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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 565922" data-attributes="member: 55799"><p>Quello che pensi tu non rileva:</p><p></p><p>Precedenti:</p><p></p><p>In materia di mediazione, ai fini della configurabilità del diritto del mediatore alla provvigione indipendentemente dalla conclusione dell'affare è insufficiente il mero ricevimento dell'incarico ma è necessario che sussista un patto ulteriore che valga a collegare tale diritto ad un fatto diverso, quale l'avere il mediatore svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca di un terzo interessato all'affare ed essere pervenuto al risultato entro un certo termine, o anche il non esservi pervenuto, nel caso che la parte ritiri l'incarico al mediatore prima della scadenza del termine; ipotesi, queste, in cui la provvigione costituisce il compenso per avere il mediatore assunto ed adempiuto l'obbligo di impegnare la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all'affare (Cass. 15/05/2002, n. 7067).</p><p></p><p>La parte intermediata non ha l'obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell'incarico conferito al mediatore (Cass. nn. 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006).</p><p></p><p>L’opinione per cui la penale prevista in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare verifica uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti (art. 1469 bis c.c., comma 1; ora art. 33, comma 1, del codice del consumo), giacché solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse e poiché il rifiuto da parte sua di concluderlo non integra comunque un inadempimento, è assai diffusa.</p><p></p><p>In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto quanto segue.</p><p></p><p>Secondo una prima pronuncia in argomento è vessatoria, in quanto manifestamente eccessiva, la clausola penale contenuta in un contratto di mediazione immobiliare stipulato tra un professionista ed un consumatore, con cui si prevede, in caso di revoca anticipata dell'incarico, il pagamento di una somma pari all'importo della provvigione pattuita; pertanto, tale clausola va dichiarata inefficace, dovendosi altresì escludere che il giudice abbia il potere di ridurre la penale (Pret. Bologna 20.1.1998).</p><p></p><p>Tali affermazioni sono state anche da Giudice di pace Sulmona 24.6.1999, in riferimento a penale di ammontare di importo appena inferiore alla prestazione dovuta e da Trib. Roma 30.11.1999 e Trib. Torino 28.5.2007, in relazione a penale pari al doppio della provvigione spettante al mediatore. Secondo Giudice di pace Monza 25.10.2005, è non vessatoria una clausola penale che impone il pagamento del 40% del corrispettivo dovuto dal consumatore.</p><p></p><p>Altre sentenze, hanno precisato che la penale, più genericamente (Trib. Monza sez. dist. Desio, 28.8.2002), non deve essere manifestamente eccessiva, senza specificare quando in concreto sussista o meno tale eccessività e rinviando ad un accertamento da condursi caso per caso in riferimento alle caratteristiche dell’affare ed al ruolo svolto dal mediatore. Ha precisato questa pronuncia che la penale, se non eccessiva, vale anche come mezzo per riequilibrare il contratto a favore del mediatore, ossia per risarcirlo delle spese affrontate e del lucro cessante derivante da altri affari tralasciati: quanto alle spese, va tenuto presente che l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge n. 39/89 … e l’incremento della concorrenza hanno comportato comunque un incremento di costi organizzativi per i mediatori, ormai spesso necessitati ad avvalersi di un apparato ausiliario abbastanza articolato; quanto al lucro cessante, occorre considerare che l’originaria soluzione adottata dall’art. 1755 Codice civile espone eccessivamente il mediatore al rischio di affrontare una complessa attività senza conseguire compenso alcuno a causa di eventuali ripensamenti anche non ponderati delle parti, e quindi rischia di creare sul piano complessivo un disequilibrio a sfavore del mediatore medesimo…Tale clausola è compatibile con la tutela di cui agli artt. 1469-<em>bis</em> segg. Codice civile ove l'ammontare della penale, in relazione al valore dell'affare, sia tale da escludere un significativo squilibrio e non si presenti di ammontare eccessivo, alla luce dei compiti svolti dal mediatore e della funzione svolta dalla clausola. Tale clausola non deve neanche essere oggetto di trattativa individuale, dal momento che tale circostanza è resa superflua dall'assenza dei caratteri di vessatorietà. La penale, poi, potrebbe anche avere benefici per l’intera categoria dei consumatori, perché consentirebbe una riduzione dei rischi che normalmente gravano sul mediatore, con conseguente possibilità per lo stesso «di ridurre l’ammontare delle provvigioni richieste proprio per la possibilità di ripartire i propri introiti anche su situazioni che <em>ex</em> art. 1755 Codice civile sarebbero del tutto infruttuose.</p><p></p><p>Altre volte, invece, la penale pari alla provvigione ritenuta congrua riguardava il rifiuto di concludere l’affare alle condizioni prestabilite con il mediatore: in tale caso, però, la penale potrebbe essere letta alla stregua di una pattuizione atta a collegare il compenso del mediatore ad un’attività diversa dalla conclusione dell’affare, e quindi determinativa dell’oggetto del contratto, pertanto non vessatoria ex art. 34 c.cons.</p><p></p><p>Vi sono anche precedenti che hanno mostrato un certo favore anche per penali più elevate come ammontare, sulla base del rilievo per cui la previsione del diritto alla provvigione a favore del mediatore anche nelle ipotesi di mancata conclusione dell'affare (e ricorrendo un profilo di inadempimento del proponente) sarebbe espressione del potere di autonomia contrattuale delle parti e sarebbe comunque diretta a favorire al massimo la promozione degli affari (cfr. Trib. Ivrea 11.7.2002, n. 302, e Trib. Torino 15.6.2006).</p><p></p><p>D’altro canto, altre pronunce hanno stabilito che la previsione di una penale posta a carico di entrambi i contraenti e non del solo consumatore possa essere sufficiente a riequilibrare le posizioni dei contraenti (Trib. Ivrea 11.7.2005, il quale tra l’altro ha ritenuto che in ogni caso l'importo della penale corrispondente all'entità della provvigione pattuita non può considerarsi manifestamente eccessivo, ma sempre con riferimento a clausola mirante a definire in anticipo l’importo dovuto a titolo risarcitorio, per il caso di vendita conclusa dopo la scadenza del mandato con acquirente reperito dallo stesso mediatore incaricato).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 565922, member: 55799"] Quello che pensi tu non rileva: Precedenti: In materia di mediazione, ai fini della configurabilità del diritto del mediatore alla provvigione indipendentemente dalla conclusione dell'affare è insufficiente il mero ricevimento dell'incarico ma è necessario che sussista un patto ulteriore che valga a collegare tale diritto ad un fatto diverso, quale l'avere il mediatore svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca di un terzo interessato all'affare ed essere pervenuto al risultato entro un certo termine, o anche il non esservi pervenuto, nel caso che la parte ritiri l'incarico al mediatore prima della scadenza del termine; ipotesi, queste, in cui la provvigione costituisce il compenso per avere il mediatore assunto ed adempiuto l'obbligo di impegnare la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all'affare (Cass. 15/05/2002, n. 7067). La parte intermediata non ha l'obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell'incarico conferito al mediatore (Cass. nn. 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006). L’opinione per cui la penale prevista in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare verifica uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti (art. 1469 bis c.c., comma 1; ora art. 33, comma 1, del codice del consumo), giacché solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse e poiché il rifiuto da parte sua di concluderlo non integra comunque un inadempimento, è assai diffusa. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto quanto segue. Secondo una prima pronuncia in argomento è vessatoria, in quanto manifestamente eccessiva, la clausola penale contenuta in un contratto di mediazione immobiliare stipulato tra un professionista ed un consumatore, con cui si prevede, in caso di revoca anticipata dell'incarico, il pagamento di una somma pari all'importo della provvigione pattuita; pertanto, tale clausola va dichiarata inefficace, dovendosi altresì escludere che il giudice abbia il potere di ridurre la penale (Pret. Bologna 20.1.1998). Tali affermazioni sono state anche da Giudice di pace Sulmona 24.6.1999, in riferimento a penale di ammontare di importo appena inferiore alla prestazione dovuta e da Trib. Roma 30.11.1999 e Trib. Torino 28.5.2007, in relazione a penale pari al doppio della provvigione spettante al mediatore. Secondo Giudice di pace Monza 25.10.2005, è non vessatoria una clausola penale che impone il pagamento del 40% del corrispettivo dovuto dal consumatore. Altre sentenze, hanno precisato che la penale, più genericamente (Trib. Monza sez. dist. Desio, 28.8.2002), non deve essere manifestamente eccessiva, senza specificare quando in concreto sussista o meno tale eccessività e rinviando ad un accertamento da condursi caso per caso in riferimento alle caratteristiche dell’affare ed al ruolo svolto dal mediatore. Ha precisato questa pronuncia che la penale, se non eccessiva, vale anche come mezzo per riequilibrare il contratto a favore del mediatore, ossia per risarcirlo delle spese affrontate e del lucro cessante derivante da altri affari tralasciati: quanto alle spese, va tenuto presente che l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge n. 39/89 … e l’incremento della concorrenza hanno comportato comunque un incremento di costi organizzativi per i mediatori, ormai spesso necessitati ad avvalersi di un apparato ausiliario abbastanza articolato; quanto al lucro cessante, occorre considerare che l’originaria soluzione adottata dall’art. 1755 Codice civile espone eccessivamente il mediatore al rischio di affrontare una complessa attività senza conseguire compenso alcuno a causa di eventuali ripensamenti anche non ponderati delle parti, e quindi rischia di creare sul piano complessivo un disequilibrio a sfavore del mediatore medesimo…Tale clausola è compatibile con la tutela di cui agli artt. 1469-[I]bis[/I] segg. Codice civile ove l'ammontare della penale, in relazione al valore dell'affare, sia tale da escludere un significativo squilibrio e non si presenti di ammontare eccessivo, alla luce dei compiti svolti dal mediatore e della funzione svolta dalla clausola. Tale clausola non deve neanche essere oggetto di trattativa individuale, dal momento che tale circostanza è resa superflua dall'assenza dei caratteri di vessatorietà. La penale, poi, potrebbe anche avere benefici per l’intera categoria dei consumatori, perché consentirebbe una riduzione dei rischi che normalmente gravano sul mediatore, con conseguente possibilità per lo stesso «di ridurre l’ammontare delle provvigioni richieste proprio per la possibilità di ripartire i propri introiti anche su situazioni che [I]ex[/I] art. 1755 Codice civile sarebbero del tutto infruttuose. Altre volte, invece, la penale pari alla provvigione ritenuta congrua riguardava il rifiuto di concludere l’affare alle condizioni prestabilite con il mediatore: in tale caso, però, la penale potrebbe essere letta alla stregua di una pattuizione atta a collegare il compenso del mediatore ad un’attività diversa dalla conclusione dell’affare, e quindi determinativa dell’oggetto del contratto, pertanto non vessatoria ex art. 34 c.cons. Vi sono anche precedenti che hanno mostrato un certo favore anche per penali più elevate come ammontare, sulla base del rilievo per cui la previsione del diritto alla provvigione a favore del mediatore anche nelle ipotesi di mancata conclusione dell'affare (e ricorrendo un profilo di inadempimento del proponente) sarebbe espressione del potere di autonomia contrattuale delle parti e sarebbe comunque diretta a favorire al massimo la promozione degli affari (cfr. Trib. Ivrea 11.7.2002, n. 302, e Trib. Torino 15.6.2006). D’altro canto, altre pronunce hanno stabilito che la previsione di una penale posta a carico di entrambi i contraenti e non del solo consumatore possa essere sufficiente a riequilibrare le posizioni dei contraenti (Trib. Ivrea 11.7.2005, il quale tra l’altro ha ritenuto che in ogni caso l'importo della penale corrispondente all'entità della provvigione pattuita non può considerarsi manifestamente eccessivo, ma sempre con riferimento a clausola mirante a definire in anticipo l’importo dovuto a titolo risarcitorio, per il caso di vendita conclusa dopo la scadenza del mandato con acquirente reperito dallo stesso mediatore incaricato). [/QUOTE]
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