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<blockquote data-quote="smoker" data-source="post: 267495"><p>La PEC esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio</p><p>Cassazione civile , SS.UU., sentenza 20.06.2012 n° 10143</p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">L’obbligo di indicare l’indirizzo di <strong>posta elettronica certificata</strong> (pec) esonera l'avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">Lo hanno stabilito le Sezioni Unie della Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143, forenendo un'interpretazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">La Suprema Corte precisato che, stante il mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la domiciliazione <em>ex lege</em> presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si applicherà soltanto se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">Smoker</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="smoker, post: 267495"] La PEC esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio Cassazione civile , SS.UU., sentenza 20.06.2012 n° 10143 [SIZE=12px][FONT=arial]L’obbligo di indicare l’indirizzo di [B]posta elettronica certificata[/B] (pec) esonera l'avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.[/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=arial]Lo hanno stabilito le Sezioni Unie della Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143, forenendo un'interpretazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.[/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=arial]La Suprema Corte precisato che, stante il mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la domiciliazione [I]ex lege[/I] presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si applicherà soltanto se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.[/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=arial]Smoker[/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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