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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 114252" data-attributes="member: 10285"><p>Ti ringrazio per la paternità della quale però non abbiamo colpa, in quanto la dicitura " preliminare del preliminare " non è stata una nostra invenzione, ma solo spiegazione riportata da vari Avvocati che in rete hanno commentato la sentenza di Cassazione civile n. 8038/09 depositata in data 2 aprile 2009, e noi ( che come tanti ci aggiorniamo anche leggendo i commenti alle sentenze ) abbiamo riportato tale dicitura anche per semplificare la lettura di una platea non sempre edotta ed avvezza al burocratese, all' avvocatese e comunque a terminologie squisitamente tecniche.</p><p></p><p>Anche qui mi spiace contraddirti, ma illustri magistrati e componenti della Corte di Cassazione hanno determinato nella succitata sentenza che una proposta ( che è si un contratto ) che riporta ad un altro contratto per la definizione dello stesso negozio giuridico ( la compravendita) è nulla non ha valore e non produce effetti, per logica conseguenza la proposta di acquisto che riporta al rogito ha in sè validità ed effetti , tanto è vero che è anche obbligatorio la registrazione alla A.d.E.</p><p>Ti riporto , a sostegno di quelo che dico , un passo del commento alla sentenza dell'Avv.Alberto Rinaldi, liberamente consultabile in rete :</p><p>Conseguenza di tale circostanza è una sorta di preliminare al contratto preliminare, il quale, secondo il Giudicante, non avrebbe alcun effetto vincolante. Si legge, infatti, in Sentenza: "correttamente, quindi, nella sentenza impugnata, esclusa la validità dell'accordo raggiunto dalle parti, ha ritenuto che esse si trovassero, in relazione al futuro contratto preliminare, nella fase delle trattative, sia pure nello stato avanzato della puntuazione, destinata a fissare, ma senza alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio".</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Anche io ho espresso dubbi sul comportamento del collega e del venditore ( anche se in termini diversi non conoscendo comunque il fatto nei dettagli e non avendo letto le carte ) ma non mi sembra di ravvedere gli estremi per il deferimento alla CCIA o ad un organo giudiziario, non per difesa di casta, lungi da me l'idea, ma semplicemente perchè hanno dimostrato semplicemente scarsa chiarezza negli intenti e poca conoscenza della materia giuridica. Per la questione del modulo standard ( che personalmente io non ho mai usato in quanto preferisco ogni volta riscrivere il tutto ) la modulistica non fa dottrina ma solo indicazione genererica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 114252, member: 10285"] Ti ringrazio per la paternità della quale però non abbiamo colpa, in quanto la dicitura " preliminare del preliminare " non è stata una nostra invenzione, ma solo spiegazione riportata da vari Avvocati che in rete hanno commentato la sentenza di Cassazione civile n. 8038/09 depositata in data 2 aprile 2009, e noi ( che come tanti ci aggiorniamo anche leggendo i commenti alle sentenze ) abbiamo riportato tale dicitura anche per semplificare la lettura di una platea non sempre edotta ed avvezza al burocratese, all' avvocatese e comunque a terminologie squisitamente tecniche. Anche qui mi spiace contraddirti, ma illustri magistrati e componenti della Corte di Cassazione hanno determinato nella succitata sentenza che una proposta ( che è si un contratto ) che riporta ad un altro contratto per la definizione dello stesso negozio giuridico ( la compravendita) è nulla non ha valore e non produce effetti, per logica conseguenza la proposta di acquisto che riporta al rogito ha in sè validità ed effetti , tanto è vero che è anche obbligatorio la registrazione alla A.d.E. Ti riporto , a sostegno di quelo che dico , un passo del commento alla sentenza dell'Avv.Alberto Rinaldi, liberamente consultabile in rete : Conseguenza di tale circostanza è una sorta di preliminare al contratto preliminare, il quale, secondo il Giudicante, non avrebbe alcun effetto vincolante. Si legge, infatti, in Sentenza: "correttamente, quindi, nella sentenza impugnata, esclusa la validità dell'accordo raggiunto dalle parti, ha ritenuto che esse si trovassero, in relazione al futuro contratto preliminare, nella fase delle trattative, sia pure nello stato avanzato della puntuazione, destinata a fissare, ma senza alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio". Anche io ho espresso dubbi sul comportamento del collega e del venditore ( anche se in termini diversi non conoscendo comunque il fatto nei dettagli e non avendo letto le carte ) ma non mi sembra di ravvedere gli estremi per il deferimento alla CCIA o ad un organo giudiziario, non per difesa di casta, lungi da me l'idea, ma semplicemente perchè hanno dimostrato semplicemente scarsa chiarezza negli intenti e poca conoscenza della materia giuridica. Per la questione del modulo standard ( che personalmente io non ho mai usato in quanto preferisco ogni volta riscrivere il tutto ) la modulistica non fa dottrina ma solo indicazione genererica. [/QUOTE]
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