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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 566225" data-attributes="member: 55799"><p>Caro Amico Gianluca,</p><p></p><p>Su questa e altre scorte, non dubito affatto che tu ed altri, anzichè andare a lavorare, frequentiate di più le aule dei tribunali.</p><p></p><p>Da ciò, appare quantomeno stravagante, che non conosciate la nullità delle clausole vessatorie e o squilibrate.</p><p></p><p>Ovvero che impongono limitazioni di responsabilità e di facoltà, di recedere dai contratti, di sospenderli e di annullarne l'esecuzione.</p><p>Qualsiasi sia il "congegno" formulato dall'intermediario.</p><p></p><p>La nullità opera a vantaggio del consumatore e viene rilevata d'ufficio dal giudice.</p><p></p><p>In caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore</p><p></p><p>A questo proposito, per vostra informazione, ti e vi segnalo, le cosidette <strong>liste "grigia" e "nera".</strong></p><p>Che vi invito ad andare a consultare, nel mentre che vincete da decenni, tutte le vostre cause.</p><p></p><p>Così recita il punto 3 dell'art 33 del codice del consumo:</p><p></p><p>"<em>Si considera vessatorio consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore ad esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;</em></p><p></p><p>Al punto 26 dove si delineano le pratiche commerciali cosidette aggressive:</p><p></p><p>" <em>effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi"</em></p><p><em></em></p><p>Gianluca,</p><p></p><p>Forse converrebbe, che tu e qualche anzianotto arrugginito intervenuto in questa discussione, andiate a ricercare case, anzichè divulgare nozioni illeggittime.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 566225, member: 55799"] Caro Amico Gianluca, Su questa e altre scorte, non dubito affatto che tu ed altri, anzichè andare a lavorare, frequentiate di più le aule dei tribunali. Da ciò, appare quantomeno stravagante, che non conosciate la nullità delle clausole vessatorie e o squilibrate. Ovvero che impongono limitazioni di responsabilità e di facoltà, di recedere dai contratti, di sospenderli e di annullarne l'esecuzione. Qualsiasi sia il "congegno" formulato dall'intermediario. La nullità opera a vantaggio del consumatore e viene rilevata d'ufficio dal giudice. In caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore A questo proposito, per vostra informazione, ti e vi segnalo, le cosidette [B]liste "grigia" e "nera".[/B] Che vi invito ad andare a consultare, nel mentre che vincete da decenni, tutte le vostre cause. Così recita il punto 3 dell'art 33 del codice del consumo: "[I]Si considera vessatorio consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore ad esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;[/I] Al punto 26 dove si delineano le pratiche commerciali cosidette aggressive: " [I]effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi" [/I] Gianluca, Forse converrebbe, che tu e qualche anzianotto arrugginito intervenuto in questa discussione, andiate a ricercare case, anzichè divulgare nozioni illeggittime. [/QUOTE]
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