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<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 323563" data-attributes="member: 49317"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Concordo con la pessima formulazione e con i suggerimenti riguardo l'accettazione. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Infatti, l</span><span style="font-family: 'Verdana'">a proposta e l’accettazione sono atti</span><span style="font-family: 'Verdana'">recettizi</span><span style="font-family: 'Verdana'">cioè per l’efficacia di tali atti è necessario che essi siano portati a conoscenza del destinatario ( art. 1334 c.c.). </span><span style="font-family: 'Verdana'">Secondo la normativa la proposta e l’accettazione si reputano conosciute nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, cioè nel momento in cui la dichiarazione è consegnata nella residenza, domicilio o luogo di lavoro del destinatario ovvero nella sede legale se si tratta di ente giuridico o d’impresa, a mani di chi vi dimora o di chi fa parte della sua organizzazione.</span></p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Dimostrato, da parte del mittente, che l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, si presume che quest’ultimo ne abbia avuto conoscenza. </span></p><p> </p><p>Per quanto riguarda la data di decadenza della proposta è, ai sensi dell'art. 1342 cod.civ., il 20 luglio. Poi si può valutate che, in ragione di ferie e tempi canonici di notifica, il 20 settembre potrebbe comunque essere una data coerente con l'acquisto di un bene che sarà consegnato nel 1 trim. 2014 ma è una valutazione estranea alla normativa basata su criteri di convenienza personale</p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Recita l'art 1342 cod. civ. “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1712.html" target="_blank"><span style="color: #141414">moduli o formulari</span></a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1486.html" target="_blank"><span style="color: #141414">1370</span></a>], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/2348.html" target="_blank"><span style="color: #141414">clausole</span></a> aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente [1341 che trattale clausole vessatorie].</span></p><p> </p><p>Infine, riguardo gli atti eseguiti da un AI per una delle parti ritengo, in questo caso, che non sia consentito per conflitto di interessi, nonostante le previsioni del modulo. Egli deve agire in modo imparziale e non avere altri interessi che quello proprio del suo mandato. Tale imparzialità verrebbe minata dall'intervento in favore di una delle parti. Tra l'altro sarebbe necessario verificare i titoli che possiede per trasmettere l'accettazione del venditore (procura, lettera? telefonata o cosa) perché in tal caso sorge la domanda: ma il venditore anziché mandare una email all'AI non la può mandare al proponente acquirente?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 323563, member: 49317"] [FONT=Verdana]Concordo con la pessima formulazione e con i suggerimenti riguardo l'accettazione. [/FONT] [FONT=Verdana]Infatti, l[/FONT][FONT=Verdana]a proposta e l’accettazione sono atti[/FONT][FONT=Verdana]recettizi[/FONT][FONT=Verdana]cioè per l’efficacia di tali atti è necessario che essi siano portati a conoscenza del destinatario ( art. 1334 c.c.). [/FONT][FONT=Verdana]Secondo la normativa la proposta e l’accettazione si reputano conosciute nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, cioè nel momento in cui la dichiarazione è consegnata nella residenza, domicilio o luogo di lavoro del destinatario ovvero nella sede legale se si tratta di ente giuridico o d’impresa, a mani di chi vi dimora o di chi fa parte della sua organizzazione.[/FONT] [FONT=Verdana]Dimostrato, da parte del mittente, che l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, si presume che quest’ultimo ne abbia avuto conoscenza. [/FONT] Per quanto riguarda la data di decadenza della proposta è, ai sensi dell'art. 1342 cod.civ., il 20 luglio. Poi si può valutate che, in ragione di ferie e tempi canonici di notifica, il 20 settembre potrebbe comunque essere una data coerente con l'acquisto di un bene che sarà consegnato nel 1 trim. 2014 ma è una valutazione estranea alla normativa basata su criteri di convenienza personale [FONT=Verdana]Recita l'art 1342 cod. civ. “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1712.html'][COLOR=#141414]moduli o formulari[/COLOR][/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1486.html'][COLOR=#141414]1370[/COLOR][/URL]], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/2348.html'][COLOR=#141414]clausole[/COLOR][/URL] aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente [1341 che trattale clausole vessatorie].[/FONT] Infine, riguardo gli atti eseguiti da un AI per una delle parti ritengo, in questo caso, che non sia consentito per conflitto di interessi, nonostante le previsioni del modulo. Egli deve agire in modo imparziale e non avere altri interessi che quello proprio del suo mandato. Tale imparzialità verrebbe minata dall'intervento in favore di una delle parti. Tra l'altro sarebbe necessario verificare i titoli che possiede per trasmettere l'accettazione del venditore (procura, lettera? telefonata o cosa) perché in tal caso sorge la domanda: ma il venditore anziché mandare una email all'AI non la può mandare al proponente acquirente? [/QUOTE]
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