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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 338936" data-attributes="member: 31598"><p>Lo so. Sarebbe infinitamente più di tendenza dire “quoto”, ma siccome codesta espressione non mi garba, dico che hai ragione tu (poi magari Kurt, wojtylamente, <em>ci corrigerà</em>).</p><p></p><p>La proposta e, allo stesso modo, anche l’accettazione consistono in una volontà unilaterale “prenegoziale”. L’accordo contrattuale si perfeziona, quindi, solo quando alla proposta di acquisto segue l’accettazione della controparte, in conformità all’art. 1326, comma 1, cod. civ., secondo cui “<em>il contratto è concluso nel momento in cui chi ha la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte</em>”.</p><p></p><p>In altre parole, non è sufficiente che le parti abbiano sottoscritto, rispettivamente, una proposta ed una accettazione, ma è necessario altresì che i documenti contenenti tali dichiarazioni siano pervenute a conoscenza della controparte contrattuale, considerata la loro natura recettizia.</p><p></p><p>Infatti, trattandosi di atti traslativi relativi a beni immobili, la proposta e l’accettazione, per pervenire ad un risultato contrattuale perfetto, non solo debbono essere sottoscritti dai contraenti, ma, quegli stesi atti, in ragione della loro natura recettizia, debbono essere diretti all’altra parte e da questa ricevuti.</p><p></p><p>Scusate l’incursione molesta, ritorno nella sezione “<em>Locazione & altri disastri</em>”.</p><p></p><p>Penny<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/heartbeat.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":amore:" title="Love :amore:" data-shortname=":amore:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 338936, member: 31598"] Lo so. Sarebbe infinitamente più di tendenza dire “quoto”, ma siccome codesta espressione non mi garba, dico che hai ragione tu (poi magari Kurt, wojtylamente, [I]ci corrigerà[/I]). La proposta e, allo stesso modo, anche l’accettazione consistono in una volontà unilaterale “prenegoziale”. L’accordo contrattuale si perfeziona, quindi, solo quando alla proposta di acquisto segue l’accettazione della controparte, in conformità all’art. 1326, comma 1, cod. civ., secondo cui “[I]il contratto è concluso nel momento in cui chi ha la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte[/I]”. In altre parole, non è sufficiente che le parti abbiano sottoscritto, rispettivamente, una proposta ed una accettazione, ma è necessario altresì che i documenti contenenti tali dichiarazioni siano pervenute a conoscenza della controparte contrattuale, considerata la loro natura recettizia. Infatti, trattandosi di atti traslativi relativi a beni immobili, la proposta e l’accettazione, per pervenire ad un risultato contrattuale perfetto, non solo debbono essere sottoscritti dai contraenti, ma, quegli stesi atti, in ragione della loro natura recettizia, debbono essere diretti all’altra parte e da questa ricevuti. Scusate l’incursione molesta, ritorno nella sezione “[I]Locazione & altri disastri[/I]”. Penny:amore: [/QUOTE]
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