Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Registrazione telematica e garanzie di terzi
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 242858" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Il locatore può assicurarsi il pagamento del corrispettivo della locazione, richiedendo al conduttore che qualcuno – estraneo al rapporto di locazione - persona fisica o ente collettivo (banca/assicurazione) – ne garantisca il puntuale versamento. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Se la garanzia è prestata da una persona fisica, da un punto di vista formale, occorre espressamente identificarla in contratto: tale soggetto, chiamato a dare garanzie, obbligandosi personalmente verso il locatore per il pagamento delle obbligazioni altrui, deve firmare il contratto e comparire, tra i soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto, nel quadro B del modello 69;</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Attenzione: </span><span style="font-family: 'Verdana'">l'esposizione di garanzia, in tal caso, non è costituita dal deposito cauzionale, ma è pari allo 0,50% del canone annuale per l'intera durata contrattuale: in pratica, in caso di contratto 4+4, la tassa è pari al 2% del canone annuale, con un minimo di 168 euro. </span><span style="font-family: 'Verdana'">Il Testo unico dell’imposta di registro, 26 aprile 1986, n°131, infatti, all’art. 41 – Liquidazione dell’imposta (in vigore dal 29 novembre 2006) - rimanda alla Tariffa, Parte 1, art. 11 – Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private (in vigore dal 1 febbraio 2005) che recita: <em>Atti pubblici e scritture private autenticate […] atti di ogni specie per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ………….. euro 168,00.</em></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Tale garanzia </span><span style="font-family: 'Verdana'">ha, però, un termine: la fine del primo quadriennio, nel caso sovraesposto o del triennio, in caso di contratto agevolato 3+2. In seguito, se il contratto continua e il locatore pretende analoga forma di garanzia, dovrà nuovamente rinnovarla in decorrenza della proroga.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Se il contratto è in cedolare secca, il Decreto Semplificazioni Fiscali DL 16/2012 convertito in legge, all'art. 4 (Fiscalità locale) <em>1-bis</em>, riprendendo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, ha recentemente stabilito che "<strong><em>i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati a cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo</em></strong>". </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Le cose si fanno, invece, un poco più complesse </span><span style="font-family: 'Verdana'">se il contratto di locazione - in cui sia presente una pattuizione di garanzia - sia in regime ordinario: in tal caso, infatti, occorrerebbe pagare due volte l’imposta di registro, una per la prima annualità (cod. trib. 115T) - con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro - l’altra per la garanzia (cod. trib. 109T) - con un minimo, come s'è visto, di 168 euro. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n°272/E del 3 luglio 2008, ha però precisato che se l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio 50 euro), in questo caso, le cose cambiano, in quanto <strong>l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica</strong>, vale a dire 168 euro. Pertanto, nel modello F23 occorrerà procedere in questo modo: il totale da pagare è 168 euro, ma così suddiviso:</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">a) Registrazione contratto (prima annualità): 2% del canone annuo (cod. trib. 115T)</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">b) Garanzia prestata da terzi: la differenza per arrivare a 168 euro (cod. trib. 109T).</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 242858, member: 31598"] [FONT=Verdana]Il locatore può assicurarsi il pagamento del corrispettivo della locazione, richiedendo al conduttore che qualcuno – estraneo al rapporto di locazione - persona fisica o ente collettivo (banca/assicurazione) – ne garantisca il puntuale versamento. [/FONT] [FONT=Verdana]Se la garanzia è prestata da una persona fisica, da un punto di vista formale, occorre espressamente identificarla in contratto: tale soggetto, chiamato a dare garanzie, obbligandosi personalmente verso il locatore per il pagamento delle obbligazioni altrui, deve firmare il contratto e comparire, tra i soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto, nel quadro B del modello 69;[/FONT] [FONT=Verdana]Attenzione: [/FONT][FONT=Verdana]l'esposizione di garanzia, in tal caso, non è costituita dal deposito cauzionale, ma è pari allo 0,50% del canone annuale per l'intera durata contrattuale: in pratica, in caso di contratto 4+4, la tassa è pari al 2% del canone annuale, con un minimo di 168 euro. [/FONT][FONT=Verdana]Il Testo unico dell’imposta di registro, 26 aprile 1986, n°131, infatti, all’art. 41 – Liquidazione dell’imposta (in vigore dal 29 novembre 2006) - rimanda alla Tariffa, Parte 1, art. 11 – Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private (in vigore dal 1 febbraio 2005) che recita: [I]Atti pubblici e scritture private autenticate […] atti di ogni specie per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ………….. euro 168,00.[/I][/FONT] [FONT=Verdana]Tale garanzia [/FONT][FONT=Verdana]ha, però, un termine: la fine del primo quadriennio, nel caso sovraesposto o del triennio, in caso di contratto agevolato 3+2. In seguito, se il contratto continua e il locatore pretende analoga forma di garanzia, dovrà nuovamente rinnovarla in decorrenza della proroga.[/FONT] [FONT=Verdana]Se il contratto è in cedolare secca, il Decreto Semplificazioni Fiscali DL 16/2012 convertito in legge, all'art. 4 (Fiscalità locale) [I]1-bis[/I], riprendendo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, ha recentemente stabilito che "[B][I]i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati a cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo[/I][/B]". [/FONT] [FONT=Verdana]Le cose si fanno, invece, un poco più complesse [/FONT][FONT=Verdana]se il contratto di locazione - in cui sia presente una pattuizione di garanzia - sia in regime ordinario: in tal caso, infatti, occorrerebbe pagare due volte l’imposta di registro, una per la prima annualità (cod. trib. 115T) - con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro - l’altra per la garanzia (cod. trib. 109T) - con un minimo, come s'è visto, di 168 euro. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n°272/E del 3 luglio 2008, ha però precisato che se l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio 50 euro), in questo caso, le cose cambiano, in quanto [B]l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica[/B], vale a dire 168 euro. Pertanto, nel modello F23 occorrerà procedere in questo modo: il totale da pagare è 168 euro, ma così suddiviso:[/FONT] [FONT=Verdana]a) Registrazione contratto (prima annualità): 2% del canone annuo (cod. trib. 115T)[/FONT] [FONT=Verdana]b) Garanzia prestata da terzi: la differenza per arrivare a 168 euro (cod. trib. 109T).[/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Registrazione telematica e garanzie di terzi
Alto