che potrebbe essere riuscita a pararsi il di dietro, non operando però con la dovuta professionalità, mi piacerebbe aggiungere.</p><p></p><p>Se infatti l'informazione della difformità era presente sin dall'inizio e riportata sul contratto, l'unica responsabilità della mancata possibilità di addivenire al rogito temo debba ravvisarsi nel proprietario... ma con il doppio della caparra dovresti riuscire a coprire ugualmente la spesa sostenuta per la mediazione.</p><p></p><p>Naturalmente il mio consiglio spassionato sarebbe diverso. Questa situazione si dovrebbe concludere più pacificamente, con il venditore che restituisce la caparra (non raddoppiata), l'agenzia che restituisce a entrambi la mediazione e poi ognuno per la sua strada, senza vinti ne vincitori...</p><p></p><p>Si tratta della mia visione personale delle cose! In bocca al lupo!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 479553, member: 56079"] La legge 47/85 e successive modificazioni/integrazioni, stabilisce la nullità degli atti che abbiano ad oggetto immobili parzialmente o totalmente abusivi. Non è quindi, in nessun modo e caso, possibile indicare nell'atto la presenza di un abuso. Al limite si ritiene possibile rogitare in assenza della concessione in sanatoria purché la pratica di regolarizzazione sia già stata presentata in comune (pochi notai lo fanno) e siano state almeno pagate le oblazioni definitive conteggiate dall'amministrazione (molti notai lo fanno). Per rogitare in assenza di regolarità urbanistica invece risulta necessario dichiarare il falso all'interno dell'atto. Ma se poi l'atto sottoscritto risultasse nullo... non avrebbe molto senso. La conformità catastale è un'altra dichiarazione divenuta obbligatoria recentemente (nel 2011) per motivi fiscali (e non urbanistici). Questa dichiarazione non serve a tutelare le parti ma solo il fisco che, incassando il proprio denaro in base alle rendite catastali, potrebbe essere raggirato in caso di rappresentazione dell'immobile difforme dallo stato di fatto. Anche in questo caso sarebbe possibile rogitare ugualmente limitandosi a dichiarare nuovamente il falso... qualora la corrispondenza non sia presente. Tra le altre cose, la norma che richiede corrispondenza tra la rappresentazione catastale e lo stato di fatto non prevede che non siano rogitabili gli immobili privi di qualsiasi difformità ma solo quelli per i quali le difformità presenti incidano sulla rendita catastale. Ad esempio: se una stanza da letto avesse nello stato di fatto 2 finestre e nella rappresentazione catastale solo una (purchè sufficiente a garantire il rapporto tra superficie interna, destinazione ed ingresso di luce ed aria), ammettendo comunque che l'urbanistica fosse a posto, non sarebbe indispensabile variare la catastale per rogitare... Tornando ad [USER=63171]@indre79[/USER] , teoricamente sarebbe possibile dichiarare il contratto risolto per inadempimento del venditore e richiedere indietro, se versata, la caparra confirmatoria raddoppiata o, in alternativa, quantificare il danno patito ma sarà comunque necessario, nel caso, leggere approfonditamente il contratto siglato con l'aiuto di un legale per comprendere bene l'implicazione di tutte le clausole sottoscritte... L'agenzia invece direi che potrebbe essere riuscita a pararsi il di dietro, non operando però con la dovuta professionalità, mi piacerebbe aggiungere. Se infatti l'informazione della difformità era presente sin dall'inizio e riportata sul contratto, l'unica responsabilità della mancata possibilità di addivenire al rogito temo debba ravvisarsi nel proprietario... ma con il doppio della caparra dovresti riuscire a coprire ugualmente la spesa sostenuta per la mediazione. Naturalmente il mio consiglio spassionato sarebbe diverso. Questa situazione si dovrebbe concludere più pacificamente, con il venditore che restituisce la caparra (non raddoppiata), l'agenzia che restituisce a entrambi la mediazione e poi ognuno per la sua strada, senza vinti ne vincitori... Si tratta della mia visione personale delle cose! In bocca al lupo! [/QUOTE]
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