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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 375958" data-attributes="member: 31598"><p>Le locazioni ad uso diverso dall’abitazione hanno una durata minima di sei anni, al termine dei quali sia il conduttore sia il locatore possono dare disdetta con dodici mesi di preavviso, ad eccezione di quelle alberghiere o teatrali, ove il termine di recesso è di diciotto mesi (art. 28, co. 1 della legge n°392/1978): il conduttore (a differenza del locatore) può dare disdetta con dodici mesi di preavviso senza motivare le ragioni della propria volontà. Inoltre il solo conduttore ha una duplice possibilità di recesso: quella convenzionale e quella legale.</p><p></p><p>Ove contrattualmente previsto il conduttore può far cessare il contratto in qualsiasi momento (recesso convenzionale), dando avviso al locatore con lettera raccomandata almeno sei mesi della data in cui il recesso avrà esecuzione (art. 27, co. 7 della legge citata). Il successivo comma ottavo del medesimo articolo prevede poi che il conduttore possa sciogliere anticipatamente il rapporto - anche in assenza di una espressa previsione contrattuale – qualora ricorrano gravi motivi (recesso legale) che non gli consentono di proseguire la locazione, con un preavviso (contenente la specificazione di tali motivi) di almeno sei mesi da comunicare con lettera raccomandata.</p><p></p><p>Alla scadenza del secondo sessennio, la disdetta non necessita di alcuna motivazione da parte del locatore, sicchè vale a provocare la cessazione del contratto, a prescindere dal motivo. In tale ultimo caso, non è richiesto darne comunicazione al conduttore con un atto notificato tramite ufficiale giudiziario - peraltro non più obbligatoriamente richiesto, secondo un orientamento abbastanza consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (n°4608/1989; n°12689/1991 ecc.) neppure in caso di prelazione - ma con una semplice raccomandata AR secondo le regole della normativa postale o mezzo equipollente, poiché il citato art. 28, co. 1 non impone l’utilizzo della lettera raccomandata a pena di nullità: ciò che in definitiva rileva è che l’atto recettizio manifesti la volontà del locatore di non rinnovare il rapporto e che tale volontà venga portata a conoscenza del conduttore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 375958, member: 31598"] Le locazioni ad uso diverso dall’abitazione hanno una durata minima di sei anni, al termine dei quali sia il conduttore sia il locatore possono dare disdetta con dodici mesi di preavviso, ad eccezione di quelle alberghiere o teatrali, ove il termine di recesso è di diciotto mesi (art. 28, co. 1 della legge n°392/1978): il conduttore (a differenza del locatore) può dare disdetta con dodici mesi di preavviso senza motivare le ragioni della propria volontà. Inoltre il solo conduttore ha una duplice possibilità di recesso: quella convenzionale e quella legale. Ove contrattualmente previsto il conduttore può far cessare il contratto in qualsiasi momento (recesso convenzionale), dando avviso al locatore con lettera raccomandata almeno sei mesi della data in cui il recesso avrà esecuzione (art. 27, co. 7 della legge citata). Il successivo comma ottavo del medesimo articolo prevede poi che il conduttore possa sciogliere anticipatamente il rapporto - anche in assenza di una espressa previsione contrattuale – qualora ricorrano gravi motivi (recesso legale) che non gli consentono di proseguire la locazione, con un preavviso (contenente la specificazione di tali motivi) di almeno sei mesi da comunicare con lettera raccomandata. Alla scadenza del secondo sessennio, la disdetta non necessita di alcuna motivazione da parte del locatore, sicchè vale a provocare la cessazione del contratto, a prescindere dal motivo. In tale ultimo caso, non è richiesto darne comunicazione al conduttore con un atto notificato tramite ufficiale giudiziario - peraltro non più obbligatoriamente richiesto, secondo un orientamento abbastanza consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (n°4608/1989; n°12689/1991 ecc.) neppure in caso di prelazione - ma con una semplice raccomandata AR secondo le regole della normativa postale o mezzo equipollente, poiché il citato art. 28, co. 1 non impone l’utilizzo della lettera raccomandata a pena di nullità: ciò che in definitiva rileva è che l’atto recettizio manifesti la volontà del locatore di non rinnovare il rapporto e che tale volontà venga portata a conoscenza del conduttore. [/QUOTE]
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