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<blockquote data-quote="gcaval" data-source="post: 114269" data-attributes="member: 14014"><p>Specifico per la terza e (spero) ultima volta: nella proposta d'acquisto (unica e non quella farlocca) c'è scritto che la parte acquirente si obbliga ad acquistare ed il proprietario si obbliga a vendere, a seguito dell'accettazione della proposta stessa. La proposta è un contratto unilaterale che si conclude con la firma del proprietario (che accetta) e con la conseguente conoscenza del proponente. Non c'è bisogno di firmare null'altro. </p><p> Tutto il resto è carta straccia. L'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo, e non per mia deliberata scelta, ma perché è quanto riportato dal codice civile e corroborato dalle sentenze della Corte di Cassazione. </p><p></p><p>Non c'è bisogno di scrivere esplicitamente che si rimanda al rogito, è implicito nel momento in cui c'è l'obbligatorietà. E' questa la cosa che viene contestata dalla Corte di Cassazione, ossia il fatto di non avere più vincoli obbligatori da parte delle parti in causa, rimandando a un futuro contratto. In questo modo però non si ha un contratto, e appunto, la corte lo ritiene nullo! </p><p>Scusate l'esegesi della sentenza, ma l'escamotage del preliminare del preliminare ha traviato il modo "normale" di concepire e poi concludere un contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gcaval, post: 114269, member: 14014"] Specifico per la terza e (spero) ultima volta: nella proposta d'acquisto (unica e non quella farlocca) c'è scritto che la parte acquirente si obbliga ad acquistare ed il proprietario si obbliga a vendere, a seguito dell'accettazione della proposta stessa. La proposta è un contratto unilaterale che si conclude con la firma del proprietario (che accetta) e con la conseguente conoscenza del proponente. Non c'è bisogno di firmare null'altro. Tutto il resto è carta straccia. L'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo, e non per mia deliberata scelta, ma perché è quanto riportato dal codice civile e corroborato dalle sentenze della Corte di Cassazione. Non c'è bisogno di scrivere esplicitamente che si rimanda al rogito, è implicito nel momento in cui c'è l'obbligatorietà. E' questa la cosa che viene contestata dalla Corte di Cassazione, ossia il fatto di non avere più vincoli obbligatori da parte delle parti in causa, rimandando a un futuro contratto. In questo modo però non si ha un contratto, e appunto, la corte lo ritiene nullo! Scusate l'esegesi della sentenza, ma l'escamotage del preliminare del preliminare ha traviato il modo "normale" di concepire e poi concludere un contratto. [/QUOTE]
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