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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 154280" data-attributes="member: 6214"><p>La discussione forse sta imboccando una strada che va al di la della semplice lettura dei fatti: un approfondimento delle implicazioni circa la possibilità di recesso richiedono forse conoscenze del diritto che io non ho.</p><p></p><p>In ogni caso già l'art. 4 della L 392 del 27/7/78 (detta dell'equo canone)prevede la facoltà delle parti di consentire al conduttore il recesso anticipato dando comunicazione con lett. racc. al locatore almeno 6 mesi prima della data di uscita. E comunque è facoltà del conduttore , per gravi motivi, recedere: ciò vale per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo e non (vedi anche art. 27 per usi diversi da abitativo).</p><p></p><p>Dato questo per scontato, e seguita la procedura prevista, il pallino resta solo nelle mani del proprietario e della rimanente inquilina. </p><p>Ogni altra interpretazione mi sembra arbitraria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 154280, member: 6214"] La discussione forse sta imboccando una strada che va al di la della semplice lettura dei fatti: un approfondimento delle implicazioni circa la possibilità di recesso richiedono forse conoscenze del diritto che io non ho. In ogni caso già l'art. 4 della L 392 del 27/7/78 (detta dell'equo canone)prevede la facoltà delle parti di consentire al conduttore il recesso anticipato dando comunicazione con lett. racc. al locatore almeno 6 mesi prima della data di uscita. E comunque è facoltà del conduttore , per gravi motivi, recedere: ciò vale per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo e non (vedi anche art. 27 per usi diversi da abitativo). Dato questo per scontato, e seguita la procedura prevista, il pallino resta solo nelle mani del proprietario e della rimanente inquilina. Ogni altra interpretazione mi sembra arbitraria. [/QUOTE]
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