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<blockquote data-quote="CRISTIANO1234" data-source="post: 685736" data-attributes="member: 81092"><p>Probabilmente ho convinto l'agenzia ad accettare una rettifica: inserire la percentuale sul prezzo di vendita anziché di incarico.</p><p>Avete un modello di integrazione al contratto da firmare e far firmare?</p><p></p><p>Grazie</p><p></p><p>Leggo</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.diritto.it/la-forma-del-contratto-e-le-possibili-rettifiche/[/URL]</p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><em><span style="color: rgb(97, 189, 109)">In che modo si modificano i contratti</span></em></strong></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em><strong>Secondo la volontà espressa da parte della legge, i contratti devono essere modificati con la stessa forma utilizzata per la loro conclusione</strong>.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>Questo significa che se ci si accorda in modo verbale, l’accordo può essere modificato attraverso lo stesso modo.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>Se si è utilizzato un documento scritto, anche le rettifiche dovranno essere fatte per iscritto.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>Questa regola si deduce dal dettato dell’articolo 2722 del codice civile, da un articolo del codice civile, che vieta la possibilità di dimostrare, con testimoni, le modifiche al contenuto di un documento.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>L’articolo in questione, rubricato “Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento”, recita:</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>Il significato della norma, si dovrebbe ricercare nel fatto che se si firma un contratto scritto e, nell’immediatezza o dopo qualche giorno, insieme all’altra parte, ci si accorda per modificarlo, è bene che questa rettifica venga scritta anche in un altro documento, non necessariamente sul contratto originale.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>Se non si dovesse procedere in questo modo, non si avrà modo di dimostrare al giudice che, insieme all’altra parte, è stata manifestata la volontà di modificare l’accordo, e di conseguenza, il contratto.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>Attuare un simile comportamento, non significa che se il contratto era verbale non si avrà nessun onere mentre.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em>Nella circostanza che un determinato contratto sia stato firmato dalle parti davanti a un notaio, si dovrà andare un’altra volta da lui per effettuare le successive correzioni e redigere un contratto valido che rispecchi la volontà delle parti.</em></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><em></em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CRISTIANO1234, post: 685736, member: 81092"] Probabilmente ho convinto l'agenzia ad accettare una rettifica: inserire la percentuale sul prezzo di vendita anziché di incarico. Avete un modello di integrazione al contratto da firmare e far firmare? Grazie Leggo [URL unfurl="true"]https://www.diritto.it/la-forma-del-contratto-e-le-possibili-rettifiche/[/URL] [SIZE=6][B][I][COLOR=rgb(97, 189, 109)]In che modo si modificano i contratti[/COLOR][/I][/B][/SIZE] [COLOR=rgb(97, 189, 109)][I][B]Secondo la volontà espressa da parte della legge, i contratti devono essere modificati con la stessa forma utilizzata per la loro conclusione[/B]. Questo significa che se ci si accorda in modo verbale, l’accordo può essere modificato attraverso lo stesso modo. Se si è utilizzato un documento scritto, anche le rettifiche dovranno essere fatte per iscritto. Questa regola si deduce dal dettato dell’articolo 2722 del codice civile, da un articolo del codice civile, che vieta la possibilità di dimostrare, con testimoni, le modifiche al contenuto di un documento. L’articolo in questione, rubricato “Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento”, recita: La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Il significato della norma, si dovrebbe ricercare nel fatto che se si firma un contratto scritto e, nell’immediatezza o dopo qualche giorno, insieme all’altra parte, ci si accorda per modificarlo, è bene che questa rettifica venga scritta anche in un altro documento, non necessariamente sul contratto originale. Se non si dovesse procedere in questo modo, non si avrà modo di dimostrare al giudice che, insieme all’altra parte, è stata manifestata la volontà di modificare l’accordo, e di conseguenza, il contratto. Attuare un simile comportamento, non significa che se il contratto era verbale non si avrà nessun onere mentre. Nella circostanza che un determinato contratto sia stato firmato dalle parti davanti a un notaio, si dovrà andare un’altra volta da lui per effettuare le successive correzioni e redigere un contratto valido che rispecchi la volontà delle parti. [/I][/COLOR] [I][COLOR=rgb(97, 189, 109)] [/COLOR][/I] [/QUOTE]
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