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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Recesso da contratto di locazione
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 416581" data-attributes="member: 31598"><p>Risulta difficile capire quale sia stata la reale volontà delle parti firmatarie della convenzione locativa in questione per regolare contrattualmente il recesso del conduttore. Che cosa significa “<em>giustificati motivi</em>”? Giustificati motivi è uguale a motivi gravi o dispensa il conduttore da motivi gravi, basta che siano giustificati? Può essere qualsiasi motivo, anche non grave e/o urgente?</p><p></p><p>Per intenderci:</p><p></p><p>a) GIUSTIFICATI --------> GRAVI</p><p>b) GIUSTIFICATI --------> PER QUALSIASI MOTIVO (grave o meno)</p><p></p><p>Invece di interrogare l’I-Ching, consulto il mio oracolo preferito: il codice civile. Il mio (adorato) codice, all’art. 1367, mi esorta alla prudenza: “<em>Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcuno</em>”. Ne consegue che nel caso b), la locuzione ”<em>giustificati motivi</em>” non ha effetto alcuno sull’efficacia del recesso. Non così può dirsi nel caso a), ergo, applicando detta norma codicistica, sembrerebbe che l’interpretazione corretta sia la a), ossia GIUSTIFICATI è uguale a GRAVI.</p><p></p><p>Il successivo 1371 chiarifica: “<em>Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il,contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso</em>”. Poiché il contratto di locazione è a titolo oneroso, l’equo contemperamento degli interessi è sempre quanto disposto dalle leggi vigenti, vale a dire, nel caso di specie, l’art. 3, comma 6 della legge n°431/1998 che richiede i “<em>gravi motivi</em>”.</p><p></p><p>Ad ogni modo, una soluzione per uscire dal contratto esiste sempre: proporre al locatore (se il contrato non lo vieta) un valido subentrante (sperando che gli sia gradito) oppure trovare un accordo con lui, proponendogli uno sconto sulle mensilità dovute in cambio della consegna immediata dell’immobile e dello svincolo dagli obblighi contrattuali, e, quindi, della possibilità per lui di riaffittare l’immobile. In questo caso tale transazione consensuale, perché abbia efficacia tra le parti, deve avvenire con atto scritto che liberi definitivamente le parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 416581, member: 31598"] Risulta difficile capire quale sia stata la reale volontà delle parti firmatarie della convenzione locativa in questione per regolare contrattualmente il recesso del conduttore. Che cosa significa “[I]giustificati motivi[/I]”? Giustificati motivi è uguale a motivi gravi o dispensa il conduttore da motivi gravi, basta che siano giustificati? Può essere qualsiasi motivo, anche non grave e/o urgente? Per intenderci: a) GIUSTIFICATI --------> GRAVI b) GIUSTIFICATI --------> PER QUALSIASI MOTIVO (grave o meno) Invece di interrogare l’I-Ching, consulto il mio oracolo preferito: il codice civile. Il mio (adorato) codice, all’art. 1367, mi esorta alla prudenza: “[I]Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcuno[/I]”. Ne consegue che nel caso b), la locuzione ”[I]giustificati motivi[/I]” non ha effetto alcuno sull’efficacia del recesso. Non così può dirsi nel caso a), ergo, applicando detta norma codicistica, sembrerebbe che l’interpretazione corretta sia la a), ossia GIUSTIFICATI è uguale a GRAVI. Il successivo 1371 chiarifica: “[I]Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il,contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso[/I]”. Poiché il contratto di locazione è a titolo oneroso, l’equo contemperamento degli interessi è sempre quanto disposto dalle leggi vigenti, vale a dire, nel caso di specie, l’art. 3, comma 6 della legge n°431/1998 che richiede i “[I]gravi motivi[/I]”. Ad ogni modo, una soluzione per uscire dal contratto esiste sempre: proporre al locatore (se il contrato non lo vieta) un valido subentrante (sperando che gli sia gradito) oppure trovare un accordo con lui, proponendogli uno sconto sulle mensilità dovute in cambio della consegna immediata dell’immobile e dello svincolo dagli obblighi contrattuali, e, quindi, della possibilità per lui di riaffittare l’immobile. In questo caso tale transazione consensuale, perché abbia efficacia tra le parti, deve avvenire con atto scritto che liberi definitivamente le parti. [/QUOTE]
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