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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 177414" data-attributes="member: 10285"><p>Salve, senza leggere le carte non è possibile dare un indicazione precisa , ma una responsabilità precisa si può ascrivere al collega ed al costruttore: il non averti informato dell'obbligatorietà del rilascio della fideiussione per l'acquisto di immobili in costruzione. Tale fideiussione , regolata dal d.lgs n. 122 del 2005, ( che potrai trovare in rete ) che recita all'art. 2 :</p><p></p><p>Art. 2.</p><p>Garanzia fideiussoria</p><p></p><p>1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita'</p><p>il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto</p><p>reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le</p><p>medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore</p><p>e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta</p><p>valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a</p><p>consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto</p><p>previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo</p><p>corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale</p><p>corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e</p><p>le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere</p><p>dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro</p><p>diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le</p><p>quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante,</p><p>nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia.</p><p>2. Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a quello</p><p>indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state</p><p>versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per</p><p>ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita'</p><p>di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per</p><p>iniziativa della stessa.</p><p></p><p>Nota all'art. 2:</p><p>- Si riporta il testo dell'art. 1938 del codice civile:</p><p>«Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o</p><p>condizionali). - La fideiussione puo' essere prestata anche</p><p>per un'obbligazione condizionale o futura con la</p><p>previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo.</p><p></p><p>Nel caso in cui ci fosse stata la regolare emissione della fideiussione il problema sarebbe stato di facile e pronta soluzione , in questo caso per tutelare i tuoi interessi , penso sia necessario rivolgerti ad un legale , il quale con le carte innanzi potrà darti un consiglio su come uscire dalla vicenda. Per quanto riguarda il collega , non è facilmente ascrivibile a lui una responsabilità oggettiva in merito alla questione dell'ipoteca , perchè potrebbe non aver saputo niente della cosa specie se successiva al compromesso, certamente " doveva " informarti della legge sulla fideiussione e se non l'ha fatto ... è una grave inadempienza ai doveri ... ripeto un buon consulente legale , una buona lettura delle carte e tanta pazienza risolveranno la situazione. Fabrizio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 177414, member: 10285"] Salve, senza leggere le carte non è possibile dare un indicazione precisa , ma una responsabilità precisa si può ascrivere al collega ed al costruttore: il non averti informato dell'obbligatorietà del rilascio della fideiussione per l'acquisto di immobili in costruzione. Tale fideiussione , regolata dal d.lgs n. 122 del 2005, ( che potrai trovare in rete ) che recita all'art. 2 : Art. 2. Garanzia fideiussoria 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia. 2. Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa. Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1938 del codice civile: «Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). - La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo. Nel caso in cui ci fosse stata la regolare emissione della fideiussione il problema sarebbe stato di facile e pronta soluzione , in questo caso per tutelare i tuoi interessi , penso sia necessario rivolgerti ad un legale , il quale con le carte innanzi potrà darti un consiglio su come uscire dalla vicenda. Per quanto riguarda il collega , non è facilmente ascrivibile a lui una responsabilità oggettiva in merito alla questione dell'ipoteca , perchè potrebbe non aver saputo niente della cosa specie se successiva al compromesso, certamente " doveva " informarti della legge sulla fideiussione e se non l'ha fatto ... è una grave inadempienza ai doveri ... ripeto un buon consulente legale , una buona lettura delle carte e tanta pazienza risolveranno la situazione. Fabrizio [/QUOTE]
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