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Proroga tardiva locazione con cedolare
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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 645896"><p><span style="font-size: 18px"><strong><em>Mancata comunicazione proroga cedolare secca</em></strong></span></p><p><em>Il D.L. 193/2016 ha, poi, previsto che la <strong>mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga</strong> (o risoluzione anticipata/cessione) del contratto di locazione soggetto a cedolare secca <strong>non comporta più la decadenza dall'opzione</strong> effettuata in sede di registrazione <span style="color: rgb(226, 80, 65)">ove il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime, ossia abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nel quadro RB della dichiarazione dei redditi.</span></em></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Cedolare secca: omesse comunicazioni senza sanzioni</strong></span></p><p>L’art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale.</p><p>Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che: la <strong>mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto</strong> di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca,</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"> non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame),</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong> <span style="color: rgb(41, 105, 176)">non è neppure sanzionata.</span></strong></li> </ul><p>Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare <strong>soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.</strong></p><p></p><p></p><p>Ho solo copiato e incollato, e la fonte è la seguente:</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13473-cedolare-secca-mancata-proroga-senza-sanzioni.html#paragrafo3[/URL]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 645896"] [SIZE=5][B][I]Mancata comunicazione proroga cedolare secca[/I][/B][/SIZE] [I]Il D.L. 193/2016 ha, poi, previsto che la [B]mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga[/B] (o risoluzione anticipata/cessione) del contratto di locazione soggetto a cedolare secca [B]non comporta più la decadenza dall'opzione[/B] effettuata in sede di registrazione [COLOR=rgb(226, 80, 65)]ove il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime, ossia abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nel quadro RB della dichiarazione dei redditi.[/COLOR][/I] [SIZE=5][B]Cedolare secca: omesse comunicazioni senza sanzioni[/B][/SIZE] L’art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale. Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che: la [B]mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto[/B] di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, [LIST] [*] non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), [*][B] [COLOR=rgb(41, 105, 176)]non è neppure sanzionata.[/COLOR][/B] [/LIST] Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare [B]soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.[/B] Ho solo copiato e incollato, e la fonte è la seguente: [URL unfurl="true"]https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13473-cedolare-secca-mancata-proroga-senza-sanzioni.html#paragrafo3[/URL] [/QUOTE]
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