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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 273663" data-attributes="member: 31598"><p></p><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><strong>Il recesso legale</strong>, previsto dall’ultimo comma dell’art. 27 della legge n°392/1978, <strong>consente al conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale,</strong> <strong>qualora ricorrano gravi motivi</strong> che non gli consentono l’ulteriore prosecuzione della locazione: i gravi motivi, però, devono essere compiutamente esplicitati nella comunicazione del recesso in modo da consentire al locatore di valutarne la fondatezza, e di poterla eventualmente contestare (in difetto, la comunicazione di recesso non assume nessuna valenza giuridica e deve considerarsi come neppure inviata), da inviare al locatore nel termine di sei mesi, non essendo configurabile un recesso del conduttore immediatamente operativo: il conduttore, pertanto, indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile (che deve essere indicato nella comunicazione di recesso al locatore e non può essere indeterminato), rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione del contratto e, cioè, per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso (salvo accordi diversi).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Riguardo alla forma del recesso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che <strong>la disdetta scritta può essere comunicata anche in una forma diversa da quella indicata dall’art. 28 della legge n°392/1978</strong>, poiché tale disposizione non impone l’utilizzo della lettera raccomandata a pena di nullità: ne deriva che può considerarsi equipollente all’utilizzo della lettera raccomandata, anche una raccomandata a mano, che come l’altra, esige che il destinatario o la persona incaricata di riceverla sottoscriva un’apposita ricevuta: ciò che rileva, in sostanza, è che l’atto recettizio manifesti l’inequivoca volontà del conduttore di non rinnovare il rapporto locativo.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 273663, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3][/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3][/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3][B]Il recesso legale[/B], previsto dall’ultimo comma dell’art. 27 della legge n°392/1978, [B]consente al conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale,[/B] [B]qualora ricorrano gravi motivi[/B] che non gli consentono l’ulteriore prosecuzione della locazione: i gravi motivi, però, devono essere compiutamente esplicitati nella comunicazione del recesso in modo da consentire al locatore di valutarne la fondatezza, e di poterla eventualmente contestare (in difetto, la comunicazione di recesso non assume nessuna valenza giuridica e deve considerarsi come neppure inviata), da inviare al locatore nel termine di sei mesi, non essendo configurabile un recesso del conduttore immediatamente operativo: il conduttore, pertanto, indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile (che deve essere indicato nella comunicazione di recesso al locatore e non può essere indeterminato), rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione del contratto e, cioè, per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso (salvo accordi diversi).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Riguardo alla forma del recesso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che [B]la disdetta scritta può essere comunicata anche in una forma diversa da quella indicata dall’art. 28 della legge n°392/1978[/B], poiché tale disposizione non impone l’utilizzo della lettera raccomandata a pena di nullità: ne deriva che può considerarsi equipollente all’utilizzo della lettera raccomandata, anche una raccomandata a mano, che come l’altra, esige che il destinatario o la persona incaricata di riceverla sottoscriva un’apposita ricevuta: ciò che rileva, in sostanza, è che l’atto recettizio manifesti l’inequivoca volontà del conduttore di non rinnovare il rapporto locativo.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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