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Testo
<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 367198" data-attributes="member: 822"><p>Ti dico quanto mi risulta... che non essendo un mediatore creditizio lascia il tempo che trova...</p><p>Il contratto di mutuo prevede sempre questa evenienza, chiamata "risoluzione del contratto".</p><p><strong>Ritardato pagamento delle rate</strong></p><p>L'articolo 40 del Testo Unico Bancario, riferito al credito fondiario, stabilisce che "la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata." </p><p><strong>Dissesto economico</strong></p><p>Le clausole dell'accordo contemplano la risoluzione del contratto anche al verificarsi di situazioni presuntive di uno stato di dissesto economico. </p><p>Il principio adottato è che quando un soggetto non riesce a risollevarsi dalle difficoltà economiche, la situazione tenderà a precipitare sempre di più. Così i creditori che si attiveranno per ultimi saranno anche quelli che verranno meno soddisfatti. </p><p>Pertanto viene stabilita la possibilità di risolvere il contratto anche a seguito di un semplice protesto. </p><p><strong>Falsificazione della documentazione</strong></p><p>Un ulteriore motivo di risoluzione del contratto di mutuo riguarda la rilevazione di documentazione falsa o contraffatta tra quella utilizzata per l'ottenimento del finanziamento. </p><p>Fonte Telemutuo</p><p></p><p>PS Ma in merito alla polizza... c'e' il recesso o la revoca della stessa?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 367198, member: 822"] Ti dico quanto mi risulta... che non essendo un mediatore creditizio lascia il tempo che trova... Il contratto di mutuo prevede sempre questa evenienza, chiamata "risoluzione del contratto". [B]Ritardato pagamento delle rate[/B] L'articolo 40 del Testo Unico Bancario, riferito al credito fondiario, stabilisce che "la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata." [B]Dissesto economico[/B] Le clausole dell'accordo contemplano la risoluzione del contratto anche al verificarsi di situazioni presuntive di uno stato di dissesto economico. Il principio adottato è che quando un soggetto non riesce a risollevarsi dalle difficoltà economiche, la situazione tenderà a precipitare sempre di più. Così i creditori che si attiveranno per ultimi saranno anche quelli che verranno meno soddisfatti. Pertanto viene stabilita la possibilità di risolvere il contratto anche a seguito di un semplice protesto. [B]Falsificazione della documentazione[/B] Un ulteriore motivo di risoluzione del contratto di mutuo riguarda la rilevazione di documentazione falsa o contraffatta tra quella utilizzata per l'ottenimento del finanziamento. Fonte Telemutuo PS Ma in merito alla polizza... c'e' il recesso o la revoca della stessa? [/QUOTE]
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