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Testo
<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 694663" data-attributes="member: 74968"><p>[USER=6214]@Bastimento[/USER]</p><p>la cass 15034/2004 è relativa al ricalcolo (da inizio contratto) e conferma quanto suggerivi.</p><p></p><p>la Cass 3014/2012 riportata cita gli art 32 e 79 equo canone</p><p>32: <em>Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente <u>su richiesta del locatore</u> per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.</em></p><p><em>79: <u>È nulla ogni pattuizione diretta</u> a limitare la durata legale del contratto o <u>ad attribuire al locatore</u> un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro <u>vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. </u> </em></p><p>Dai c.d si desume che la sentenza applica la legge alla lettera (vedi parti sottolineate) o almeno questo mi è dato capire.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 694663, member: 74968"] [USER=6214]@Bastimento[/USER] la cass 15034/2004 è relativa al ricalcolo (da inizio contratto) e conferma quanto suggerivi. la Cass 3014/2012 riportata cita gli art 32 e 79 equo canone 32: [I]Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente [U]su richiesta del locatore[/U] per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. 79: [U]È nulla ogni pattuizione diretta[/U] a limitare la durata legale del contratto o [U]ad attribuire al locatore[/U] un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro [U]vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. [/U] [/I] Dai c.d si desume che la sentenza applica la legge alla lettera (vedi parti sottolineate) o almeno questo mi è dato capire. [/QUOTE]
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