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<blockquote data-quote="geofin.service" data-source="post: 102267" data-attributes="member: 9599"><p>Ti riporto la norma per i geometri (L.144/1949) ma penso sia simile anche per gli altri tecnici:</p><p>Art. 7. - Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione. - La proprietà intellettuale che</p><p>spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun</p><p>modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.</p><p>Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la</p><p>compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.</p><p>Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga</p><p>dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al</p><p>25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle</p><p>applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, traccia menti,</p><p>contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).</p><p>Spero di esserti stato d'aiuto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="geofin.service, post: 102267, member: 9599"] Ti riporto la norma per i geometri (L.144/1949) ma penso sia simile anche per gli altri tecnici: Art. 7. - Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione. - La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, traccia menti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.). Spero di esserti stato d'aiuto. [/QUOTE]
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