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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 208835" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">L’obbligo della forma scritta non vale per il comodato di un immobile, per cui la prova di esso può essere data da testimoni ed anche per presunzioni, in quanto la legge non prevede alcuna forma particolare. Il contratto di comodato scritto (vivamente consigliato) di un bene immobile – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n°14/E del 6 febbraio 2001 - è soggetto a registrazione. In essa si legge: “<em>Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (articolo 5, comma 4, della parte prima della Tariffa del Testo unico dell’imposta di registro [DPR 131/1986]…</em>”, in quanto l’obbligo della registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato. I contratti verbali di comodato, pertanto, sia che abbiano oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo di registrazione, tranne - ma non sono sicurissima - nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 208835, member: 31598"] [FONT=Verdana]L’obbligo della forma scritta non vale per il comodato di un immobile, per cui la prova di esso può essere data da testimoni ed anche per presunzioni, in quanto la legge non prevede alcuna forma particolare. Il contratto di comodato scritto (vivamente consigliato) di un bene immobile – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n°14/E del 6 febbraio 2001 - è soggetto a registrazione. In essa si legge: “[I]Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (articolo 5, comma 4, della parte prima della Tariffa del Testo unico dell’imposta di registro [DPR 131/1986]…[/I]”, in quanto l’obbligo della registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato. I contratti verbali di comodato, pertanto, sia che abbiano oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo di registrazione, tranne - ma non sono sicurissima - nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.[/FONT] [/QUOTE]
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