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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 38532" data-source="post: 175394"><p>Io non mi preoccuperei affatto se fossi in te. L'ipoteca è gravame reale (cioè sulla cosa) a garanzia di un obbligazione. In sintesi e per sommi capi:</p><p>1) se fai il mutuo la banca (normalmente) non da luogo all'erogazione in caso di ipoteca di grado successivo al primo in quanto non è garantita dal cespite;</p><p>2) il notaio deve certificare la storia dell'immobile sia nel ventennio per assicurarne la proprietà sia per l'esistenza di eventuali gravami come appunto una ipoteca (giudiziale, legale o volontaria in questo caso non fa molta differenza). Questo perchè il creditore ipotecario gode del diritto di sequela ossia può rifarsi sul bene a garanzia (ipotecato) indipendentemente dal proprietario. In pratica un bene con un ipoteca non è inalienabile, ma colui che compra si espone nel limiti del valore del cespite ad essere oggetto di escussione.</p><p></p><p>Poichè sia tu (ovviamente), sia la banca (perchè perderebbe la garanzia), sia il notaio (perchè se non lo dichiara nell'atto che redige si espone ad una responsabilità professionale), avete tutto l'interesse a far sì che la situazione venga chiarita, non c'è praticamente rischio che si arrivi al trasferimento del bene senza che il credito garantitio da ipoteca sia stato estinto.</p><p></p><p>Può però capitarti che l'ipoteca sia solo formale, nel senso che ne permanga la scrittura sui pibblici registri, ma il il debito che la stessa garantiva è completamente estinto ovvero che l'ipoteca sia già assentita di cancellazione ma l''annotamento di cancellazione non risulti ancora dalle visure.</p><p>In entrambi i casi comunque, al rogito, il notaio garantisce l'inopponibilità del gravame (sia esso formale o sostanziale)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 38532, post: 175394"] Io non mi preoccuperei affatto se fossi in te. L'ipoteca è gravame reale (cioè sulla cosa) a garanzia di un obbligazione. In sintesi e per sommi capi: 1) se fai il mutuo la banca (normalmente) non da luogo all'erogazione in caso di ipoteca di grado successivo al primo in quanto non è garantita dal cespite; 2) il notaio deve certificare la storia dell'immobile sia nel ventennio per assicurarne la proprietà sia per l'esistenza di eventuali gravami come appunto una ipoteca (giudiziale, legale o volontaria in questo caso non fa molta differenza). Questo perchè il creditore ipotecario gode del diritto di sequela ossia può rifarsi sul bene a garanzia (ipotecato) indipendentemente dal proprietario. In pratica un bene con un ipoteca non è inalienabile, ma colui che compra si espone nel limiti del valore del cespite ad essere oggetto di escussione. Poichè sia tu (ovviamente), sia la banca (perchè perderebbe la garanzia), sia il notaio (perchè se non lo dichiara nell'atto che redige si espone ad una responsabilità professionale), avete tutto l'interesse a far sì che la situazione venga chiarita, non c'è praticamente rischio che si arrivi al trasferimento del bene senza che il credito garantitio da ipoteca sia stato estinto. Può però capitarti che l'ipoteca sia solo formale, nel senso che ne permanga la scrittura sui pibblici registri, ma il il debito che la stessa garantiva è completamente estinto ovvero che l'ipoteca sia già assentita di cancellazione ma l''annotamento di cancellazione non risulti ancora dalle visure. In entrambi i casi comunque, al rogito, il notaio garantisce l'inopponibilità del gravame (sia esso formale o sostanziale) [/QUOTE]
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