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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 371791" data-attributes="member: 6214"><p>Oggi ho poltrito e non ho ancora letto l'ultima "inserzione" di Penny. </p><p></p><p>Ci eravamo lasciati, prima dell'intermezzo delle fatidiche Idi di Marzo, con la questione delle firme in calce al contratto: ripensando al tema, in vista di una rettifica all'editing della guida, mi è venuta una domanda. </p><p></p><p>E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di:</p><p>- <em>copia del contratto sottoscritto dalle parti</em>.</p><p></p><p>Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi:</p><p><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'LucidaGrande'">1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.</span></span></p><p>2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti.</p><p></p><p>Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari.</p><p></p><p>Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia.</p><p>La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee. </p><p></p><p>In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come <em>firma digitale: </em> a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità. </p><p></p><p>L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione.</p><p></p><p>Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia? </p><p></p><p>Cosa ne pensate?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 371791, member: 6214"] Oggi ho poltrito e non ho ancora letto l'ultima "inserzione" di Penny. Ci eravamo lasciati, prima dell'intermezzo delle fatidiche Idi di Marzo, con la questione delle firme in calce al contratto: ripensando al tema, in vista di una rettifica all'editing della guida, mi è venuta una domanda. E' pur vero che le istruzioni del RLI parlano di allegazione di: - [I]copia del contratto sottoscritto dalle parti[/I]. Ma faccio notare che la frase suddetta potrebbe leggersi in due modi: [SIZE=14px][FONT=LucidaGrande]1- copia del contratto con le firme autografe dei contraenti.[/FONT][/SIZE] 2- copia del contratto, cioè del testo identico a quello sottoscritto dalle parti. Se ci rifacciamo a quanto ancora in uso , cioè a locazioni 9.5.4, notiamo che anche li il testo del contratto viene trasmesso ed allegato alla registrazione: e le parti sono tenute a scambiarsi e conservare copia sottoscritta del contratto. Ma proprio la procedura aveva l'evidente limite di non permettere la trasmissione del testo liberamente compilato, comprese di firme. Eppure la registrazione era valida a tutti gli effetti, non solo tributari. Se ciò è stato valido per tutta la durata in cui è stato utilizzato il Sw Locazioni..., sarei portato a concludere, con argomentazioni più logiche che legali, che la pretesa di un documento telematico contenente fisicamente le firme, sia una lettura restrittiva e letterale delle istruzioni, condizionata da una nostra deformazione mentale, ormai condizionata dalle vessazioni della burocrazia. La stessa che porta alcuni addetti delle AdE a far riferimento solo alle procedure cartacee. In aggiunta si potrebbe ricordare che in fatto di firme, un autografo scannerizzato non mi pare sia riconosciuto come [I]firma digitale: [/I] a maggior ragione quindi la presenza di una immagine plurima di almeno due firme può essere considerata garanzia di autenticità. L'unica procedura prevista con fiscoonline e Entratel, è proprio l'autenticazione del mittente attraverso la immissione del proprio pin o l'ambiente di sicurezza Entratel: ma riguarda chi effettua la trasmissione. Riproporrei quindi l'invito di Irene1: chi se la sente di fare la cavia? Cosa ne pensate? [/QUOTE]
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