superspectra

Nuovo Iscritto
Ringrazio quanti potranno darmi chiarimenti a riguardo:
ho stipulato per un cliente nell'agosto 2007 un contratto di locazione di natura agevolata con espressa clausula che il conduttore durante il primo anno non ha facoltà di di recedere dal contratto. Il 19 febbraio 2008 il conduttore invia al proprietario disdetta del contratto. Nel mese di settembre il conduttore avrebbe dovuto restituire la casa ma comincia a sostenere che vorrebbe continuare nel rapporto ma non è sicuro e si prende altro tempo. Nel mese di novenbre 2008 mi informa telefonicamente che ha deciso di continuare il rapporto e che provvederà lui stesso a pagare la tassa di registro annuale gravata della mora per tardivo pagamento, alcuni giorni dopo mi consegna copia dell'avvenuto pagamento. In data 16/06/2009 il conduttore invia al proprietario lettera raccomandata dove comunica che il 30/06 provvederà a restituire il possesso della casa.
Ora la mia domanda è il conduttore può dare cessazione del contratto senza alcun preavviso, la disdetta che aveva dato l'anno prima era decaduta o aveva ancora valore giuridico?
In attesa, cordiali saluti.
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
Se durante il periodo dopo il termine di disdetta, sono state rilasciate delle ricevute del pagamento a titolo di "canone", la disdetta data a suo tempo ha perso di efficacia.
Circa il preavviso che il Conduttore dovrebbe dare, in assenza di patti previsti nel contratto di locazione, ci si attiene ai 6 mesi (escludendo in questo caso i "gravi motivi"), in quanto il contratto prevedeva la facoltà di disdetta dopo il primo anno.
Ciao
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Intanto...si tratta di un contratto uso abitazione?...o diverso da abitazione?....il fatto che avete messo la clausola che nel primo anno il conduttore non poteva dare disdetta già è un "abuso"...nel senso che il conduttore HA sempre la facoltà di recedere con i 6 mesi di preavviso, che non possono mai essere di più e possono eventualmente essere meno (3 mesi o altro...).
Una volta data la disdetta il conduttore può eventualmente anche ritirarla solo se la Proprietà accetta...è visto come si sono svolti i fatti non è che gli rimanesse molto da fare...devo dire che questo conduttore si è comportato abbastanza bene...pagando la tassa d registro di sua iniziativa...capendo di aver creato qualche disagio...in ultima analisi i "gravi motivi" per l'uso residenziale (clausola che io da tempo ho tolto dai miei contratti) possono essere molteplici e di solito il giudice da sempre ragione al conduttore...insomma basta che uno dica che l'appartamento non è più consono alle proprie esigenze che è sufficiente!...i "gravi motivi" sono un pò più restrittivi nel caso di locazioni commerciali ecc...
Saluti
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
L'art.4 nei suoi 2 commi parla chiaro.

Il primo comma parla di facoltà di entrambi le parti di decidere un recesso con sei mesi di preavviso.
Il secondo comma:"INDIPENDENTEMENTE" dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualcora ricorrano "gravi motivi" puo recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi.

Come ben detto da Paolo di gravi motivi se ne trovano a iosa.

Io son sempre del parere che se un inquilino vuole andarsene lasciamolo andare, altrimenti esperienza insegna se vuole ti fa impazzire.
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
[paolo ferraris"Intanto...si tratta di un contratto uso abitazione?...o diverso da abitazione?....il fatto che avete messo la clausola che nel primo anno il conduttore non poteva dare disdetta già è un "abuso"...
Mi pare che si fosse parlato di contratto di locazione "di natura agevolata", quindi è un'abitazione; Se ci si attiene alla legge SI PUO' o NON SI PUO' dare facolta' di recesso al Conduttore, quindi non è un'abuso prevedere la facolta di recesso dopo il primo anno, fatto salvo, ovviamente quanto previsto per legge, della possibilità del Conduttore di recesso in qualsiasi momento "per grave motivo".
Da qui a dire che è un'abuso.... ce ne corre!!!
Buona giornata
 

mf.gestimm

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno, a mio avviso tralasciando che sia o non sia legale impedire disdetta nel primo anno il mio pensiero è questo:
- la prima disdetta ha perso di validità nel momento in cui sono stati versati e incassati i canoni dopo lo scadere della stessa,
- il conduttore non potrebbe dare disdetta senza il regolare preavviso e i gravi motivi, che andrebbero motivati, non sono specificati da nessuna legislatura.
Giusto sarebbe pretendere canoni e preavviso ma coi tempi che corrono anche io quando ho degli inquilini in difficoltà mi preoccupo di rientrare in possesso dell'appartamento e di rimetterlo subito sul mercato perchè sennò il rischio è quello di non percepire comunque il canone e di trovarmelo occupato anche per i sei mesi successivi!
... e poi si sa quanto sono lunghe le vicessitudini legali nel nostro paese e per quanto ingiusto a volte conviene di più lasciar correre!
buon lavoro!
 

amedeozanatta

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Isabella Tafuro ha scritto:
Se durante il periodo dopo il termine di disdetta, sono state rilasciate delle ricevute del pagamento a titolo di "canone", la disdetta data a suo tempo ha perso di efficacia.
Circa il preavviso che il Conduttore dovrebbe dare, in assenza di patti previsti nel contratto di locazione, ci si attiene ai 6 mesi (escludendo in questo caso i "gravi motivi"), in quanto il contratto prevedeva la facoltà di disdetta dopo il primo anno.
Ciao
Esattamente così. Ovviamente le ricevute di pagamento sono intese anche come ricevute "di bonifico".
Ciò che non è corretto è l'ultima lettera di didetta che segnala con solo 15 giorni di preavviso la liberazione dell'appartamento. Restano validi comunque i sei mesi di preavviso e ricordo che, non potendo essere la caparra imputata in conto pigioni, il locatore dovrà comunque versare le sei mensilità. Unica eccezion fatta se in quest'ultimo periodo di tempo tu o il proprietario non troviate un nuovo locatario e in tal senso quindi faranno una scrittura privata in cui si esenta il locatario attuale dal pagamento degli eventuali canoni residui.
Ti sono sembrato abbastanza esauriente?
Ciao
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
ISABELLA!!!!....questi avevano VIETATO al CONDUTTORE di dare DISDETTA per il primo ANNO....è lecito?....per il resto ho letto meglio dopo che si trattava di un CONTRATTO AGEVOLATO...???!!!...a maggior ragione come hanno potuto scrivere che il conduttore per un ANNO (anche se il primo),non poteva dare disdetta?...è lecito?...per il resto tutto ok...
 

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