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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 370154" data-attributes="member: 31598"><p>Controllare i file richiede tempo e personale. La maggior parte degli uffici sono fermi al 2011 e alcuni denunciano ritardi nei controlli ancora maggiori.</p><p></p><p>L’impianto semplificativo del modello unificato RLI, non scevro di incognite e rischi di errori gravanti interamente sul contribuente, avviato con il provvedimento direttoriale del 10 gennaio scorso, rischia di rivelarsi più lento e macchinoso del previsto e sta incontrando forti resistenze in seno agli uffici.</p><p></p><p>Dell’addebito su conto corrente nel caso in cui il contribuente presenti il modello RLI in ufficio non c’è traccia e nessuno sa se e quando verrà attivato: l’ufficio stesso dovrebbe farsi carico di spedire in via telematica il modello, dopo che il contribuente gli ha fornito le sue coordinate bancarie allo sportello. Peccato che tale procedura - che richiede tempi di lavorazione dell’atto maggiori rispetto alla semplice presentazione della copia dell’avvenuto pagamento, a mezzo modello F23 o F24 ELIDE, e accurati controlli successivi - non abbia ancora visto la luce.</p><p></p><p>L’idea, poi, per cui ciò che si fa in telematico, debba essere riproposto in cartaceo (e viceversa), posto che le modalità di compilazione sono le medesime, secondo quanto asserito dai solerti funzionari dell’Agenzia, sembra destinata a crollare. Gli uffici non hanno ancora preso una posizione chiara e omogenea in materia.</p><p></p><p>Ad oggi le cose stanno così. Succede che se presentate in questi giorni il modello RLI per registrare, ad esempio, una proroga di un contratto ad uso diverso, non vi stupite se alcuni uffici vi chiedono di compilare anche il quadro B – SOGGETTI, e il quadro C – DATI DEGLI IMMOBILI, quando in telematico chiudete la registrazione in un unico passaggio (quadro A – DATI GENERALI) oppure, nel caso di subentro di un nuovo conduttore (CESSIONE), di compilare anche la SEZIONE I – DATI DEL LOCATORE, quando in telematico deve essere compilata solo la SEZIONE II – DATI DEL CONDUTTORE inserendo un solo conduttore con indicazione di cedente e un solo conduttore con indicazione di cessionario.</p><p></p><p>Le ragioni? Vedi sopra: i tempi di lavorazione dell’atto. Se in cartaceo non indico i soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto (come si fa con il vecchio modello 69), l’addetto di sportello, per portare a termine la procedura, è costretto a risalire all’atto, interrogando gli estremi di registrazione. C’è, poi, da dire che alcuni funzionari del Front Office sono ancora in modalità modello 69 e la sensazione è quella che siano convinti (forse perché non hanno ancora testato personalmente il nuovo prodotto software) che la modalità di compilazione della versione “stand alone” e della versione “web” sia identica a quella della versione cartacea.</p><p></p><p>E’ facile immaginare le conseguenze di tale atteggiamento nel breve e medio termine. Questo nodo, qualora non sciolto entro il 1° aprile (quando la nuova disciplina sarà entrata a regime), produrrà una serie di comportamenti difformi e soluzioni eterogenee operate dai diversi uffici periferici, e a farne le spese saranno, ancora una volta, i contribuenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 370154, member: 31598"] Controllare i file richiede tempo e personale. La maggior parte degli uffici sono fermi al 2011 e alcuni denunciano ritardi nei controlli ancora maggiori. L’impianto semplificativo del modello unificato RLI, non scevro di incognite e rischi di errori gravanti interamente sul contribuente, avviato con il provvedimento direttoriale del 10 gennaio scorso, rischia di rivelarsi più lento e macchinoso del previsto e sta incontrando forti resistenze in seno agli uffici. Dell’addebito su conto corrente nel caso in cui il contribuente presenti il modello RLI in ufficio non c’è traccia e nessuno sa se e quando verrà attivato: l’ufficio stesso dovrebbe farsi carico di spedire in via telematica il modello, dopo che il contribuente gli ha fornito le sue coordinate bancarie allo sportello. Peccato che tale procedura - che richiede tempi di lavorazione dell’atto maggiori rispetto alla semplice presentazione della copia dell’avvenuto pagamento, a mezzo modello F23 o F24 ELIDE, e accurati controlli successivi - non abbia ancora visto la luce. L’idea, poi, per cui ciò che si fa in telematico, debba essere riproposto in cartaceo (e viceversa), posto che le modalità di compilazione sono le medesime, secondo quanto asserito dai solerti funzionari dell’Agenzia, sembra destinata a crollare. Gli uffici non hanno ancora preso una posizione chiara e omogenea in materia. Ad oggi le cose stanno così. Succede che se presentate in questi giorni il modello RLI per registrare, ad esempio, una proroga di un contratto ad uso diverso, non vi stupite se alcuni uffici vi chiedono di compilare anche il quadro B – SOGGETTI, e il quadro C – DATI DEGLI IMMOBILI, quando in telematico chiudete la registrazione in un unico passaggio (quadro A – DATI GENERALI) oppure, nel caso di subentro di un nuovo conduttore (CESSIONE), di compilare anche la SEZIONE I – DATI DEL LOCATORE, quando in telematico deve essere compilata solo la SEZIONE II – DATI DEL CONDUTTORE inserendo un solo conduttore con indicazione di cedente e un solo conduttore con indicazione di cessionario. Le ragioni? Vedi sopra: i tempi di lavorazione dell’atto. Se in cartaceo non indico i soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto (come si fa con il vecchio modello 69), l’addetto di sportello, per portare a termine la procedura, è costretto a risalire all’atto, interrogando gli estremi di registrazione. C’è, poi, da dire che alcuni funzionari del Front Office sono ancora in modalità modello 69 e la sensazione è quella che siano convinti (forse perché non hanno ancora testato personalmente il nuovo prodotto software) che la modalità di compilazione della versione “stand alone” e della versione “web” sia identica a quella della versione cartacea. E’ facile immaginare le conseguenze di tale atteggiamento nel breve e medio termine. Questo nodo, qualora non sciolto entro il 1° aprile (quando la nuova disciplina sarà entrata a regime), produrrà una serie di comportamenti difformi e soluzioni eterogenee operate dai diversi uffici periferici, e a farne le spese saranno, ancora una volta, i contribuenti. [/QUOTE]
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