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Proroga cedolare secca in ritardo
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<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 492832" data-attributes="member: 59241"><p>Purtroppo molti uffici non sposano tale interpretazione: se vuoi continuare a rimanere in cedolare con effetto retroattivo deve essere versata la sanzione pari a 258 euro prevista dalla sanatoria delle "remissione in bonis" anche se il contratto era già in cedolare, a due condizioni imprescindibili (vedi circ. 47/2012): che non sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e che in sede di proroga sia stata nuovamente comunicata l'opzione con lettera raccomandata postale (secondo tali uffici l'opzione non vale sino a revoca, ma cessa allo scadere del quadriennio e l mancato invio non è ravvedibile). Se le suddette condizioni, nel caso descritto, risultano rispettate, l'opzione tardiva è ammessa, in caso contrario conviene "pennylovare" il contratto, ovverossia lasciare spirare alla naturale scadenza il vecchio contratto "bucato" e riaprirne un altro pagando le miti sanzioni previste dal ravvedimento operoso.</p><p></p><p>A lato, anche la risoluzione in ritardo non è "aggratis", ma, in questo caso, non potendo entrare in cedolare in sede di risoluzione, è cambiata ancora la modulazione della "pena" per l'omessa comunicazione (il ravvedimento operoso in Italia è un cantiere sempre aperto): 35 euro, entro 30 giorni, 67 oltre.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 492832, member: 59241"] Purtroppo molti uffici non sposano tale interpretazione: se vuoi continuare a rimanere in cedolare con effetto retroattivo deve essere versata la sanzione pari a 258 euro prevista dalla sanatoria delle "remissione in bonis" anche se il contratto era già in cedolare, a due condizioni imprescindibili (vedi circ. 47/2012): che non sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e che in sede di proroga sia stata nuovamente comunicata l'opzione con lettera raccomandata postale (secondo tali uffici l'opzione non vale sino a revoca, ma cessa allo scadere del quadriennio e l mancato invio non è ravvedibile). Se le suddette condizioni, nel caso descritto, risultano rispettate, l'opzione tardiva è ammessa, in caso contrario conviene "pennylovare" il contratto, ovverossia lasciare spirare alla naturale scadenza il vecchio contratto "bucato" e riaprirne un altro pagando le miti sanzioni previste dal ravvedimento operoso. A lato, anche la risoluzione in ritardo non è "aggratis", ma, in questo caso, non potendo entrare in cedolare in sede di risoluzione, è cambiata ancora la modulazione della "pena" per l'omessa comunicazione (il ravvedimento operoso in Italia è un cantiere sempre aperto): 35 euro, entro 30 giorni, 67 oltre. [/QUOTE]
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