tommy59

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Abbiamo stipulato un compromesso per l'acquisto di un immobile in Puglia, prov. Lecce, versando caparra confirmatoria . Il notaio ha convocato le parti per atto di compravendita , che però " salta" in quanto la parte venditrice , non risulta essere unica proprietaria come dichiarato e come appare da estratto tavolare . Il proprietario del restante 50% è il marito " defunto" della proprietaria. A distanza di anni non è ancora stata fatta successione ed 1 dei tre figli non è d'accordo di vendere la sua parte dell'immobile . Come possiamo fare per recuperare la somma versata a titolo di caparra ed il risarcimento danni ( il doppio della caparra ) come previsto dal codice civile ? Chi sa dirmi quanto possano essere lunghi i tempi della causa ? Possiamo ritenerci liberi e svincolati da questo contratto visto che la parte promittente venditrice non ha ottemperato al suo impegno che risulta essere scaduto come da preliminare firmato dalle parti in data 31 dicembre ? Un grazie a chi mi aiuterà con un consiglio . Sandro
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Hai pienamente ragione su tutti i tuoi diritti e la richiesta di danni.
Non conosco la procedura, ma sicuramnte serve un legale "immobiliare" ed i tempi non saranno brevi.
Devi fare comunque diverse considerazioni.
Il legale è importante perchè se potesse fare un decreto ingiuntivo sulla restituzione della caparra, potresti mettere un ipoteca sulla casa. Questo dovrebbe fare cambiare cambiare opinione ai figli e farli vendere. La dimostrazione del danno è sempre complessa e l'esecuzione del contratto pure vista la comunione ereditaria.
 

tommy59

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
grazie della tua risposta.- Spero ci sia qualche prof. avvocato immobiliarista nella community che possa darmi un suo consiglio. Certamente adiremo per vie legali visto il danno subito ( caparra versata e 3 viaggi dal Nord Italia al Salento ) Ci rivolgeremo a legale per vedere se esista la possibilità di fare decreto ingiuntivo ed ipotecare il bene che att. risulta libero da ipoteche . Una domanda : consigliate per i costi di prendere un legale a Lecce oppure possiamo prendere un legale a Verona , questa domanda viene posta in considerazione di eventuali viaggi e trasferte per presenziare in tribunale
Grazie
Sandro
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Nel processo civile, il legale fuori-Foro deve eleggere un corrispondente in loco.
Se ti fidi del tuo avvocato di Verona io prenderei quello di Verona con corrispondente a Lecce, così ti metti al sicuro da connivenze locali e tradimenti molto frequenti nel Sud ( io sono originario del Sud ed ho il diritto di dirlo senza offesa al Sud - purtroppo al Sud vige l'amico dell'amico dell'amico e Lecce mi è nota). Tu hai pienamente ragione e, quindi, sono fiducioso che basta la prospettiva di citarli in Tribunale per portarli a miti soluzioni.

La scelta dell'avvocato a Verona ha il vantaggio che puoi interpellarlo con regolarità sugli sviluppi, senza doverti bere e menzogne di qualche avvocato del luogo, magari parente o con comuni amici con la controparte. Io ho fatto l'errore di prendere l'avvocato sul posto ( parlo di un'altra città del Sud) pensando di risparmiare e ne ho già cambiato 5.

Aggiungo, ma sarà l'avvocato a consigliarti, che nei tuoi confronti è colpevole la madre, che si è obbligata ad essere in grado di vendere l'immobile.
Il tuo contratto non mi sembra nè nullo nè annullabile da parte della madre.

Cordialmente.
 
S

smoker

Ospite
Nel processo civile, il legale fuori-Foro deve eleggere un corrispondente in loco.

La PEC esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 20.06.2012 n° 10143
L’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) esonera l'avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unie della Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143, forenendo un'interpretazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.
La Suprema Corte precisato che, stante il mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si applicherà soltanto se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Smoker
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
La PEC esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 20.06.2012 n° 10143
L’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) esonera l'avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unie della Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143, forenendo un'interpretazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.
La Suprema Corte precisato che, stante il mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si applicherà soltanto se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Smoker
Ok. Ma all'udienze bisognerà che l'avvocato ci vada, non è solo questione di elezione di domicilio. E trovalo una voocato che da Verona va a Lecce e poi trova lo sciopero dei giudici o il giudice malato. Altro che spese, meglio perdere la caparra.
 

tommy59

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
due domande ancora
rinunciare alla caparra ? NO visto che si parla di 20.000
e poi considerato che la parte promittente venditrice non ha adempiuto ai suoi obblighi io posso considerarmi " libero" di cercare altro immobile ?
ma come cautelarmi ? non pagare caparra ed andare subito al rogiro ?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Direi che dovete necessariamente fare un passaggio da un legale e fargli inviare una lettera con la richiesta del doppio della caparra.
Dalla risposta che si avrà, saprete come procedere...

Può anche darsi che il fratello renitente improvvisamente rinsavisca...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto