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Registrazione dei contratti di locazione con nuovo software RLI
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 372183" data-attributes="member: 31598"><p>Vedo che la mia risposta non ti ha soddisfatto. Allora ci riprovo, sperando in una sorte più benigna.</p><p></p><p>Il nuovo modello RLI ha modificato la modalità di registrazione dei contratti di locazione. Ora le parti non trasmettono più in telematico le clausole (<em>Contratti di locazione</em>) o i dati (<em>SIRIA & IRIS</em>) di un atto negoziale. <em>Contratti di locazione</em> continua a essere un semplice emulatore che genera un corpo contrattuale standardizzato sulla base delle opzioni di scelta del contribuente (da qui i suoi limiti evidenti e le critiche avanzate da più parti negli anni passati). <em>SIRIA</em> e il suo gemello (di sventura) <em>IRIS</em> sono semplici denunce di registrazione telematica (non è neppure prevista l’allegazione del contratto). Chi continua oggi a registrare con <em>Contratti di locazione</em> sottoscrive una specie di "patto" (diabolico) con l’Agenzia delle Entrate in cui dichiara che, sotto la sua responsabilità, quello che invia è uguale al contratto firmato.</p><p></p><p>Con il vecchio pacchetto applicativo, l’Agenzia accetta, con (imbarazzante) neutralità, un documento di cui non ha la certezza assoluta (una sorta di consegna fidata sulla parola), ma chi garantisce che ciò che viene inoltrato sia l’esatta copia di ciò che è stato sottoscritto dalle parti? Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte anche riguardo il numero di copie del contratto indicate, ma lasciamo perdere perché ciò esula dalla domanda che mi hai posto. Ora il software<em> RLI</em> non prevede la compilazione di un contratto: viene semplicemente richiesto di inserire i dati generali, i soggetti, i dati degli immobili e l’esercizio dell’opzione e della revoca della cedolare secca.</p><p></p><p>Laddove ricorra l’obbligo, è necessario allegare copia del contratto sottoscritto dalle parti. Ora, il soggetto che invia scansiona il documento, comprensivo delle firme, e la scansione, ovviamente, non attesta che quelle firme sono autentiche: non viene richiesto di inoltrare un documento sottoscritto digitalmente, ma una semplice trasmissione – ancorché qualificata – dell’atto sottoscritto dalle parti. Chi, in senso lato, “autentica” le firme, a mio sommesso avviso, è il PIN CODE del soggetto che effettua l’invio.</p><p></p><p>Come per tutti i servizi online, chi vuole avvalersene deve essere in possesso di PIN che, garantendo l’identificazione informatica del soggetto, rende valido l’invio del contratto anche se privo di firme autentiche. In buona sostanza, se questa interpretazione è corretta, è il soggetto stesso che, sotto la sua responsabilità, ufficializza - con il proprio PIN CODE – che quell’atto negoziale che inoltra è relativo ad un contratto reale, originale, controfirmato dalle parti contraenti.</p><p></p><p>Chiudo con un altro dei tanti…ahem <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":^^:" title="Sorriso :^^:" data-shortname=":^^:" />…tantissimi <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /> esempi di compilazione del modello RLI che correderanno la guida (per la gioia di Basty <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" />). Dulcis in fundo o in cauda venenum?</p><p></p><p></p><p><strong>CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO: CESSIONE A SEGUITO DI SUBENTRO DI NUOVO CONDUTTORE</strong></p><p></p><p>- REGIME ORDINARIO</p><p>- CEDOLARE SECCA</p><p></p><p><strong>QUADRO A</strong></p><p></p><p><strong>SEZIONE II – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO</strong></p><p></p><p>TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO = 3 (CESSIONE)</p><p></p><p>CEDOLARE SECCA = Non flaggare/barrare la casella.</p><p></p><p>DATA CESSIONE = Indicare la data del subentro del nuovo conduttore.</p><p></p><p><strong>SEZIONE III – RICHIEDENTE</strong></p><p></p><p>Deve coincidere con una delle parti del contratto precedentemente registrato.</p><p></p><p>TIPO SOGGETTO = 1</p><p></p><p><strong>QUADRO B </strong></p><p></p><p>Nel caso di subentro di un nuovo conduttore al posto di un altro (ad esempio un nuovo studente sostituisce uno studente uscente, assumendo, in luogo del cedente, tutti gli obblighi derivanti dal contratto originario), va compilata solo la SEZIONE II – DATI DEL CONDUTTORE inserendo un conduttore con indicazione di cedente (NUMERO CONDUTTORE = 001) e un conduttore con indicazione di cessionario (NUMERO CONDUTTORE = 002).</p><p></p><p><strong>QUADRO C</strong></p><p></p><p>E’ obbligatorio compilare il quadro solo se è presente il campo CDC.</p><p></p><p>_______________________________________________________________________</p><p></p><p><strong>ATTENZIONE</strong></p><p></p><p></p><p>Il QUADRO D va selezionato ed eliminato utilizzando il tasto ELIMINA (il modello RLI viene stampato con il quadro D non compilato): non è possibile entrare in cedolare in sede di cessione.</p><p></p><p>In caso di cessione a seguito di successione a causa di morte del conduttore e contestuale subentro del coniuge convivente o del convivente <em>more uxorio</em> non è necessario porre in essere alcun adempimento fiscale: è bene, tuttavia, presentare o inviare un’apposita comunicazione del subentro all’ufficio di competenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 372183, member: 31598"] Vedo che la mia risposta non ti ha soddisfatto. Allora ci riprovo, sperando in una sorte più benigna. Il nuovo modello RLI ha modificato la modalità di registrazione dei contratti di locazione. Ora le parti non trasmettono più in telematico le clausole ([I]Contratti di locazione[/I]) o i dati ([I]SIRIA & IRIS[/I]) di un atto negoziale. [I]Contratti di locazione[/I] continua a essere un semplice emulatore che genera un corpo contrattuale standardizzato sulla base delle opzioni di scelta del contribuente (da qui i suoi limiti evidenti e le critiche avanzate da più parti negli anni passati). [I]SIRIA[/I] e il suo gemello (di sventura) [I]IRIS[/I] sono semplici denunce di registrazione telematica (non è neppure prevista l’allegazione del contratto). Chi continua oggi a registrare con [I]Contratti di locazione[/I] sottoscrive una specie di "patto" (diabolico) con l’Agenzia delle Entrate in cui dichiara che, sotto la sua responsabilità, quello che invia è uguale al contratto firmato. Con il vecchio pacchetto applicativo, l’Agenzia accetta, con (imbarazzante) neutralità, un documento di cui non ha la certezza assoluta (una sorta di consegna fidata sulla parola), ma chi garantisce che ciò che viene inoltrato sia l’esatta copia di ciò che è stato sottoscritto dalle parti? Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte anche riguardo il numero di copie del contratto indicate, ma lasciamo perdere perché ciò esula dalla domanda che mi hai posto. Ora il software[I] RLI[/I] non prevede la compilazione di un contratto: viene semplicemente richiesto di inserire i dati generali, i soggetti, i dati degli immobili e l’esercizio dell’opzione e della revoca della cedolare secca. Laddove ricorra l’obbligo, è necessario allegare copia del contratto sottoscritto dalle parti. Ora, il soggetto che invia scansiona il documento, comprensivo delle firme, e la scansione, ovviamente, non attesta che quelle firme sono autentiche: non viene richiesto di inoltrare un documento sottoscritto digitalmente, ma una semplice trasmissione – ancorché qualificata – dell’atto sottoscritto dalle parti. Chi, in senso lato, “autentica” le firme, a mio sommesso avviso, è il PIN CODE del soggetto che effettua l’invio. Come per tutti i servizi online, chi vuole avvalersene deve essere in possesso di PIN che, garantendo l’identificazione informatica del soggetto, rende valido l’invio del contratto anche se privo di firme autentiche. In buona sostanza, se questa interpretazione è corretta, è il soggetto stesso che, sotto la sua responsabilità, ufficializza - con il proprio PIN CODE – che quell’atto negoziale che inoltra è relativo ad un contratto reale, originale, controfirmato dalle parti contraenti. Chiudo con un altro dei tanti…ahem :hi:…tantissimi :mrgreen: esempi di compilazione del modello RLI che correderanno la guida (per la gioia di Basty ;-):D). Dulcis in fundo o in cauda venenum? [B]CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO: CESSIONE A SEGUITO DI SUBENTRO DI NUOVO CONDUTTORE[/B] - REGIME ORDINARIO - CEDOLARE SECCA [B]QUADRO A[/B] [B]SEZIONE II – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO[/B] TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO = 3 (CESSIONE) CEDOLARE SECCA = Non flaggare/barrare la casella. DATA CESSIONE = Indicare la data del subentro del nuovo conduttore. [B]SEZIONE III – RICHIEDENTE[/B] Deve coincidere con una delle parti del contratto precedentemente registrato. TIPO SOGGETTO = 1 [B]QUADRO B [/B] Nel caso di subentro di un nuovo conduttore al posto di un altro (ad esempio un nuovo studente sostituisce uno studente uscente, assumendo, in luogo del cedente, tutti gli obblighi derivanti dal contratto originario), va compilata solo la SEZIONE II – DATI DEL CONDUTTORE inserendo un conduttore con indicazione di cedente (NUMERO CONDUTTORE = 001) e un conduttore con indicazione di cessionario (NUMERO CONDUTTORE = 002). [B]QUADRO C[/B] E’ obbligatorio compilare il quadro solo se è presente il campo CDC. _______________________________________________________________________ [B]ATTENZIONE[/B] Il QUADRO D va selezionato ed eliminato utilizzando il tasto ELIMINA (il modello RLI viene stampato con il quadro D non compilato): non è possibile entrare in cedolare in sede di cessione. In caso di cessione a seguito di successione a causa di morte del conduttore e contestuale subentro del coniuge convivente o del convivente [I]more uxorio[/I] non è necessario porre in essere alcun adempimento fiscale: è bene, tuttavia, presentare o inviare un’apposita comunicazione del subentro all’ufficio di competenza. [/QUOTE]
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