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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Recesso anticipato contratto per condensa e umidità
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<blockquote data-quote="pasqualedf" data-source="post: 401486" data-attributes="member: 54458"><p>Allora, volendo ricapitolare in tema di recesso per umidità e formazione muffa/condensa sulle pareti.</p><p></p><p>In <em>primis</em>, la questione principale è quella di capire se ci si trova di fronte ad una situazione di <strong>"vizio"</strong>, ovvero difetto strutturale dell'abitazione<strong> o</strong> ad una situazione di <strong>"caso fortuito",</strong> creatasi in seguito a danni arrecati all'immobile, p.e., a causa di infiltrazioni esterne, età dello stabile, mancanza di manutenzione.</p><p>Se pensiamo ad un <strong>"vizio"</strong> dell'abitazione, quindi ad un difetto strutturale, dovuto al materiale con cui è stato costruito, ad esempio, allora gli elementi importanti da analizzare sono:</p><p>• che tale vizio deve impedire o ridurre notevolmente il godimento dell'immobile in affitto, concesso, da contratto, allo scopo di venire usato come abitazione;</p><p>• deve trattarsi di un vizio che, al momento della stipula del contratto, non era conosciuto o facilmente riconoscibile dall'inquilino, usando l'ordinaria diligenza.</p><p>Se il vizio contestato, quindi, ha entrambe le caratteristiche, allora, come indicato dall'articolo 1578 del Codice Civile, l'affittuario può scegliere tra due soluzioni:</p><p>1. chiedere la<strong> risoluzione del contratto di locazione</strong>, immediata senza necessità di rispettare il termine dai tre o ai sei mesi previsti da contratto;</p><p>2. oppure chiedere la <strong>riduzione del canone di locazione</strong>.</p><p>Oltre a ciò lei può agire nei confronti del proprietario per richiedere il <strong>risarcimento dei danni</strong> derivanti dai vizi stessi. L'affittuario non potrebbe, invece, pretendere l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'immobile, né eseguire direttamente le riparazioni.</p><p></p><p>Se invece non parliamo di un vizio strutturale, ma di un <strong>"caso fortuito" </strong>risolvibile con dei lavori di ristrutturazione (se ad esempio le infiltrazioni di cui parla non fossero dovute alla vetustà dell'immobile o al materiale usato, bensì alla rottura di una tubazione) allora l'obbligo dell'inquilino è di avvertire il proprietario affinché provveda a far eseguire i necessari lavori di riparazione. Se il proprietario è disponibile a far eseguire le riparazioni, l'inquilino deve sopportare tali lavori, anche se questo implica una riduzione del godimento del bene concesso in affitto. </p><p></p><p>Se tale limitazione dovesse durare per oltre 1/6 della durata della locazione o comunque per più di 20 giorni, l'inquilino può chiedere una riduzione del canone proporzionata alla durata delle riparazioni ed al mancato godimento del bene (in nessun caso è consentito all'inquilino di autoridursi il canone).</p><p>Se il proprietario, però, decidesse di non intervenire e di non voler sostenere le spese di riparazione, allora l'inquilino può scegliere tra:</p><p>•<strong> l'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare</strong> (in questo modo potrebbe costringere il proprietario ad eseguire i lavori di riparazioni);</p><p>•<strong> oppure chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza del proprietario</strong> (quando parliamo di una grave inadempienza).</p><p>Anche in questo caso, a prescindere dalla scelta, l'inquilino ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti.</p><p></p><p>Spero il mio contirbuto riesca a rendere più facile capire diritti e doveri da mabo le parti: affittuario e proprietario di casa. PDF</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pasqualedf, post: 401486, member: 54458"] Allora, volendo ricapitolare in tema di recesso per umidità e formazione muffa/condensa sulle pareti. In [I]primis[/I], la questione principale è quella di capire se ci si trova di fronte ad una situazione di [B]"vizio"[/B], ovvero difetto strutturale dell'abitazione[B] o[/B] ad una situazione di [B]"caso fortuito",[/B] creatasi in seguito a danni arrecati all'immobile, p.e., a causa di infiltrazioni esterne, età dello stabile, mancanza di manutenzione. Se pensiamo ad un [B]"vizio"[/B] dell'abitazione, quindi ad un difetto strutturale, dovuto al materiale con cui è stato costruito, ad esempio, allora gli elementi importanti da analizzare sono: • che tale vizio deve impedire o ridurre notevolmente il godimento dell'immobile in affitto, concesso, da contratto, allo scopo di venire usato come abitazione; • deve trattarsi di un vizio che, al momento della stipula del contratto, non era conosciuto o facilmente riconoscibile dall'inquilino, usando l'ordinaria diligenza. Se il vizio contestato, quindi, ha entrambe le caratteristiche, allora, come indicato dall'articolo 1578 del Codice Civile, l'affittuario può scegliere tra due soluzioni: 1. chiedere la[B] risoluzione del contratto di locazione[/B], immediata senza necessità di rispettare il termine dai tre o ai sei mesi previsti da contratto; 2. oppure chiedere la [B]riduzione del canone di locazione[/B]. Oltre a ciò lei può agire nei confronti del proprietario per richiedere il [B]risarcimento dei danni[/B] derivanti dai vizi stessi. L'affittuario non potrebbe, invece, pretendere l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'immobile, né eseguire direttamente le riparazioni. Se invece non parliamo di un vizio strutturale, ma di un [B]"caso fortuito" [/B]risolvibile con dei lavori di ristrutturazione (se ad esempio le infiltrazioni di cui parla non fossero dovute alla vetustà dell'immobile o al materiale usato, bensì alla rottura di una tubazione) allora l'obbligo dell'inquilino è di avvertire il proprietario affinché provveda a far eseguire i necessari lavori di riparazione. Se il proprietario è disponibile a far eseguire le riparazioni, l'inquilino deve sopportare tali lavori, anche se questo implica una riduzione del godimento del bene concesso in affitto. Se tale limitazione dovesse durare per oltre 1/6 della durata della locazione o comunque per più di 20 giorni, l'inquilino può chiedere una riduzione del canone proporzionata alla durata delle riparazioni ed al mancato godimento del bene (in nessun caso è consentito all'inquilino di autoridursi il canone). Se il proprietario, però, decidesse di non intervenire e di non voler sostenere le spese di riparazione, allora l'inquilino può scegliere tra: •[B] l'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare[/B] (in questo modo potrebbe costringere il proprietario ad eseguire i lavori di riparazioni); •[B] oppure chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza del proprietario[/B] (quando parliamo di una grave inadempienza). Anche in questo caso, a prescindere dalla scelta, l'inquilino ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti. Spero il mio contirbuto riesca a rendere più facile capire diritti e doveri da mabo le parti: affittuario e proprietario di casa. PDF [/QUOTE]
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