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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Recesso anticipato dal contratto affitto da parte del locatore: posso trasferirmi prima dei 6 mesi?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 446089" data-attributes="member: 31598"><p>L’intimata disdetta (che non necessitava di alcuna motivazione) impedirà l’ulteriore prosecuzione o la rinnovazione del contratto di locazione ad uso abitativo alla scadenza del secondo quadriennio (2017) e, ove intimata pre-termine, ossia per un termine anteriore, non produce effetto, valendo per il termine di scadenza successivo: tu, invece, come ricordato da elisabettam, sei sempre libera di far cessare la locazione in qualsiasi momento anche prima del termine della seconda scadenza con preavviso pattuito contrattualmente.</p><p></p><p>Ai sensi dell’art. 13, co. 3 della legge n°431/1998 sulle locazioni abitative, è nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabilito dalla suddetta legge. Ne deriva, quindi, che una clausola che consente il recesso anticipato del locatore è nulla in quanto contrastante con una norma imperativa, in sostanza è un patto contrario alla legge stessa, e pertanto annullabile: il contratto rimane valido, ai sensi dell’art. 1419 (<em>Nullità parziale</em>) del cod. civ., ma soggetto a “eterointegrazione”, per effetto della quale, ai sensi dell’art. 1339 (<em>Inserzione automatica di clausole</em>) del cod. civ., la clausola di legge (art. 2, co. 1, legge n°431/1998) è di diritto inserita nel contratto in sostituzione della clausola difforme, conseguentemente, in caso di rilascio anticipato, tu potrai eccepire tale nullità e proseguire nella locazione fino alla scadenza contrattuale, salvo che tu e il proprietario dell’alloggio non negoziate liberamente di sciogliere consensualmente in anticipo il vostro rapporto.</p><p></p><p>Nel caso di vendita del bene immobile locato, colui che lo acquisterà subentrerà nel contratto di locazione, a norma dell’art. 1602 (<em>Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente</em>) del cod. civ., con la conseguenza che sarà tenuto a rispettare il contratto di locazione tra le parti. La disdetta inviata dal precedente locatore potrà comunque essere utilizzata dal nuovo acquirente che subentrerà al venditore nel diritto di credito alla restituzione dell’immobile, già maturato in capo al locatore cedente, per cui il nuovo proprietario-locatore potrà legittimamente esercitare l’azione contrattuale di sfratto per finita locazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 446089, member: 31598"] L’intimata disdetta (che non necessitava di alcuna motivazione) impedirà l’ulteriore prosecuzione o la rinnovazione del contratto di locazione ad uso abitativo alla scadenza del secondo quadriennio (2017) e, ove intimata pre-termine, ossia per un termine anteriore, non produce effetto, valendo per il termine di scadenza successivo: tu, invece, come ricordato da elisabettam, sei sempre libera di far cessare la locazione in qualsiasi momento anche prima del termine della seconda scadenza con preavviso pattuito contrattualmente. Ai sensi dell’art. 13, co. 3 della legge n°431/1998 sulle locazioni abitative, è nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabilito dalla suddetta legge. Ne deriva, quindi, che una clausola che consente il recesso anticipato del locatore è nulla in quanto contrastante con una norma imperativa, in sostanza è un patto contrario alla legge stessa, e pertanto annullabile: il contratto rimane valido, ai sensi dell’art. 1419 ([I]Nullità parziale[/I]) del cod. civ., ma soggetto a “eterointegrazione”, per effetto della quale, ai sensi dell’art. 1339 ([I]Inserzione automatica di clausole[/I]) del cod. civ., la clausola di legge (art. 2, co. 1, legge n°431/1998) è di diritto inserita nel contratto in sostituzione della clausola difforme, conseguentemente, in caso di rilascio anticipato, tu potrai eccepire tale nullità e proseguire nella locazione fino alla scadenza contrattuale, salvo che tu e il proprietario dell’alloggio non negoziate liberamente di sciogliere consensualmente in anticipo il vostro rapporto. Nel caso di vendita del bene immobile locato, colui che lo acquisterà subentrerà nel contratto di locazione, a norma dell’art. 1602 ([I]Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente[/I]) del cod. civ., con la conseguenza che sarà tenuto a rispettare il contratto di locazione tra le parti. La disdetta inviata dal precedente locatore potrà comunque essere utilizzata dal nuovo acquirente che subentrerà al venditore nel diritto di credito alla restituzione dell’immobile, già maturato in capo al locatore cedente, per cui il nuovo proprietario-locatore potrà legittimamente esercitare l’azione contrattuale di sfratto per finita locazione. [/QUOTE]
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Recesso anticipato dal contratto affitto da parte del locatore: posso trasferirmi prima dei 6 mesi?
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