Nhio

Membro Junior
Privato Cittadino
Ciao a tutti, sono nuovo e questo è il mio primo post. Ho già posto questa domanda su altri forum ma non sono riuscito ad ottenere una risposta...quindi ci provo anche qua ;)

Ho acquistato una casa nuova 3 anni fa (300k euro più 12k IVA) so bene che se dovessi vendere e acquistare un nuovo appartamento riuscirei a recuperare l'IVA scalandola dall'IVA della nuova casa....ma se dovessi acquistare una casa usata, l'IVA di 12k versata la perderei completamente o ci sarebbe modo di recuperarla?

Grazie mille!
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Stai confondendo il concetto "casa nuova" / "casa usata" con il concetto "prima casa" / "seconda casa".

Il recupero dell'IVA ce l'hai se acquisti con le agevolazioni per prima casa, a prescindere dal fatto che tale casa sia venduta dal costruttore (casa nuova) o da un privato (casa usata).

FONTE: Credito d’imposta per riacquisto della prima casa - Euroconference News

21 Luglio 2018Credito d’imposta per riacquisto della prima casa
di Sandro Cerato Scarica in PDF
L’articolo 7 L. 448/1998 prevede, a favore del contribuente che venda l’immobile acquistato in precedenza fruendo dell’agevolazione prima casa, il sorgere di un credito d’imposta ove questo acquisti a qualsiasi titolo un nuovo immobile in presenza delle condizioni per fruire dell’agevolazione prima casa, entro un anno dal momento in cui ha proceduto alla vendita.
Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte in relazione al primo acquisto agevolato, a condizione che lo stesso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute sul secondo acquisto (in buona sostanza il credito d’imposta è pari al minor importo tra l’imposta pagata in relazione ai due acquisti agevolati).
Schematizzando, il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta in presenza delle seguenti condizioni:
  • il contribuente deve aver goduto dell’agevolazione prima casa in relazione ad un determinato acquisto immobiliare per il quale è stata pagata l’IVA o l’imposta di registro (è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2001, ha precisato che il credito non sorge laddove l’acquisto sia avvenuto per successione o donazione);
  • il contribuente entro un anno dalla vendita dell’immobile proceda all’acquisto di altro immobile abitativo a qualsiasi titolo (o che acquisti una nuova casa ed entro un anno rivenda quella posseduta);
  • il contribuente deve possedere le condizioni richieste dalla legge per applicare il beneficio prima casa (di cui all’articolo 1, Nota II-bis allegata al D.P.R. 131/1986 cui si rinvia), e non si realizzi la decadenza dall’agevolazione già goduta per il primo acquisto (in presenza delle condizioni “prima casa” sul nuovo acquisto si evita la decadenza dall’agevolazione).
Una volta verificata la presenza dei requisiti per la maturazione del credito d’imposta, è necessario procedere alla verifica del quantum spettante e delle modalità di utilizzo dello stesso.
Relativamente al primo aspetto (quantum), come già anticipato, il credito d’imposta è pari al minor importo tra l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato, e l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto agevolato.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito, la questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi (circolare AdE 18/E/2013, circolare AdE 17/E/2015 e circolare AdE 7/E/2018), in cui è stato chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente:
  1. in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel qual caso la volontà di fruire del credito avviene già nell’atto di acquisto (è quindi precluso l’utilizzo del credito a scomputo dell’IVA);
  2. per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  3. in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
  4. in compensazione con altri tributi e contributi tramite il modello F24.
E’ bene osservare che l’utilizzo del credito a scomputo dell’IRPEF o in compensazione con il modello F24 (punti 3 e 4 dettati in precedenza) richiedono l’indicazione dello stesso nel quadro CR, sezione II, del modello Redditi.
Tuttavia, come precisato dalle stesse istruzioni al modello Redditi, il rigo CR7 (dedicato al credito d’imposta in esame) non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina (precedente punto 1), ovvero in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito (punto 2 precedente).
In altre parole, l’ipotesi più frequente di compilazione del quadro CR riguarda il riacquisto della prima casa con pagamento dell’IVA, poiché in tale ipotesi non è possibile utilizzare il credito a scomputo di tale tributo. È pertanto probabile che il contribuente proceda al suo utilizzo nel modello Redditi (o in compensazione), con conseguente obbligo di indicazione nel quadro CR del modello Redditi.
 

Allegati

  • 2018-07-21_credito-dimposta-riacquisto-della-casa.pdf
    826,4 KB · Visite: 47

Nhio

Membro Junior
Privato Cittadino
Stai confondendo il concetto "casa nuova" / "casa usata" con il concetto "prima casa" / "seconda casa".

Il recupero dell'IVA ce l'hai se acquisti con le agevolazioni per prima casa, a prescindere dal fatto che tale casa sia venduta dal costruttore (casa nuova) o da un privato (casa usata).

FONTE: Credito d’imposta per riacquisto della prima casa - Euroconference News

21 Luglio 2018Credito d’imposta per riacquisto della prima casa
di Sandro Cerato Scarica in PDF
L’articolo 7 L. 448/1998 prevede, a favore del contribuente che venda l’immobile acquistato in precedenza fruendo dell’agevolazione prima casa, il sorgere di un credito d’imposta ove questo acquisti a qualsiasi titolo un nuovo immobile in presenza delle condizioni per fruire dell’agevolazione prima casa, entro un anno dal momento in cui ha proceduto alla vendita.
Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte in relazione al primo acquisto agevolato, a condizione che lo stesso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute sul secondo acquisto (in buona sostanza il credito d’imposta è pari al minor importo tra l’imposta pagata in relazione ai due acquisti agevolati).
Schematizzando, il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta in presenza delle seguenti condizioni:
  • il contribuente deve aver goduto dell’agevolazione prima casa in relazione ad un determinato acquisto immobiliare per il quale è stata pagata l’IVA o l’imposta di registro (è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2001, ha precisato che il credito non sorge laddove l’acquisto sia avvenuto per successione o donazione);
  • il contribuente entro un anno dalla vendita dell’immobile proceda all’acquisto di altro immobile abitativo a qualsiasi titolo (o che acquisti una nuova casa ed entro un anno rivenda quella posseduta);
  • il contribuente deve possedere le condizioni richieste dalla legge per applicare il beneficio prima casa (di cui all’articolo 1, Nota II-bis allegata al D.P.R. 131/1986 cui si rinvia), e non si realizzi la decadenza dall’agevolazione già goduta per il primo acquisto (in presenza delle condizioni “prima casa” sul nuovo acquisto si evita la decadenza dall’agevolazione).
Una volta verificata la presenza dei requisiti per la maturazione del credito d’imposta, è necessario procedere alla verifica del quantum spettante e delle modalità di utilizzo dello stesso.
Relativamente al primo aspetto (quantum), come già anticipato, il credito d’imposta è pari al minor importo tra l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato, e l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto agevolato.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito, la questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi (circolare AdE 18/E/2013, circolare AdE 17/E/2015 e circolare AdE 7/E/2018), in cui è stato chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente:
  1. in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel qual caso la volontà di fruire del credito avviene già nell’atto di acquisto (è quindi precluso l’utilizzo del credito a scomputo dell’IVA);
  2. per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  3. in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
  4. in compensazione con altri tributi e contributi tramite il modello F24.
E’ bene osservare che l’utilizzo del credito a scomputo dell’IRPEF o in compensazione con il modello F24 (punti 3 e 4 dettati in precedenza) richiedono l’indicazione dello stesso nel quadro CR, sezione II, del modello Redditi.
Tuttavia, come precisato dalle stesse istruzioni al modello Redditi, il rigo CR7 (dedicato al credito d’imposta in esame) non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina (precedente punto 1), ovvero in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito (punto 2 precedente).
In altre parole, l’ipotesi più frequente di compilazione del quadro CR riguarda il riacquisto della prima casa con pagamento dell’IVA, poiché in tale ipotesi non è possibile utilizzare il credito a scomputo di tale tributo. È pertanto probabile che il contribuente proceda al suo utilizzo nel modello Redditi (o in compensazione), con conseguente obbligo di indicazione nel quadro CR del modello Redditi.


Ho un po' di confusione.... allora la casa sarebbe sempre e comunque prima casa perchè venderei la mia attuale (prima casa) e comprerei un'altra casa (che sarebbe sempre prima casa). La mia attuale acquistata nuova dal costruttore aveva IVA al 4% che ho pagato (12k euro) mentre quella che acquisterei ora è una casa da privato quindi esente IVA. Avrà un credito d'imposta ....non saprei la cifra, ma sicuramente inferiore ai miei 12k euro.....supponiamo 4k euro.....ecco, questo credito d'imposta andrei a stornarlo dai 12k quindi non lo pago (o lo recupero....sui dettagli ci penserò poi) ma i restanti 8k euro sarebbero totalmente persi (a meno di altre rivendite o acquisti futuri).....è corretto????
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente:
  1. in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel qual caso la volontà di fruire del credito avviene già nell’atto di acquisto (è quindi precluso l’utilizzo del credito a scomputo dell’IVA);
  2. per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  3. in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
  4. in compensazione con altri tributi e contributi tramite il modello F24.
i restanti 8k euro sarebbero totalmente persi (a meno di altre rivendite o acquisti futuri).....è corretto????

I restanti 8000 euro non sarebbero persi, perché c'è il punto 3 che ho colorato in rosso. Puoi sempre scalare dall'IRPEF dovuta da te annualmente.

Alla peggio, c'è il punto 4, puoi andare in compensazione con altri TRIBUTI e CONTRIBUTI tramite il modello F24.

Dovrai farti assistere da un centro assistenza fiscale se hai questi dubbi, con il "FAI DA TE" rischi di pasticciare.

Bisogna leggere tutto ciò che copio dai siti, non solo campionando! ;)
 

fabio80mil

Membro Attivo
Privato Cittadino
domanda inversa: il credito relativo ad acquisto prima casa (circa 10 anni fa), è possibile scalarlo dall'IVA che dovremo pagare a fine anno su una nuova costruzione? L'attuale prima casa però al momento del rogito non sarà stata ancora venduta (avevamo ricevuto offerta poi non concretizzatasi per sospensiva mutuo), ma ovviamente ci impegneremo a venderla nei 12 mesi successivi. E' tutto corretto?

questa dovrebbe essere la nostra condizione, stante quanto riportato da possessore:
il contribuente entro un anno dalla vendita dell’immobile proceda all’acquisto di altro immobile abitativo a qualsiasi titolo (o che acquisti una nuova casa ed entro un anno rivenda quella posseduta);
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Credo che ti sia sfuggito un dettaglio. Il beneficio prima casa vale SOLO PER I PRIMI CINQUE ANNI a partire dalla data notarile di acquisto.

Quindi il credito relativo all'acquisto prima casa di DIECI ANNI FA, è ormai NON PIU' UTILIZZABILE.

Nei primi CINQUE anni infatti c'è il divieto di vendere, oppure vendere riacquistando entro X mesi per non perdere i benefici prima casa.

Ma passati i cinque anni, il beneficio s'intende congelato e non più recuperabile in compensazione.

CORREGGETEMI SE SBAGLIO. GRAZIE ( @francesca63 )
 

fabio80mil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Convinto che fosse sempre recuperabile, non solo nei primi 5 anni... A condizione di farlo valere solo sulla cosidetta prima casa, andando a vendere quindi quella attualmente posseduta. Aspettiamo qualche altro parere, altrimenti questa notizia mi costa quasi 2000 euro.. :triste:
 

Nhio

Membro Junior
Privato Cittadino
io sto vendendo casa comprata 3 anni fa... sta cosa dei 5 anni però torna sempre ricorsivamente... non mi è mai stata chiara....
 

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