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Può il conduttore dare disdetta al contratto di locazione senza alcun preavviso?
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Testo
<blockquote data-quote="Isabella Tafuro" data-source="post: 14201"><p><strong>Circa il preavviso che il Conduttore dovrebbe dare, in assenza di patti previsti nel contratto di locazione, ci si attiene ai 6 mesi (escludendo in questo caso i "gravi motivi"), in quanto il contratto prevedeva la facoltà di disdetta dopo il primo anno. </strong></p><p></p><p>Se leggete quanto ho postato, è chiaro che , fatti salvi i diritti del Conduttore al recesso per "gravi motivi", posso NON DARE la possibilità del recesso addirittura per tutta la durata contrattuale, quindi stabilire la possibilità di recesso del Conduttore DOPO il primo anno, non solo è lecito ma è addirittura un'agevolazione per il Conduttore; stiamo confondendo le idee a chi ha fatto la domanda, e visto che stiamo innescando una polemica su una questione già risolta, chiarisco e ribadisco che, l'art. 27 ultimo comma L.n. 392, <strong>prevede <strong>che è facoltà delle parti </strong>consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto </strong>dando avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 mesi................., quindi qualora il contratto di locazione non preveda la possibilità per il conduttore di recedere in "qualsiasi momento", questi è tenuto contestualmente al recesso, a specificare i gravi motivi. Se nel contratto non è previsto il recesso anticipato, il suo recesso potrà essere legittimo solo se sussitono i gravi motivi. I gravi motivi non possono attenersi alla soggettiva ed unilaterale valutazione del Conduttore, poichè in tal caso si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso "ad nutum" contrario all'interpretazione della norma di legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Isabella Tafuro, post: 14201"] [b]Circa il preavviso che il Conduttore dovrebbe dare, in assenza di patti previsti nel contratto di locazione, ci si attiene ai 6 mesi (escludendo in questo caso i "gravi motivi"), in quanto il contratto prevedeva la facoltà di disdetta dopo il primo anno. [/b] Se leggete quanto ho postato, è chiaro che , fatti salvi i diritti del Conduttore al recesso per "gravi motivi", posso NON DARE la possibilità del recesso addirittura per tutta la durata contrattuale, quindi stabilire la possibilità di recesso del Conduttore DOPO il primo anno, non solo è lecito ma è addirittura un'agevolazione per il Conduttore; stiamo confondendo le idee a chi ha fatto la domanda, e visto che stiamo innescando una polemica su una questione già risolta, chiarisco e ribadisco che, l'art. 27 ultimo comma L.n. 392, [b]prevede [b]che è facoltà delle parti [/b]consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto [/b]dando avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 mesi................., quindi qualora il contratto di locazione non preveda la possibilità per il conduttore di recedere in "qualsiasi momento", questi è tenuto contestualmente al recesso, a specificare i gravi motivi. Se nel contratto non è previsto il recesso anticipato, il suo recesso potrà essere legittimo solo se sussitono i gravi motivi. I gravi motivi non possono attenersi alla soggettiva ed unilaterale valutazione del Conduttore, poichè in tal caso si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso "ad nutum" contrario all'interpretazione della norma di legge. [/QUOTE]
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