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Testo
<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 207477" data-attributes="member: 3943"><p>La sentenza è la seguente:</p><p> </p><p> </p><p><strong>Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011 </strong></p><p></p><p>La Corte di Cassazione con Sentenza 7420 depositata in Cancelleria il 31/03/2011 ha </p><p></p><p>confermato che “…allorquando l’iniziale proposta d’acquisto venga sottoscritta per </p><p></p><p>accettazione, l’incontro della volontà delle parti e la conseguente conclusione del contratto </p><p></p><p>all’atto in cui il proponente viene a conoscenza di tale adesione, crea un vincolo giuridico </p><p></p><p>idoneo a legittimare la pretesa del terzo per la spiegata sua attività di intermediazione, senza </p><p></p><p>che sia necessaria la stipulazione di un nuovo contratto preliminare, che, se previsto dagli </p><p></p><p>stipulanti, serve solo ad agevolare la verificazione della conclusione dell’affare”. </p><p></p><p>In particolare la Corte ha precisato che “…in tema di conclusione del contratto, qualora, con la </p><p></p><p>proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, </p><p></p><p>abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la </p><p></p><p>sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, </p><p></p><p>essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione”. </p><p></p><p>Specificava ancora la Corte che “…allorché una parte rivolga all’altra un’offerta precisa e </p><p></p><p>particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi </p><p></p><p>essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice </p><p></p><p>dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l’altra parte può esprimere la sua accettazione </p><p></p><p>con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative”. </p><p></p><p>Con la pronuncia in esame la Corte ha quindi confermato la correttezza del modulo di proposta </p><p></p><p>di acquisto adottato dalla FIMAA ed in particolare della clausola n. 7 contenuta nello stesso </p><p></p><p>(Conclusione del contratto – contratto preliminare) “La presente proposta si perfezionerà in </p><p></p><p>vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza </p><p></p><p>dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore”. </p><p></p><p>Quanto, infine, alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, è di estrema rilevanza </p><p></p><p>l’affermazione della Corte secondo la quale “…per il principio della “conoscenza”, stabilito dal </p><p></p><p>legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art.1326 c.c.), è sufficiente </p><p></p><p>che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, senza che occorra </p><p></p><p>necessariamente l’esibizione ovvero la consegna (art.1335 c.c.) del documento che la contiene, </p><p></p><p>il che può avvenire a seguito di informativa telefonica ed essere provato con testimoni”. </p><p></p><p>In sostanza mentre è necessario che la proposta e l’accettazione della stessa in tema di </p><p></p><p>compravendita dell’accettazione può avvenire “in qualsiasi modo”, fermo restando che comunque bisognerà </p><p></p><p>fornire la prova dell’avvenuta comunicazione, anche a mezzo di testimoni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 207477, member: 3943"] La sentenza è la seguente: [B]Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011 [/B] La Corte di Cassazione con Sentenza 7420 depositata in Cancelleria il 31/03/2011 ha confermato che “…allorquando l’iniziale proposta d’acquisto venga sottoscritta per accettazione, l’incontro della volontà delle parti e la conseguente conclusione del contratto all’atto in cui il proponente viene a conoscenza di tale adesione, crea un vincolo giuridico idoneo a legittimare la pretesa del terzo per la spiegata sua attività di intermediazione, senza che sia necessaria la stipulazione di un nuovo contratto preliminare, che, se previsto dagli stipulanti, serve solo ad agevolare la verificazione della conclusione dell’affare”. In particolare la Corte ha precisato che “…in tema di conclusione del contratto, qualora, con la proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione”. Specificava ancora la Corte che “…allorché una parte rivolga all’altra un’offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l’altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative”. Con la pronuncia in esame la Corte ha quindi confermato la correttezza del modulo di proposta di acquisto adottato dalla FIMAA ed in particolare della clausola n. 7 contenuta nello stesso (Conclusione del contratto – contratto preliminare) “La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore”. Quanto, infine, alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, è di estrema rilevanza l’affermazione della Corte secondo la quale “…per il principio della “conoscenza”, stabilito dal legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art.1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, senza che occorra necessariamente l’esibizione ovvero la consegna (art.1335 c.c.) del documento che la contiene, il che può avvenire a seguito di informativa telefonica ed essere provato con testimoni”. In sostanza mentre è necessario che la proposta e l’accettazione della stessa in tema di compravendita dell’accettazione può avvenire “in qualsiasi modo”, fermo restando che comunque bisognerà fornire la prova dell’avvenuta comunicazione, anche a mezzo di testimoni. [/QUOTE]
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