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Quali sono le funzioni che un AI può delegare e quali sono quelle che non possono essere delegate?
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Testo
<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 590387" data-attributes="member: 74968"><p>Non per merito ne per colpa (vostra) avete ragione e torto entrambi: </p><p>la mediazione va vista come la serie di diverse attività (la legge si è già pronunciata in merito) che portano poi alla conclusione di un "affare". </p><p>L'affare è l'instaurazione di obbligazioni tra le parti.</p><p>Ne consegue che <u><strong>ad un AI</strong></u> per maturare il diritto alla provvigione servono necessariamente due fattori: il primo è che le parti terze (acquirente/venditore o locatore/conduttore) si obblighino fra loro. Il secondo è che ci sia un nesso di causalità tra la costituzione dell'affare e l'operato del mediatore (quindi è sufficiente dire a Rossi che Bianchi vende/affitta).</p><p></p><p>Nel caso in cui sia un <strong>non AI</strong> a svolgere le attività per cui parti terze possano concludere un affare, questi <strong>non matura il diritto alla provvigione.</strong></p><p> </p><p>Ergo, non esistendo una definizione legale dei punti essenziali <u>a combinazione dei quali</u> si sta esercitando l'attività di mediazione (che non va confusa con il maturare il diritto alla provvigione) si dovrà valutare l'operato di ognuno in base alle qualità che questi possiede (AI/non AI) </p><p></p><p>Ne consegue che, per un non AI, svolgere tutte le attività preparatorie o successive alla mediazione <u>senza pretendere denari</u> non è esercizio abusivo dell'attività. </p><p></p><p>(Se non siete d'accordo, v'invito a presentarmi gli articoli di legge che vietano ad un privato di stilare un contratto o di accompagnare le persone a vedere gli immobili o di dare un parere sul valore di un immobile. Tuttavia credo che potrebbero essere in contrasto con gli art 3, 4, 9, e per assurdo 19 e/o 33 della costituzione italiana).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 590387, member: 74968"] Non per merito ne per colpa (vostra) avete ragione e torto entrambi: la mediazione va vista come la serie di diverse attività (la legge si è già pronunciata in merito) che portano poi alla conclusione di un "affare". L'affare è l'instaurazione di obbligazioni tra le parti. Ne consegue che [U][B]ad un AI[/B][/U] per maturare il diritto alla provvigione servono necessariamente due fattori: il primo è che le parti terze (acquirente/venditore o locatore/conduttore) si obblighino fra loro. Il secondo è che ci sia un nesso di causalità tra la costituzione dell'affare e l'operato del mediatore (quindi è sufficiente dire a Rossi che Bianchi vende/affitta). Nel caso in cui sia un [B]non AI[/B] a svolgere le attività per cui parti terze possano concludere un affare, questi [B]non matura il diritto alla provvigione.[/B] Ergo, non esistendo una definizione legale dei punti essenziali [U]a combinazione dei quali[/U] si sta esercitando l'attività di mediazione (che non va confusa con il maturare il diritto alla provvigione) si dovrà valutare l'operato di ognuno in base alle qualità che questi possiede (AI/non AI) Ne consegue che, per un non AI, svolgere tutte le attività preparatorie o successive alla mediazione [U]senza pretendere denari[/U] non è esercizio abusivo dell'attività. (Se non siete d'accordo, v'invito a presentarmi gli articoli di legge che vietano ad un privato di stilare un contratto o di accompagnare le persone a vedere gli immobili o di dare un parere sul valore di un immobile. Tuttavia credo che potrebbero essere in contrasto con gli art 3, 4, 9, e per assurdo 19 e/o 33 della costituzione italiana). [/QUOTE]
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