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Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 556874" data-attributes="member: 14894"><p>Il primo comma dell’art. 571 c.p.c. prevede: <em>“Ognuno, tranne il debitore , è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma</em>”;</p><p>.....<em>Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli <u>offerenti</u></em>;</p><p>il secondo comma e seguenti dell’art. 580 c.p.c. dispone<em> : Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di <strong>procuratore speciale</strong>, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.</em></p><p></p><p>Qualora l’offerente sia assente non può assolutamente farsi rappresentate da un terzo delegandolo.</p><p>In caso di assenza dell’offerente, la perdita parziale della cauzione, un decimo, non ha luogo se l’assenza è giustificata e documentata. </p><p>Sarà quindi cura del professionista delegato verificare la ricorrenza di questi due requisiti.</p><p></p><p>Il codice di procedura civile non prevede la possibilità di farsi rappresentare da terzi <u>nella vendita senza incanto</u> , salvo gli incarichi ai procuratori legali che possono fare offerte per persone da nominare ( ultimo comma art.579 c.p.c.)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 556874, member: 14894"] Il primo comma dell’art. 571 c.p.c. prevede: [I]“Ognuno, tranne il debitore , è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma[/I]”; .....[I]Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli [U]offerenti[/U][/I]; il secondo comma e seguenti dell’art. 580 c.p.c. dispone[I] : Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di [B]procuratore speciale[/B], senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.[/I] Qualora l’offerente sia assente non può assolutamente farsi rappresentate da un terzo delegandolo. In caso di assenza dell’offerente, la perdita parziale della cauzione, un decimo, non ha luogo se l’assenza è giustificata e documentata. Sarà quindi cura del professionista delegato verificare la ricorrenza di questi due requisiti. Il codice di procedura civile non prevede la possibilità di farsi rappresentare da terzi [U]nella vendita senza incanto[/U] , salvo gli incarichi ai procuratori legali che possono fare offerte per persone da nominare ( ultimo comma art.579 c.p.c.) [/QUOTE]
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