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Testo
<blockquote data-quote="gubossa" data-source="post: 180139" data-attributes="member: 14787"><p>In primis gli ambienti, derivati da cespiti in origine uffici o abitazione, devono avere un certificato di abitabilità che ne attesti la rispondenza a tutta una serie di requisiti essenziali (distribuzione dei vani e rispettive volumetrie, consistenza, dislocamento e funzionalità degli impianti;in tempi recenti alle verifiche da effettuarsi si sono aggiunte quelle relative alle nuove normative di sicurezza, antinfortunistica, abbattimento delle barriere architettoniche e risparmio idrico ed energetico,). </p><p>Ciò premesso, l'art. 22 del DPR 484/96 ha dettato norme di carattere generale che qui riporto:</p><p>Articolo 22</p><p>Requisiti e apertura degli studi medici. </p><p>1. Al fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria,oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all'art. 45, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi: </p><p>2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi </p><p>igienici, di illuminazione e aerazione idonea. </p><p>3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. </p><p>4. Se lo studio, di cui al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. </p><p>Bisogna però avere presente che le Regioni sono legittimate, dall'art. 43 della L. 833/78 sull’istituzione del SSN, a disciplinare le autorizzazioni e di vigilare la conformità delle istituzioni sanitarie private; quindi occorre indagare presso la propria regione per recuperare gli eventuali provvedimenti in merito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gubossa, post: 180139, member: 14787"] In primis gli ambienti, derivati da cespiti in origine uffici o abitazione, devono avere un certificato di abitabilità che ne attesti la rispondenza a tutta una serie di requisiti essenziali (distribuzione dei vani e rispettive volumetrie, consistenza, dislocamento e funzionalità degli impianti;in tempi recenti alle verifiche da effettuarsi si sono aggiunte quelle relative alle nuove normative di sicurezza, antinfortunistica, abbattimento delle barriere architettoniche e risparmio idrico ed energetico,). Ciò premesso, l'art. 22 del DPR 484/96 ha dettato norme di carattere generale che qui riporto: Articolo 22 Requisiti e apertura degli studi medici. 1. Al fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria,oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all'art. 45, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi: 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. 4. Se lo studio, di cui al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. Bisogna però avere presente che le Regioni sono legittimate, dall'art. 43 della L. 833/78 sull’istituzione del SSN, a disciplinare le autorizzazioni e di vigilare la conformità delle istituzioni sanitarie private; quindi occorre indagare presso la propria regione per recuperare gli eventuali provvedimenti in merito. [/QUOTE]
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