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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 566245" data-attributes="member: 55799"><p>...Infatti ti ho precisato, che l'osservazione, non era riferita a chi pensavi tu...</p><p></p><p>Ovviamente era una battuta e andava presa come tale.</p><p></p><p>Più importanti invece sono altre circostanze che sono state esposte.</p><p></p><p>Di cui, evidentemente, vi guardate bene di tralasciare, tu e i tuoi o i nostri colleghi, di qualsiasi fascia di età essi appartengano e che sono intervenuti, in questa discussione.</p><p></p><p>Sentenze riportate che in ordine sparso ti ripropongo:</p><p>Tribunale di Roma 19 maggio 2016 n.10118 e poi Cass. 15/05/2002, n. 7067</p><p>e poi Cass. nn. 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006).</p><p></p><p>Inoltre, per completezza, ti allego uno stralcio tratto dalla rivista di diritto, dell'università commerciale "L. Bocconi" di Milano.</p><p></p><p>Che come saprai è la facoltà più prestigiosa d'Italia:</p><p></p><p><em>"A titolo di esempio si ricorda la decisione<strong> della Suprema Corte del 1974</strong> con cui è stato affermato il principio che la specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto vessatorie è un requisito di forma ad substantiam, di conseguenza la mancanza di tale forma produce la nullità della stessa, eccepibile dallo stesso predisponente e rilevabile d’ufficio.</em></p><p><em></em></p><p><em>La modifica all’ordinario processo di formazione della volontà negoziale, proprio in forza di tale diverso schema sul quale è basato il fenomeno contrattuale “normale”, è stata attuata per garantire il bilanciamento non solo delle posizioni contrattuali, ma soprattutto delle posizioni dei contraenti: è evidente, infatti, che se da una parte abbiamo un imprenditore, che si assume il rischio proprio della sua attività, dall’altro lato abbiamo un contraente il quale deve accettare delle condizioni senza che si articoli alcuna trattativa, con l’unica scelta da compiere se concludere l’accordo secondo lo schema predisposto oppure rinunciare ad esso.</em></p><p><em></em></p><p><em>Tale disciplina è stata vista, pertanto, come un tentativo del legislatore di evitare le possibili sopraffazioni (facilmente realizzabili ad onor del vero) del contraente forte e per evitare che questo abusi della propria situazione di superiorità sostanziale"</em></p><p><em></em></p><p>Io nel 1974 avevo quasi un anno.</p><p></p><p>Mentre invece tu, forse, già lavoravi.</p><p></p><p>Per i colleghi meno ossidati il consiglio e' sempre quello:</p><p></p><p>Andate a fare ricerca di case anzichè intimare sciocchezze ai vostri clienti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 566245, member: 55799"] ...Infatti ti ho precisato, che l'osservazione, non era riferita a chi pensavi tu... Ovviamente era una battuta e andava presa come tale. Più importanti invece sono altre circostanze che sono state esposte. Di cui, evidentemente, vi guardate bene di tralasciare, tu e i tuoi o i nostri colleghi, di qualsiasi fascia di età essi appartengano e che sono intervenuti, in questa discussione. Sentenze riportate che in ordine sparso ti ripropongo: Tribunale di Roma 19 maggio 2016 n.10118 e poi Cass. 15/05/2002, n. 7067 e poi Cass. nn. 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006). Inoltre, per completezza, ti allego uno stralcio tratto dalla rivista di diritto, dell'università commerciale "L. Bocconi" di Milano. Che come saprai è la facoltà più prestigiosa d'Italia: [I]"A titolo di esempio si ricorda la decisione[B] della Suprema Corte del 1974[/B] con cui è stato affermato il principio che la specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto vessatorie è un requisito di forma ad substantiam, di conseguenza la mancanza di tale forma produce la nullità della stessa, eccepibile dallo stesso predisponente e rilevabile d’ufficio. La modifica all’ordinario processo di formazione della volontà negoziale, proprio in forza di tale diverso schema sul quale è basato il fenomeno contrattuale “normale”, è stata attuata per garantire il bilanciamento non solo delle posizioni contrattuali, ma soprattutto delle posizioni dei contraenti: è evidente, infatti, che se da una parte abbiamo un imprenditore, che si assume il rischio proprio della sua attività, dall’altro lato abbiamo un contraente il quale deve accettare delle condizioni senza che si articoli alcuna trattativa, con l’unica scelta da compiere se concludere l’accordo secondo lo schema predisposto oppure rinunciare ad esso. Tale disciplina è stata vista, pertanto, come un tentativo del legislatore di evitare le possibili sopraffazioni (facilmente realizzabili ad onor del vero) del contraente forte e per evitare che questo abusi della propria situazione di superiorità sostanziale" [/I] Io nel 1974 avevo quasi un anno. Mentre invece tu, forse, già lavoravi. Per i colleghi meno ossidati il consiglio e' sempre quello: Andate a fare ricerca di case anzichè intimare sciocchezze ai vostri clienti. [/QUOTE]
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