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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 214101" data-attributes="member: 31598"><p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"></p> <p style="text-align: left"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #212121">E’ l’articolo 5 del provvedimento del 7 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate a occuparsi della situazione da te descritta. Tale disposizione stabilisce che:</span></span></p><p></p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">a) qualora vi sia un numero di locatori non superiore a tre, </span></span><strong><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">l’opzione </span></span></strong><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">per l’applicazione del regime della cedolare secca </span></span><strong><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore,</span></span></strong><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">in relazione alla propria quota di possesso, compilando l’apposito modello Siria, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello 69. L’opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">b) i locatori che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro, calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile, in base alla quota alle quote di possesso (ma l’ammontare minimo da versare è 67 euro). In analoga misura, è tenuto al pagamento dell’imposta di registro il conduttore. L’imposta di bollo sul contratto di locazione va invece pagata per intero. Inoltre l’aggiornamento del canone – è opinione (discutibile) dell’Agenzia - è bloccato per tutti i comproprietari.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Concludendo, nel caso in esame il modello SIRIA non è utilizzabile né dall’agente immobiliare, qualora sia lui a registrare telematicamente il contratto per conto dei clienti, nè dai locatori stessi: i medesimi dovranno comunque presentare il modello cartaceo 69 direttamente all’Agenzia delle Entrate specificando - nel quadro F - la percentuale di possesso e il particolare regime fiscale adottato da ciascun comproprietario. Nota che tale procedura andrà a collidere, con esiti paradossali, con l'obbligo – introdotto recentemente dal cosiddetto Decreto “Semplificazioni Fiscali” – di registrazione telematica dei contratti di locazione da parte degli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito ruolo. </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 214101, member: 31598"] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT][FONT=Verdana][COLOR=#212121]E’ l’articolo 5 del provvedimento del 7 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate a occuparsi della situazione da te descritta. Tale disposizione stabilisce che:[/COLOR][/FONT][/LEFT] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]a) qualora vi sia un numero di locatori non superiore a tre, [/FONT][/COLOR][B][COLOR=#212121][FONT=Verdana]l’opzione [/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#212121][FONT=Verdana]per l’applicazione del regime della cedolare secca [/FONT][/COLOR][B][COLOR=#212121][FONT=Verdana]deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore,[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#212121][FONT=Verdana]in relazione alla propria quota di possesso, compilando l’apposito modello Siria, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello 69. L’opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]b) i locatori che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro, calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile, in base alla quota alle quote di possesso (ma l’ammontare minimo da versare è 67 euro). In analoga misura, è tenuto al pagamento dell’imposta di registro il conduttore. L’imposta di bollo sul contratto di locazione va invece pagata per intero. Inoltre l’aggiornamento del canone – è opinione (discutibile) dell’Agenzia - è bloccato per tutti i comproprietari.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Concludendo, nel caso in esame il modello SIRIA non è utilizzabile né dall’agente immobiliare, qualora sia lui a registrare telematicamente il contratto per conto dei clienti, nè dai locatori stessi: i medesimi dovranno comunque presentare il modello cartaceo 69 direttamente all’Agenzia delle Entrate specificando - nel quadro F - la percentuale di possesso e il particolare regime fiscale adottato da ciascun comproprietario. Nota che tale procedura andrà a collidere, con esiti paradossali, con l'obbligo – introdotto recentemente dal cosiddetto Decreto “Semplificazioni Fiscali” – di registrazione telematica dei contratti di locazione da parte degli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito ruolo. [/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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