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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 245922" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Nel caso di specie, secondo la (discutibile) posizione assunta dall’autorevole direttore dell’Agenzia delle Entrate (vedi circolare n°26/E del 1° giugno 2001, p. 13), poiché la prima annualità è assoggettata a cedolare, al contribuente che decide di optare per il regime ordinario a partire dalla seconda annualità è inibita la facoltà di aggiornamento del canone: “<em>Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto<strong>, il locatore non può richiede gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità</strong></em>”. </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 245922, member: 31598"] [FONT=Verdana]Nel caso di specie, secondo la (discutibile) posizione assunta dall’autorevole direttore dell’Agenzia delle Entrate (vedi circolare n°26/E del 1° giugno 2001, p. 13), poiché la prima annualità è assoggettata a cedolare, al contribuente che decide di optare per il regime ordinario a partire dalla seconda annualità è inibita la facoltà di aggiornamento del canone: “[I]Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto[B], il locatore non può richiede gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità[/B][/I]”. [/FONT] [/QUOTE]
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