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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Restituzione tardiva del deposito cauzionale
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 218776" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">L’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto alle obbligazioni che si è assunto con il contratto. E, dunque, il locatore può trattenere la cauzione fin tanto che non abbia verificato il buono stato dei locali e il conduttore non abbia provveduto al pagamento di tutte le spese accessorie e relative alle utenze. Tanto più ove nel contratto sia inserita la clausola che subordina la restituzione della cauzione all’avvenuta verifica dei locali e al pagamento da parte del conduttore di tutte le spese accessorie e di quelle relative alle utenze: “</span><em><span style="font-family: 'Verdana'">Il deposito cauzionale, così costituito, viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale</span></em><span style="font-family: 'Verdana'">”.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Pertanto, se al momento del rilascio dell’immobile, non si riscontrano danni all'alloggio oggetto del contratto e se gli obblighi derivanti dal contratto (regolare pagamento dei canoni e oneri ecc.) sono stati ottemperati, la cauzione non ha più motivo per essere trattenuta, e il locatore è tenuto a restituirla al conduttore.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Di contro, se alla restituzione dell'immobile locato, si riscontrano danni non facilmente quantificabili in via forfettaria - verificabili dal verbale di riconsegna dell’immobile e chiaramente imputabili al conduttore - l’importo della cauzione può essere trattenuto fino alla riparazione avvenuta. Lo stesso dicasi nel caso il locatore, ad esempio, attenda le bollette delle pubbliche utenze relative al periodo di locazione (intestate al locatore, ma a carico del conduttore, come contrattualmente previsto) per redigere il rendiconto consuntivo. In tali fattispecie il deposito cauzionale può essere restituito anche in tempi successivi alla riconsegna dell’immobile, ma non può essere trattenuto a tempo indeterminato allo scopo di una futura rivalsa, dovendo quest’ultima formare semmai oggetto di specifico giudizio.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 218776, member: 31598"] [FONT=Verdana]L’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto alle obbligazioni che si è assunto con il contratto. E, dunque, il locatore può trattenere la cauzione fin tanto che non abbia verificato il buono stato dei locali e il conduttore non abbia provveduto al pagamento di tutte le spese accessorie e relative alle utenze. Tanto più ove nel contratto sia inserita la clausola che subordina la restituzione della cauzione all’avvenuta verifica dei locali e al pagamento da parte del conduttore di tutte le spese accessorie e di quelle relative alle utenze: “[/FONT][I][FONT=Verdana]Il deposito cauzionale, così costituito, viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale[/FONT][/I][FONT=Verdana]”.[/FONT] [FONT=Verdana]Pertanto, se al momento del rilascio dell’immobile, non si riscontrano danni all'alloggio oggetto del contratto e se gli obblighi derivanti dal contratto (regolare pagamento dei canoni e oneri ecc.) sono stati ottemperati, la cauzione non ha più motivo per essere trattenuta, e il locatore è tenuto a restituirla al conduttore.[/FONT] [FONT=Verdana]Di contro, se alla restituzione dell'immobile locato, si riscontrano danni non facilmente quantificabili in via forfettaria - verificabili dal verbale di riconsegna dell’immobile e chiaramente imputabili al conduttore - l’importo della cauzione può essere trattenuto fino alla riparazione avvenuta. Lo stesso dicasi nel caso il locatore, ad esempio, attenda le bollette delle pubbliche utenze relative al periodo di locazione (intestate al locatore, ma a carico del conduttore, come contrattualmente previsto) per redigere il rendiconto consuntivo. In tali fattispecie il deposito cauzionale può essere restituito anche in tempi successivi alla riconsegna dell’immobile, ma non può essere trattenuto a tempo indeterminato allo scopo di una futura rivalsa, dovendo quest’ultima formare semmai oggetto di specifico giudizio.[/FONT] [/QUOTE]
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