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Testo
<blockquote data-quote="marco tartari" data-source="post: 353131" data-attributes="member: 30165"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Si discute in dottrina se l’assegno privo di alcuni dei suoi requisiti essenziali (c.d. assegno in bianco) sia valido ed efficace.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Il R.D. <a href="http://www.immobilio.it/tel:21/1/1933" target="_blank">21/1/1933</a> n. 1736, all’art. 1, indica gli elementi essenziali che deve contenere un assegno bancario e cioè:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; </span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata (certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e/o cifre: in caso di differenza tra le due indicazioni prevale la somma indicata in lettere; l’assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta più volte, in lettere e/o cifre); </span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">3) il nome di chi è designato a pagare (trattario)(l’art. 3 prevede a pena di nullità che il trattario sia un banchiere: fanno eccezione i titoli emessi o pagabili al di fuori del territorio dello Stato); </span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">4) l'indicazione del luogo di pagamento (in mancanza di tale indicazione l’assegno non è nullo, ma è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario); </span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; </span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Questi quindi gli elementi essenziali dell’assegno bancario.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Il R.D. <a href="http://www.immobilio.it/tel:21/1/1933" target="_blank">21/1/1933</a> n. 1736, all’art. 2, comma 1, dispone che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario”.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Si consideri – quale caso di maggior frequenza – la mancanza dell’indicazione della data nell’assegno bancario.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">La questione – estremamente delicata - verterebbe sul momento nel quale deve accertarsi la mancanza della data: e cioè all’atto dell’emissione (l’assegno viene consegnato dal traente incompleto) oppure alla presentazione al pagamento.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Di non poco la differenza in quanto la presentazione al pagamento “incompleta” è nei fatti superata dall’uso comune (rectius, abuso) di procedere al riempimento addirittura da parte dell’impiegato allo sportello bancario o, più spesso, dopo l’avvertimento da parte di quest’ultimo della detta mancanza.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Si ritiene – così almeno lo scrivente - che il momento determinante della verifica della sussistenza dei requisiti di legge dell’assegno sia da effettuarsi retroattivamente e cioè all’atto del primo riempimento: difatti a tale data andrebbero riferiti l’accertamento dell’esistenza della provvista (per l’elevazione del protesto), i termini di presentazione dell’assegno e la stessa capacità del traente all’emissione.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">La Suprema Corte conforta tale interpretazione in quanto, a differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l'assegno senza data è un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.).</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Tale nullità comporterebbe quale conseguenza di non poco conto la impossibilità (e/o l’illegittimità) di procedere all’elevazione del protesto, dequalificandosi l’”assegno” ad una semplice promessa di pagamento, la quale non è assistita da quegli strumenti di “pressione” che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l’esecutività, l’elevazione del protesto, etc.).</span></span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Si precisa però che, se il titolo mancante della data venga successivamente riempito dal prenditore e messo in circolazione, l'invalidità dell'emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono in mala fede, e, di conseguenza, l'incompletezza originaria dell'assegno bancario non è opponibile al portatore di buona fede, che abbia ricevuto il titolo completo. Spetta all'emittente che si opponga all'esecuzione da parte del terzo possessore l'onere di provare l'abusivo riempimento e la mala fede del terzo.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marco tartari, post: 353131, member: 30165"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Si discute in dottrina se l’assegno privo di alcuni dei suoi requisiti essenziali (c.d. assegno in bianco) sia valido ed efficace. Il R.D. [URL='http://www.immobilio.it/tel:21/1/1933']21/1/1933[/URL] n. 1736, all’art. 1, indica gli elementi essenziali che deve contenere un assegno bancario e cioè: 1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata (certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e/o cifre: in caso di differenza tra le due indicazioni prevale la somma indicata in lettere; l’assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta più volte, in lettere e/o cifre); 3) il nome di chi è designato a pagare (trattario)(l’art. 3 prevede a pena di nullità che il trattario sia un banchiere: fanno eccezione i titoli emessi o pagabili al di fuori del territorio dello Stato); 4) l'indicazione del luogo di pagamento (in mancanza di tale indicazione l’assegno non è nullo, ma è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario); 5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; 6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente). Questi quindi gli elementi essenziali dell’assegno bancario. Il R.D. [URL='http://www.immobilio.it/tel:21/1/1933']21/1/1933[/URL] n. 1736, all’art. 2, comma 1, dispone che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario”. Si consideri – quale caso di maggior frequenza – la mancanza dell’indicazione della data nell’assegno bancario. La questione – estremamente delicata - verterebbe sul momento nel quale deve accertarsi la mancanza della data: e cioè all’atto dell’emissione (l’assegno viene consegnato dal traente incompleto) oppure alla presentazione al pagamento. Di non poco la differenza in quanto la presentazione al pagamento “incompleta” è nei fatti superata dall’uso comune (rectius, abuso) di procedere al riempimento addirittura da parte dell’impiegato allo sportello bancario o, più spesso, dopo l’avvertimento da parte di quest’ultimo della detta mancanza. Si ritiene – così almeno lo scrivente - che il momento determinante della verifica della sussistenza dei requisiti di legge dell’assegno sia da effettuarsi retroattivamente e cioè all’atto del primo riempimento: difatti a tale data andrebbero riferiti l’accertamento dell’esistenza della provvista (per l’elevazione del protesto), i termini di presentazione dell’assegno e la stessa capacità del traente all’emissione. La Suprema Corte conforta tale interpretazione in quanto, a differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l'assegno senza data è un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.). Tale nullità comporterebbe quale conseguenza di non poco conto la impossibilità (e/o l’illegittimità) di procedere all’elevazione del protesto, dequalificandosi l’”assegno” ad una semplice promessa di pagamento, la quale non è assistita da quegli strumenti di “pressione” che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l’esecutività, l’elevazione del protesto, etc.). Si precisa però che, se il titolo mancante della data venga successivamente riempito dal prenditore e messo in circolazione, l'invalidità dell'emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono in mala fede, e, di conseguenza, l'incompletezza originaria dell'assegno bancario non è opponibile al portatore di buona fede, che abbia ricevuto il titolo completo. Spetta all'emittente che si opponga all'esecuzione da parte del terzo possessore l'onere di provare l'abusivo riempimento e la mala fede del terzo.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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