Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Proposta d'acquisto e polizza fidejussoria
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 28597" data-attributes="member: 822"><p>differenze dalla fidejussione bancaria a quella assicurativa</p><p>Al classico deposito cauzionale si è sostituita negli ultimi tempi la fideiussione bancaria o assicurativa, con cui un istituto di credito o una compagnia di assicurazioni si obbligano a garantire al locatore il versamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie — in caso di morosità del conduttore — sino a un importo prestabilito.</p><p></p><p>La fideiussione non è affatto illegittima, sia per la legge 431/98 (locazioni abitative), sia per la legge 392/78, (locazioni commerciali): si veda, tra gli altri, Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2002, per il quale «in un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola che impone al conduttore l’obbligo di fornire una fideiussione a prima richiesta non va incontro alla sanzione di nullità».</p><p></p><p>Quanto alle differenze tra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa: la prima garantisce l’adempimento del conduttore, per tutta la durata del contratto di locazione, previo versamento di somme, titoli o altro, che rimangono a tal fine vincolati.</p><p></p><p><strong>La fideiussione assicurativa prevede invece il pagamento di un premio annuale o di un premio unico da parte del conduttore, sicchè in caso di inadempimento all’obbligo di versare il premio, la Compagnia può recedere dal contratto, facendo venire meno la garanzia</strong>.</p><p></p><p><strong>Sono ovviamente da privilegiare le fideiussioni che prevedono la liquidazione delle somme garantite, a semplice richiesta scritta del beneficiario, anche in presenza di opposizioni o di eccezioni del conduttore.</strong></p><p>fonte wordpress</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 28597, member: 822"] differenze dalla fidejussione bancaria a quella assicurativa Al classico deposito cauzionale si è sostituita negli ultimi tempi la fideiussione bancaria o assicurativa, con cui un istituto di credito o una compagnia di assicurazioni si obbligano a garantire al locatore il versamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie — in caso di morosità del conduttore — sino a un importo prestabilito. La fideiussione non è affatto illegittima, sia per la legge 431/98 (locazioni abitative), sia per la legge 392/78, (locazioni commerciali): si veda, tra gli altri, Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2002, per il quale «in un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola che impone al conduttore l’obbligo di fornire una fideiussione a prima richiesta non va incontro alla sanzione di nullità». Quanto alle differenze tra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa: la prima garantisce l’adempimento del conduttore, per tutta la durata del contratto di locazione, previo versamento di somme, titoli o altro, che rimangono a tal fine vincolati. [b]La fideiussione assicurativa prevede invece il pagamento di un premio annuale o di un premio unico da parte del conduttore, sicchè in caso di inadempimento all’obbligo di versare il premio, la Compagnia può recedere dal contratto, facendo venire meno la garanzia[/b]. [b]Sono ovviamente da privilegiare le fideiussioni che prevedono la liquidazione delle somme garantite, a semplice richiesta scritta del beneficiario, anche in presenza di opposizioni o di eccezioni del conduttore.[/b] fonte wordpress [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Proposta d'acquisto e polizza fidejussoria
Alto