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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Quando si può non pagare l'indennità di avviamento commerciale in caso di cessazione del contratto?
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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Troise" data-source="post: 75038" data-attributes="member: 776"><p>La corresponsione della "buonuscita" è subordinata al fatto che gli immobili siano utilizzati per lo svolgimento di attività che comportino "contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori".</p><p></p><p>L'indennità non è dovuta al verificarsi delle seguenti ipotesi:</p><p>- risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;</p><p>- risoluzione del contratto per disdetta del conduttore;</p><p>- risoluzione del contratto per recesso del conduttore;</p><p>- risoluzione del contratto a seguito dell'apertura di procedura fallimentare in capo del locatario.</p><p></p><p>L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione della "buonuscita".</p><p></p><p></p><p></p><p>La norma che disciplina la "buonuscita" stabilisce che, qualora l'immobile venga, "da chiunque", adibito all'esercizio della "stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente", quest'ultimo avrà diritto a percepire un'ulteriore indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo affitto versato dall'inquilino. </p><p>L'indennità "raddoppiata" deve essere pagata all'inizio del nuovo esercizio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Troise, post: 75038, member: 776"] La corresponsione della "buonuscita" è subordinata al fatto che gli immobili siano utilizzati per lo svolgimento di attività che comportino "contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori". L'indennità non è dovuta al verificarsi delle seguenti ipotesi: - risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore; - risoluzione del contratto per disdetta del conduttore; - risoluzione del contratto per recesso del conduttore; - risoluzione del contratto a seguito dell'apertura di procedura fallimentare in capo del locatario. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione della "buonuscita". La norma che disciplina la "buonuscita" stabilisce che, qualora l'immobile venga, "da chiunque", adibito all'esercizio della "stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente", quest'ultimo avrà diritto a percepire un'ulteriore indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo affitto versato dall'inquilino. L'indennità "raddoppiata" deve essere pagata all'inizio del nuovo esercizio. [/QUOTE]
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