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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 600565" data-attributes="member: 56079"><p>Ho letto sommariamente questa discussione.</p><p></p><p>Partirei da una prima domanda a cui non mi pare sia stato dato risalto: la proposta risultava subordinata al mutuo? In caso affermativo, la delibera è giunta ed è stata comunicata alla controparte, prima della scadenza stabilita per il suo ottenimento?</p><p></p><p>Se il contratto fosse stato sottoposto ad una condizione sospensiva che non si fosse verificata entro il termine stabilito, sarebbe ammissibile la sola restituzione della caparra da parte delle venditrici, la contestuale inefficacia del contratto e l'impossibilità da parte dell'agente immobiliare all'ottenimento delle provvigioni, in questo caso non dovute.</p><p></p><p>Il fatto che tu abbia una delibera di mutuo rappresenterebbe una condizione necessaria per procedere ma non sufficiente se la delibera non fosse giunta a tempo debito...</p><p></p><p>Nel caso in cui il contratto non sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo, il fatto che tu abbia ottenuto una delibera o non l'abbia ottenuta è ininfluente al fine della validità del contratto. </p><p></p><p>Scaduti i termini del contratto, in assensa di clausole risolutive espresse (ovvero di una particolare clausola che renda automaticamente risolto il contratto ad una determinata scadenza senza necessità di ulteriori passaggi), la parte che si ritenesse "adempiente" avrebbe dovuto "diffidare" l'altra parte ad ottemperare agli obblighi nei successivi 15 giorni e solo nel caso di una ulteriore, successiva inerzia della controparte avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto.</p><p></p><p>Anche perchè, oltre alla caparra raddoppiata ed al risarcimento del danno esisterebbe la possibilità dell'esecuzione in forma specifica del contratto.</p><p></p><p>Strada che si tende a perseguire proprio quando le caparre sono di scarsa entità in quanto con una piccola somma messa in gioco si pone l'altra parte nella prospettiva di dover dare seguito al contratto addivenendo alla stipula del definitivo...</p><p></p><p>Nel caso di risoluzione per inadempimento, a prescindere dall'individuazione delle responsabilità, non viene meno il diritto alla mediazione che resta a carico di entrambe le parti, salvo che il diritto non si sia prescritto una volta trascorsi 12 mesi senza che l'agente ne abbia avanzato la richiesta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 600565, member: 56079"] Ho letto sommariamente questa discussione. Partirei da una prima domanda a cui non mi pare sia stato dato risalto: la proposta risultava subordinata al mutuo? In caso affermativo, la delibera è giunta ed è stata comunicata alla controparte, prima della scadenza stabilita per il suo ottenimento? Se il contratto fosse stato sottoposto ad una condizione sospensiva che non si fosse verificata entro il termine stabilito, sarebbe ammissibile la sola restituzione della caparra da parte delle venditrici, la contestuale inefficacia del contratto e l'impossibilità da parte dell'agente immobiliare all'ottenimento delle provvigioni, in questo caso non dovute. Il fatto che tu abbia una delibera di mutuo rappresenterebbe una condizione necessaria per procedere ma non sufficiente se la delibera non fosse giunta a tempo debito... Nel caso in cui il contratto non sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo, il fatto che tu abbia ottenuto una delibera o non l'abbia ottenuta è ininfluente al fine della validità del contratto. Scaduti i termini del contratto, in assensa di clausole risolutive espresse (ovvero di una particolare clausola che renda automaticamente risolto il contratto ad una determinata scadenza senza necessità di ulteriori passaggi), la parte che si ritenesse "adempiente" avrebbe dovuto "diffidare" l'altra parte ad ottemperare agli obblighi nei successivi 15 giorni e solo nel caso di una ulteriore, successiva inerzia della controparte avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto. Anche perchè, oltre alla caparra raddoppiata ed al risarcimento del danno esisterebbe la possibilità dell'esecuzione in forma specifica del contratto. Strada che si tende a perseguire proprio quando le caparre sono di scarsa entità in quanto con una piccola somma messa in gioco si pone l'altra parte nella prospettiva di dover dare seguito al contratto addivenendo alla stipula del definitivo... Nel caso di risoluzione per inadempimento, a prescindere dall'individuazione delle responsabilità, non viene meno il diritto alla mediazione che resta a carico di entrambe le parti, salvo che il diritto non si sia prescritto una volta trascorsi 12 mesi senza che l'agente ne abbia avanzato la richiesta. [/QUOTE]
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