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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 278764" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Soltanto al titolare del contratto d’affitto, come contraente, spetta la qualità di conduttore (che, in assenza del convivente non conduttore, dovrà farsi carico di tutte le obbligazioni contrattuali, canone di locazione e spese condominiali comprese), con esclusione di altri soggetti con lui conviventi. In questo quadro, quindi, soltanto il conduttore può recedere dal contratto con 6 mesi di preavviso, ossia 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Chiarito ciò, passiamo ora ad esaminare i “gravi motivi” richiesti dall’art. 3, comma 6, legge n°431/1998 per lasciare l’alloggio. La nozione di “gravi motivi” integra tre condizioni, ossia l’estraneità, la sopravvenienza e l’imprevedibilità, vale a dire fatti oggettivi estranei alla sfera di controllo del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti dopo la firma del contratto e che siano altresì tali da rendergli oltremodo gravosa, sotto il profilo economico, la sua prosecuzione, e non, dunque, attinenti alla soggettività e unilaterale valutazione effettuata dal conduttore medesimo: i giudici, infatti, in caso di controversia, generalmente riconoscono la rilevanza dei soli motivi di natura oggettiva, relativi cioè all’oggetto della locazione, non dando, invece, molto peso ai motivi soggettivi inerenti alla persona del conduttore. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Con particolare riferimento alle locazioni ad uso abitativo, ti posso dire che possono integrare grave motivo di recesso, a puro titolo esemplificativo, i motivi di salute o i vizi dell’alloggio certificati e documentati che impediscono al conduttore di continuare ad abitare nell’immobile, il trasferimento improvviso per motivi di lavoro in un'altra città (ma non su domanda dell’interessato), il peggioramento sensibile delle condizioni patrimoniali del conduttore, l’aggravamento di una malattia preesistente alla locazione che comporti esigenze terapeutiche e di degenza in altra località (questi eventi sono presi in giusta considerazione dai giudici, poiché estranei all’iniziale volontà del conduttore stesso).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Nel caso di specie il locatore potrebbe, a mio modesto avviso, eccepire l’illegittimità del recesso: l’acquisto di un immobile (prima o seconda casa non rileva) non costituisce, di per sé, grave motivo, non trattandosi di fatto estraneo alla volontà del conduttore. Potrebbe, viceversa, costituire grave motivo, solo ove associato ad altre circostanze, come per esempio, l’aumento dei familiari conviventi a seguito della nascita di figli che sia tale da rendere l’immobile del tutto insufficiente al soddisfacimento dei bisogni del momento, con conseguente necessità di acquistare un appartamento più grande. Ma questo non sembrerebbe essere il caso posto all’attenzione del forum, atteso che i motivi posti a fondamento del recesso titolato (comunicazione con specificazione dei motivi) da parte del conduttore parrebbero quelli di acquistare un immobile per trasferirvisi, operando una scelta volontaria, discrezionale e sindacabile.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 278764, member: 31598"] [FONT=Verdana][FONT=Verdana]Soltanto al titolare del contratto d’affitto, come contraente, spetta la qualità di conduttore (che, in assenza del convivente non conduttore, dovrà farsi carico di tutte le obbligazioni contrattuali, canone di locazione e spese condominiali comprese), con esclusione di altri soggetti con lui conviventi. In questo quadro, quindi, soltanto il conduttore può recedere dal contratto con 6 mesi di preavviso, ossia 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.[/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana]Chiarito ciò, passiamo ora ad esaminare i “gravi motivi” richiesti dall’art. 3, comma 6, legge n°431/1998 per lasciare l’alloggio. La nozione di “gravi motivi” integra tre condizioni, ossia l’estraneità, la sopravvenienza e l’imprevedibilità, vale a dire fatti oggettivi estranei alla sfera di controllo del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti dopo la firma del contratto e che siano altresì tali da rendergli oltremodo gravosa, sotto il profilo economico, la sua prosecuzione, e non, dunque, attinenti alla soggettività e unilaterale valutazione effettuata dal conduttore medesimo: i giudici, infatti, in caso di controversia, generalmente riconoscono la rilevanza dei soli motivi di natura oggettiva, relativi cioè all’oggetto della locazione, non dando, invece, molto peso ai motivi soggettivi inerenti alla persona del conduttore. [/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Con particolare riferimento alle locazioni ad uso abitativo, ti posso dire che possono integrare grave motivo di recesso, a puro titolo esemplificativo, i motivi di salute o i vizi dell’alloggio certificati e documentati che impediscono al conduttore di continuare ad abitare nell’immobile, il trasferimento improvviso per motivi di lavoro in un'altra città (ma non su domanda dell’interessato), il peggioramento sensibile delle condizioni patrimoniali del conduttore, l’aggravamento di una malattia preesistente alla locazione che comporti esigenze terapeutiche e di degenza in altra località (questi eventi sono presi in giusta considerazione dai giudici, poiché estranei all’iniziale volontà del conduttore stesso).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Nel caso di specie il locatore potrebbe, a mio modesto avviso, eccepire l’illegittimità del recesso: l’acquisto di un immobile (prima o seconda casa non rileva) non costituisce, di per sé, grave motivo, non trattandosi di fatto estraneo alla volontà del conduttore. Potrebbe, viceversa, costituire grave motivo, solo ove associato ad altre circostanze, come per esempio, l’aumento dei familiari conviventi a seguito della nascita di figli che sia tale da rendere l’immobile del tutto insufficiente al soddisfacimento dei bisogni del momento, con conseguente necessità di acquistare un appartamento più grande. Ma questo non sembrerebbe essere il caso posto all’attenzione del forum, atteso che i motivi posti a fondamento del recesso titolato (comunicazione con specificazione dei motivi) da parte del conduttore parrebbero quelli di acquistare un immobile per trasferirvisi, operando una scelta volontaria, discrezionale e sindacabile.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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