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<blockquote data-quote="Flor" data-source="post: 59679" data-attributes="member: 13659"><p>Allora, girovagando un po' su internet ho trovato la normativa del nostro codice che dovrebbe valere nel mio caso:</p><p></p><p>§ 3 - Della vendita con riserva della proprietà</p><p>Art. 1523. </p><p>Passaggio della proprietà e dei rischi.</p><p>Nella vendita a rate con riserva della proprietà , il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo , ma assume i rischi dal momento della consegna.</p><p>Art. 1524. </p><p>Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.</p><p>La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.</p><p>Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina , e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.</p><p>Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.</p><p>Art. 1525. </p><p>Inadempimento del compratore.</p><p>Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.</p><p>Art. 1526. </p><p>Risoluzione del contratto.</p><p>Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse , salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno .</p><p>Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.</p><p>La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.</p><p></p><p></p><p>alcune cose che devo approfondire</p><p></p><p>1) come faccio a sapere se il mio acquirente non ha avuto pignoramenti da creditori? Dove vado a cercare gli atti scritti?</p><p></p><p>2) art 1525 inadempimento... a quante rate in mancato pagamento scatta l'inadempimento... l'ottava parte del prezzo si intende il prezzo totale dell'appartamento?? se così fosse potrebbe non pagarmi mai???</p><p></p><p>3) l'ag immobiliare mi ha detto che qualora il mio acquirente non paghi le rate stabilite il tutto ripasserebbe nelle mie mani e terrei i soldi che mi sono stati versati fino a quel momento. A leggere il codice, negli ultimi punti non sembrerebbe, nemmeno se lo scrivo sul contratto... "Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Flor, post: 59679, member: 13659"] Allora, girovagando un po' su internet ho trovato la normativa del nostro codice che dovrebbe valere nel mio caso: § 3 - Della vendita con riserva della proprietà Art. 1523. Passaggio della proprietà e dei rischi. Nella vendita a rate con riserva della proprietà , il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo , ma assume i rischi dal momento della consegna. Art. 1524. Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina , e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri. Art. 1525. Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. Art. 1526. Risoluzione del contratto. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse , salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno . Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti. alcune cose che devo approfondire 1) come faccio a sapere se il mio acquirente non ha avuto pignoramenti da creditori? Dove vado a cercare gli atti scritti? 2) art 1525 inadempimento... a quante rate in mancato pagamento scatta l'inadempimento... l'ottava parte del prezzo si intende il prezzo totale dell'appartamento?? se così fosse potrebbe non pagarmi mai??? 3) l'ag immobiliare mi ha detto che qualora il mio acquirente non paghi le rate stabilite il tutto ripasserebbe nelle mie mani e terrei i soldi che mi sono stati versati fino a quel momento. A leggere il codice, negli ultimi punti non sembrerebbe, nemmeno se lo scrivo sul contratto... "Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta." [/QUOTE]
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