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Proposta di Acquisto con preliminare da effettuars con 15 giorni di ritardo
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<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 173165" data-attributes="member: 26686"><p>non hai capito.............ma e' normale la questione per chi non la conosce puo' essere difficile.</p><p>la proposta e' <strong>gia'</strong> un preliminare qaundo il venditore accetta.</p><p>questo dopo la sentenza di Cassazione n. 8038 del 2 aprile 2009.</p><p>Se sulla proposta che avete firmato c'e' indicato che dovete rivedervi per firmare un preliminare in data xxxx, quel contratto e' annullabile in giudizio. non deve esser indicata sulla proposta la parolina "PRELIMINARE"</p><p>contratto NULLA. </p><p>La Cassazione. in una recentissima sentenza, Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 ha dichiarato <strong>nullo </strong>per difetto di causa il contratto che obbliga i due contraenti a stipulare un successivo contratto, cioe' che rimanda ad un altro preliminare poiché l'interesse giuridico sotteso di obbligarsi …ad obbligarsi, non ha alcun utile risvolto pratico, ma al contrario è fonte solo di inutili complicazioni. </p><p>Se cosi' fosse e una delle due parti volesse per motivi suoi ritirarsi la faccenda va messa nelle mani di un avvocato.</p><p>e la provvigione all'agenzia non deve essere pagata e tu riavresti indietro la caparra.</p><p>Analoghe conseguenze possono trarsi, sul solco del medesimo principio, relativamente alle somme che siano (non promesse ma) versate (<strong>ad esempio a titolo di caparra confirmatoria) a</strong>l momento della sottoscrizione del “primo” preliminare; essendo quest’ultimo affetto da nullità (e dunque improduttivo di qualsiasi effetto giuridico vincolante) chi abbia percepito tali somme non potrà, in caso di inadempimento della controparte, trattenerle a titolo di indennizzo (secondo la funzione propria della caparra), ma sarà invece, con ogni probabilità, tenuto a restituirle in quanto ricevute in esecuzione di contratto nullo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 173165, member: 26686"] non hai capito.............ma e' normale la questione per chi non la conosce puo' essere difficile. la proposta e' [B]gia'[/B] un preliminare qaundo il venditore accetta. questo dopo la sentenza di Cassazione n. 8038 del 2 aprile 2009. Se sulla proposta che avete firmato c'e' indicato che dovete rivedervi per firmare un preliminare in data xxxx, quel contratto e' annullabile in giudizio. non deve esser indicata sulla proposta la parolina "PRELIMINARE" contratto NULLA. La Cassazione. in una recentissima sentenza, Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 ha dichiarato [B]nullo [/B]per difetto di causa il contratto che obbliga i due contraenti a stipulare un successivo contratto, cioe' che rimanda ad un altro preliminare poiché l'interesse giuridico sotteso di obbligarsi …ad obbligarsi, non ha alcun utile risvolto pratico, ma al contrario è fonte solo di inutili complicazioni. Se cosi' fosse e una delle due parti volesse per motivi suoi ritirarsi la faccenda va messa nelle mani di un avvocato. e la provvigione all'agenzia non deve essere pagata e tu riavresti indietro la caparra. Analoghe conseguenze possono trarsi, sul solco del medesimo principio, relativamente alle somme che siano (non promesse ma) versate ([B]ad esempio a titolo di caparra confirmatoria) a[/B]l momento della sottoscrizione del “primo” preliminare; essendo quest’ultimo affetto da nullità (e dunque improduttivo di qualsiasi effetto giuridico vincolante) chi abbia percepito tali somme non potrà, in caso di inadempimento della controparte, trattenerle a titolo di indennizzo (secondo la funzione propria della caparra), ma sarà invece, con ogni probabilità, tenuto a restituirle in quanto ricevute in esecuzione di contratto nullo. [/QUOTE]
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