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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 420024" data-attributes="member: 5961"><p>Se scritta bene diventa caparra con dazione differita</p><p></p><p><em>"La caparra cofirmataria costituisce un contratto che si perfeziona con la <strong>consegna</strong> che una parte fa all'altra di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato ( C.D. contratto principale ), e, sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art. 1385, primo comma, cod. civ. al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono<strong>, </strong>tuttavia<strong>, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purchè anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite"</strong></em></p><p></p><p>Cass. civile, sez. II del 2002 numero 5424 (15/04/2002)</p><p><a href="http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile,_sez._ii_del_2002_numero_5424_%2815$$04$$2002%29.aspx" target="_blank">http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile,_sez._ii_del_2002_numero_5424_(15$$04$$2002).aspx</a></p><p></p><p></p><p>PS</p><p>se qualcuno conosce una sentenza opposta o più attinente al caso sono curioso di leggerla.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 420024, member: 5961"] Se scritta bene diventa caparra con dazione differita [I]"La caparra cofirmataria costituisce un contratto che si perfeziona con la [B]consegna[/B] che una parte fa all'altra di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato ( C.D. contratto principale ), e, sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art. 1385, primo comma, cod. civ. al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale,[B] [/B]possono[B], [/B]tuttavia[B], differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purchè anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite"[/B][/I] Cass. civile, sez. II del 2002 numero 5424 (15/04/2002) [url]http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile,_sez._ii_del_2002_numero_5424_%2815$$04$$2002%29.aspx[/url] PS se qualcuno conosce una sentenza opposta o più attinente al caso sono curioso di leggerla. [/QUOTE]
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