Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Regolamento condominiale in caso di compravendita
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 679227"><p>Ci sono diverse cose da dire.</p><p></p><p>1) Il regolamento condominiale, anche se non espressamente richiamato, solitamente viene accettato da chiunque compri l'appartamento sito in uno stabile governato da tale regolamento che ha natura CONTRATTUALE; quindi a volte non è neanche necessario richiamarlo nel rogito di compravendita, perché s'intende implicitamente accettato;</p><p></p><p>2) Alcuni potenziali acquirenti interessati ne chiedono copia, perché spessissimo il regolamento di condominio contrattuale contiene LIMITAZIONI alle modalità di FRUIZIONE degli appartamenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, un r.d.c. contrattuale potrebbe vietare che gli appartamenti vengano adibiti a scuole di ballo e di canto, e a cliniche per malattie infettive; magari, a un dottore / acquirente interessato, una limitazione del genere non solo non fa comodo, ma lo danneggia professionalmente;</p><p></p><p>3) Il r.d.c. contrattuale è un rogito vero e proprio, solitamente il costruttore prima della prima vendita, con l'appartamento nuovo, deposita copia del r.d.c. presso lo studio notarile scelto, chiedendo a pagamento al notaio di provvedere alla registrazione e alla trascrizione di tale r.d.c. contrattuale, che diverrà così vincolante per tutti i successivi acquirenti e loro aventi causa a qualsiasi titolo. Per questa ragione, ripercorrendo a ritroso gli atti dei vari passaggi di proprietà, troverai anche "numero di repertorio" e "numero di raccolta" del r.d.c. contrattuale, e a questo punto sarà possibile ottenerne copia o on line, o allo studio notarile che lo ha registrato e trascritto se ancora in operatività, o all'Archivio Notarile dove finiscono tutti gli atti dei notai che hanno cessato l'attività. Molto probabilmente, avendo "repertorio" e "raccolta", riuscirai ad avere almeno le parole del r.d.c. contrattuale, senza bolli di rito, da uno dei tanti servizi on line, a un costo contenuto, giusto per prendere visione delle eventuali LIMITAZIONI che possono mandare all'aria una vendita, se sono limitazioni penalizzanti per il potenziale acquirente che mostra interesse.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 679227"] Ci sono diverse cose da dire. 1) Il regolamento condominiale, anche se non espressamente richiamato, solitamente viene accettato da chiunque compri l'appartamento sito in uno stabile governato da tale regolamento che ha natura CONTRATTUALE; quindi a volte non è neanche necessario richiamarlo nel rogito di compravendita, perché s'intende implicitamente accettato; 2) Alcuni potenziali acquirenti interessati ne chiedono copia, perché spessissimo il regolamento di condominio contrattuale contiene LIMITAZIONI alle modalità di FRUIZIONE degli appartamenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, un r.d.c. contrattuale potrebbe vietare che gli appartamenti vengano adibiti a scuole di ballo e di canto, e a cliniche per malattie infettive; magari, a un dottore / acquirente interessato, una limitazione del genere non solo non fa comodo, ma lo danneggia professionalmente; 3) Il r.d.c. contrattuale è un rogito vero e proprio, solitamente il costruttore prima della prima vendita, con l'appartamento nuovo, deposita copia del r.d.c. presso lo studio notarile scelto, chiedendo a pagamento al notaio di provvedere alla registrazione e alla trascrizione di tale r.d.c. contrattuale, che diverrà così vincolante per tutti i successivi acquirenti e loro aventi causa a qualsiasi titolo. Per questa ragione, ripercorrendo a ritroso gli atti dei vari passaggi di proprietà, troverai anche "numero di repertorio" e "numero di raccolta" del r.d.c. contrattuale, e a questo punto sarà possibile ottenerne copia o on line, o allo studio notarile che lo ha registrato e trascritto se ancora in operatività, o all'Archivio Notarile dove finiscono tutti gli atti dei notai che hanno cessato l'attività. Molto probabilmente, avendo "repertorio" e "raccolta", riuscirai ad avere almeno le parole del r.d.c. contrattuale, senza bolli di rito, da uno dei tanti servizi on line, a un costo contenuto, giusto per prendere visione delle eventuali LIMITAZIONI che possono mandare all'aria una vendita, se sono limitazioni penalizzanti per il potenziale acquirente che mostra interesse. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Regolamento condominiale in caso di compravendita
Alto