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Recupero IVA su acquisto casa usata
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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 665508"><p>Stai confondendo il concetto "casa nuova" / "casa usata" con il concetto "prima casa" / "seconda casa".</p><p></p><p>Il recupero dell'IVA ce l'hai se acquisti con le agevolazioni per prima casa, a prescindere dal fatto che tale casa sia venduta dal costruttore (casa nuova) o da un privato (casa usata).</p><p></p><p>FONTE: <a href="https://www.ecnews.it/credito-dimposta-riacquisto-della-casa/#:~:text=il%20contribuente%20deve%20aver%20goduto,sorge%20laddove%20l'acquisto%20sia" target="_blank">Credito d’imposta per riacquisto della prima casa - Euroconference News</a></p><p></p><p>21 Luglio 2018<span style="font-size: 26px"><strong>Credito d’imposta per riacquisto della prima casa</strong></span></p><p>di <a href="https://www.ecnews.it/autori/sandro-cerato/" target="_blank">Sandro Cerato</a><a href="https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2018-07-21_credito-dimposta-riacquisto-della-casa.pdf" target="_blank"> Scarica in PDF</a></p><p>L’<a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33E4DEE83BA4B2E3EDB6C4FE8B758772CFDD76EA555891E1F963D578E3E0BF3C5F6715DCE8EC713EE82BBFB8D4A58BDD2BD083A6755B99F502B3D0503089073E38AF912FBDA0B6A3ABB97B319DB003C5F1FF17EC3C281AE95F9E78842C3412396488BEE62BB1788479D7C27EB5F50CE632BA59CAF89CD221A3" target="_blank"><strong>articolo 7 L. 448/1998</strong></a> prevede, a favore del contribuente che venda l’immobile acquistato in precedenza fruendo <strong>dell’agevolazione prima casa</strong>, il sorgere di un <strong>credito d’imposta</strong> ove questo acquisti a qualsiasi titolo un nuovo immobile in presenza delle <strong>condizioni per fruire dell’agevolazione prima casa</strong>, entro un anno dal momento in cui ha proceduto alla vendita.</p><p>Il <strong>credito d’imposta</strong> è pari all’ammontare dell’<strong>imposta di registro </strong>o dell’<strong>IVA</strong> corrisposte in relazione al <strong>primo acquisto agevolato</strong>, a condizione che lo stesso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute sul secondo acquisto (in buona sostanza <strong>il credito d’imposta è pari al minor importo tra l’imposta pagata in relazione ai due acquisti agevolati</strong>).</p><p>Schematizzando, il <strong>credito d’imposta</strong> per il riacquisto della prima casa spetta in presenza delle seguenti condizioni:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">il <strong>contribuente deve aver goduto dell’agevolazione prima casa</strong> in relazione ad un determinato acquisto immobiliare per il quale è stata pagata l’IVA o l’imposta di registro (è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la <a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD145A6DDCC0F47B75EEAB466B0CF63E5B6D614406D679E19F42ABE47BF57097EBF88F9D614B7E4932216E45AD642D9EBB76091B0DEBF4264732A3DCC133831EFE29D2AB059756E2C612DB33A4560F161D0A8B65B1FB01386433B50478C910A319CBDB801AB7AB146D6F967BAB5421B3CC19" target="_blank"><strong>circolare 19/E/2001</strong></a>, ha precisato che il credito non sorge laddove l’acquisto sia avvenuto per successione o donazione);</li> <li data-xf-list-type="ul">il <strong>contribuente entro un anno dalla vendita dell’immobile</strong> proceda all’acquisto di altro immobile abitativo a qualsiasi titolo (o che acquisti una nuova casa ed entro un anno rivenda quella posseduta);</li> <li data-xf-list-type="ul">il contribuente deve possedere le <strong>condizioni</strong> richieste dalla legge per applicare il <strong>beneficio prima casa</strong> (di cui all’<a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33E50B63D387C0C9A043CFC04A8CC9678E47E3750478D531AC608C8F393DDD80EF0B2E5702A5EB8401561196FF2FD4E8A00894BAF5E5A9842BD1D8A521AF392C98C31B89B24726C28E6395854D069E858A6C9558704EF216BF558499A1AD8FC98D58272BF48A06BC2E106420DE976712B738AA33F46EC659C6" target="_blank"><strong>articolo 1, Nota II-bis allegata al D.P.R. 131/1986</strong></a> cui si rinvia), e <strong>non si realizzi la decadenza dall’agevolazione già goduta</strong> per il primo acquisto (in presenza delle condizioni “prima casa” sul nuovo acquisto si evita la decadenza dall’agevolazione).</li> </ul><p>Una volta verificata la presenza dei requisiti per la maturazione del <strong>credito d’imposta</strong>, è necessario procedere alla verifica del <em>quantum</em> spettante e delle modalità di utilizzo dello stesso.</p><p>Relativamente al primo aspetto (<em>quantum</em>), come già anticipato, il <strong>credito d’imposta </strong>è pari al <strong>minor importo</strong> tra l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al <strong>primo acquisto agevolato</strong>, e l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al <strong>secondo acquisto agevolato</strong>.</p><p>Per quanto riguarda le <strong>modalità di utilizzo del credito</strong>, la questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi (<a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E3320413E64639CDD5B43ECDE821D5E2D8E10DDD32EF502E7639107520BBF67C1BF267E7B1E9D5FF33DBD01B744B439E1C70DDF0E921B0E477242E05F96A824AA59325AD4DCDE0762A36EFF0D9EF4B632762274C671EE9854EE561C9B009614F2ED8D380AB261C923132145A4D2113CB4CD" target="_blank"><strong>circolare AdE 18/E/2013</strong></a>, <a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33B8C91E6F7B5691DDF7AB23F38DF1CEEA34F54C76A735E82ED2A5C808EBBEA5E558CD72484A4376216726EBE5D191397C2732BECDF45C6F4D7D951107EE05A00117C0A38B3D465C378A77F7AE0A8ABFB490E0A9DF6BD3D65B4374A7DA7980A10742221E16FFB9BED2633E1EDC0FDDD606" target="_blank"><strong>circolare AdE 17/E/2015</strong></a> e <a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD6F3DEECEA58B16929C09B5408A1A59287EA864C7D552571D3A4FF2EA9B080C42FEAD215988B579483E9AC15C488E2AE976E51C1967D00CB7CD8569B228ECD8E3E2803C9220FCC5D00EF4BD1403C8372CAF2990641D18B316D6674781935614381727955A000D687E27A7DE0F8A6E168C" target="_blank"><strong>circolare AdE 7/E/2018</strong></a>), in cui è stato chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">in <strong>diminuzione dell’imposta di registro</strong> dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel qual caso la volontà di fruire del credito avviene già nell’atto di acquisto (è quindi <strong>precluso</strong> l’utilizzo del credito <strong>a</strong> <strong>scomputo dell’IVA</strong>);</li> <li data-xf-list-type="ol">per l’intero importo <strong>in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale</strong>, <strong>sulle successioni e donazioni </strong>dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;</li> <li data-xf-list-type="ol">in <strong>diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto</strong>, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;</li> <li data-xf-list-type="ol">in <strong>compensazione con altri tributi e contributi tramite il modello F24</strong>.</li> </ol><p>E’ bene osservare che l’utilizzo del credito a scomputo dell’IRPEF o in compensazione con il modello F24 (punti 3 e 4 dettati in precedenza) richiedono l’indicazione dello stesso nel <strong>quadro CR, sezione II, del modello Redditi</strong>.</p><p>Tuttavia, come precisato dalle stesse istruzioni al modello Redditi, il <strong>rigo CR7</strong> (dedicato al credito d’imposta in esame) <strong>non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina</strong> (precedente punto 1), ovvero <strong>in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali</strong>, ovvero delle <strong>imposte sulle successioni e donazioni</strong> dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito (punto 2 precedente).</p><p>In altre parole, l’ipotesi più frequente di compilazione del <strong>quadro CR</strong> riguarda il <strong>riacquisto della prima casa con pagamento dell’IVA</strong>, poiché in tale ipotesi <strong>non è possibile utilizzare il credito a scomputo di tale tributo</strong>. È pertanto probabile che il contribuente proceda al suo utilizzo nel <strong>modello Redditi</strong> (o in compensazione), con conseguente obbligo di indicazione nel <strong>quadro CR</strong> del modello Redditi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 665508"] Stai confondendo il concetto "casa nuova" / "casa usata" con il concetto "prima casa" / "seconda casa". Il recupero dell'IVA ce l'hai se acquisti con le agevolazioni per prima casa, a prescindere dal fatto che tale casa sia venduta dal costruttore (casa nuova) o da un privato (casa usata). FONTE: [URL="https://www.ecnews.it/credito-dimposta-riacquisto-della-casa/#:~:text=il%20contribuente%20deve%20aver%20goduto,sorge%20laddove%20l'acquisto%20sia"]Credito d’imposta per riacquisto della prima casa - Euroconference News[/URL] 21 Luglio 2018[SIZE=7][B]Credito d’imposta per riacquisto della prima casa[/B][/SIZE] di [URL='https://www.ecnews.it/autori/sandro-cerato/']Sandro Cerato[/URL][URL='https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2018-07-21_credito-dimposta-riacquisto-della-casa.pdf'] Scarica in PDF[/URL] L’[URL='https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33E4DEE83BA4B2E3EDB6C4FE8B758772CFDD76EA555891E1F963D578E3E0BF3C5F6715DCE8EC713EE82BBFB8D4A58BDD2BD083A6755B99F502B3D0503089073E38AF912FBDA0B6A3ABB97B319DB003C5F1FF17EC3C281AE95F9E78842C3412396488BEE62BB1788479D7C27EB5F50CE632BA59CAF89CD221A3'][B]articolo 7 L. 448/1998[/B][/URL] prevede, a favore del contribuente che venda l’immobile acquistato in precedenza fruendo [B]dell’agevolazione prima casa[/B], il sorgere di un [B]credito d’imposta[/B] ove questo acquisti a qualsiasi titolo un nuovo immobile in presenza delle [B]condizioni per fruire dell’agevolazione prima casa[/B], entro un anno dal momento in cui ha proceduto alla vendita. Il [B]credito d’imposta[/B] è pari all’ammontare dell’[B]imposta di registro [/B]o dell’[B]IVA[/B] corrisposte in relazione al [B]primo acquisto agevolato[/B], a condizione che lo stesso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute sul secondo acquisto (in buona sostanza [B]il credito d’imposta è pari al minor importo tra l’imposta pagata in relazione ai due acquisti agevolati[/B]). Schematizzando, il [B]credito d’imposta[/B] per il riacquisto della prima casa spetta in presenza delle seguenti condizioni: [LIST] [*]il [B]contribuente deve aver goduto dell’agevolazione prima casa[/B] in relazione ad un determinato acquisto immobiliare per il quale è stata pagata l’IVA o l’imposta di registro (è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la [URL='https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD145A6DDCC0F47B75EEAB466B0CF63E5B6D614406D679E19F42ABE47BF57097EBF88F9D614B7E4932216E45AD642D9EBB76091B0DEBF4264732A3DCC133831EFE29D2AB059756E2C612DB33A4560F161D0A8B65B1FB01386433B50478C910A319CBDB801AB7AB146D6F967BAB5421B3CC19'][B]circolare 19/E/2001[/B][/URL], ha precisato che il credito non sorge laddove l’acquisto sia avvenuto per successione o donazione); [*]il [B]contribuente entro un anno dalla vendita dell’immobile[/B] proceda all’acquisto di altro immobile abitativo a qualsiasi titolo (o che acquisti una nuova casa ed entro un anno rivenda quella posseduta); [*]il contribuente deve possedere le [B]condizioni[/B] richieste dalla legge per applicare il [B]beneficio prima casa[/B] (di cui all’[URL='https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33E50B63D387C0C9A043CFC04A8CC9678E47E3750478D531AC608C8F393DDD80EF0B2E5702A5EB8401561196FF2FD4E8A00894BAF5E5A9842BD1D8A521AF392C98C31B89B24726C28E6395854D069E858A6C9558704EF216BF558499A1AD8FC98D58272BF48A06BC2E106420DE976712B738AA33F46EC659C6'][B]articolo 1, Nota II-bis allegata al D.P.R. 131/1986[/B][/URL] cui si rinvia), e [B]non si realizzi la decadenza dall’agevolazione già goduta[/B] per il primo acquisto (in presenza delle condizioni “prima casa” sul nuovo acquisto si evita la decadenza dall’agevolazione). [/LIST] Una volta verificata la presenza dei requisiti per la maturazione del [B]credito d’imposta[/B], è necessario procedere alla verifica del [I]quantum[/I] spettante e delle modalità di utilizzo dello stesso. Relativamente al primo aspetto ([I]quantum[/I]), come già anticipato, il [B]credito d’imposta [/B]è pari al [B]minor importo[/B] tra l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al [B]primo acquisto agevolato[/B], e l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al [B]secondo acquisto agevolato[/B]. Per quanto riguarda le [B]modalità di utilizzo del credito[/B], la questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi ([URL='https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E3320413E64639CDD5B43ECDE821D5E2D8E10DDD32EF502E7639107520BBF67C1BF267E7B1E9D5FF33DBD01B744B439E1C70DDF0E921B0E477242E05F96A824AA59325AD4DCDE0762A36EFF0D9EF4B632762274C671EE9854EE561C9B009614F2ED8D380AB261C923132145A4D2113CB4CD'][B]circolare AdE 18/E/2013[/B][/URL], [URL='https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33B8C91E6F7B5691DDF7AB23F38DF1CEEA34F54C76A735E82ED2A5C808EBBEA5E558CD72484A4376216726EBE5D191397C2732BECDF45C6F4D7D951107EE05A00117C0A38B3D465C378A77F7AE0A8ABFB490E0A9DF6BD3D65B4374A7DA7980A10742221E16FFB9BED2633E1EDC0FDDD606'][B]circolare AdE 17/E/2015[/B][/URL] e [URL='https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD6F3DEECEA58B16929C09B5408A1A59287EA864C7D552571D3A4FF2EA9B080C42FEAD215988B579483E9AC15C488E2AE976E51C1967D00CB7CD8569B228ECD8E3E2803C9220FCC5D00EF4BD1403C8372CAF2990641D18B316D6674781935614381727955A000D687E27A7DE0F8A6E168C'][B]circolare AdE 7/E/2018[/B][/URL]), in cui è stato chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente: [LIST=1] [*]in [B]diminuzione dell’imposta di registro[/B] dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel qual caso la volontà di fruire del credito avviene già nell’atto di acquisto (è quindi [B]precluso[/B] l’utilizzo del credito [B]a[/B] [B]scomputo dell’IVA[/B]); [*]per l’intero importo [B]in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale[/B], [B]sulle successioni e donazioni [/B]dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; [*]in [B]diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto[/B], ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso; [*]in [B]compensazione con altri tributi e contributi tramite il modello F24[/B]. [/LIST] E’ bene osservare che l’utilizzo del credito a scomputo dell’IRPEF o in compensazione con il modello F24 (punti 3 e 4 dettati in precedenza) richiedono l’indicazione dello stesso nel [B]quadro CR, sezione II, del modello Redditi[/B]. Tuttavia, come precisato dalle stesse istruzioni al modello Redditi, il [B]rigo CR7[/B] (dedicato al credito d’imposta in esame) [B]non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina[/B] (precedente punto 1), ovvero [B]in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali[/B], ovvero delle [B]imposte sulle successioni e donazioni[/B] dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito (punto 2 precedente). In altre parole, l’ipotesi più frequente di compilazione del [B]quadro CR[/B] riguarda il [B]riacquisto della prima casa con pagamento dell’IVA[/B], poiché in tale ipotesi [B]non è possibile utilizzare il credito a scomputo di tale tributo[/B]. È pertanto probabile che il contribuente proceda al suo utilizzo nel [B]modello Redditi[/B] (o in compensazione), con conseguente obbligo di indicazione nel [B]quadro CR[/B] del modello Redditi. [/QUOTE]
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