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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 646354"><p>[URL unfurl="true"]https://www.laleggepertutti.it/112758_tassa-rifiuti-dopo-quanti-anni-la-prescrizione-degli-arretrati[/URL]</p><p></p><p><em>La <strong>prescrizione</strong>, come è noto, segna il termine massimo entro cui il debitore è tenuto al pagamento di una prestazione economica: una volta scaduto tale termine, nulla più è dovuto e il debitore è definitivamente libero dall’obbligo di pagamento. Questo vale anche in materia fiscale,<u> sempre che, nell’arco di tale periodo, non sia intervenuto un </u><strong><u>sollecito di pagamento</u></strong>: esso, infatti, ha l’effetto di interrompere la prescrizione e far decorrere il termine nuovamente da capo, a partire cioè dal giorno successivo al ricevimento dell’atto interruttivo. </em></p><p></p><p>Quindi:</p><p>1) Con un legale rispondete all'ente facendo valere i vostri diritti;</p><p>2) L'ente avrà ragione se riuscirà a dimostrarvi di avervi mandato almeno un sollecito al fine - appunto - di <strong>interrompere la prescrizione</strong> e far ripartire da zero il conteggio dei 5 anni utili per la prescrizione stessa.</p><p></p><p>Ricordate che "non ritirare una raccomandata", per legge, <u>non significa</u> non averla ricevuta. Dopo 30 giorni di infruttuosa giacenza, la raccomandata viene rispedita gratis al mittente, ma <u>per legge</u> è come se fosse stata ricevuta dal destinario, nonché letta e compresa. Quindi, in una parola, notificata.</p><p></p><p>Hanno dovuto adeguare la legge perché negli anni tanti furbi hanno evaso le tasse "dimenticando" di ritirare le raccomandate. Così facendo, dopo la giacenza canonica di 30 giorni, è come se la raccomandata fosse stata ritirata, letta e compresa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 646354"] [URL unfurl="true"]https://www.laleggepertutti.it/112758_tassa-rifiuti-dopo-quanti-anni-la-prescrizione-degli-arretrati[/URL] [I]La [B]prescrizione[/B], come è noto, segna il termine massimo entro cui il debitore è tenuto al pagamento di una prestazione economica: una volta scaduto tale termine, nulla più è dovuto e il debitore è definitivamente libero dall’obbligo di pagamento. Questo vale anche in materia fiscale,[U] sempre che, nell’arco di tale periodo, non sia intervenuto un [/U][B][U]sollecito di pagamento[/U][/B]: esso, infatti, ha l’effetto di interrompere la prescrizione e far decorrere il termine nuovamente da capo, a partire cioè dal giorno successivo al ricevimento dell’atto interruttivo. [/I] Quindi: 1) Con un legale rispondete all'ente facendo valere i vostri diritti; 2) L'ente avrà ragione se riuscirà a dimostrarvi di avervi mandato almeno un sollecito al fine - appunto - di [B]interrompere la prescrizione[/B] e far ripartire da zero il conteggio dei 5 anni utili per la prescrizione stessa. Ricordate che "non ritirare una raccomandata", per legge, [U]non significa[/U] non averla ricevuta. Dopo 30 giorni di infruttuosa giacenza, la raccomandata viene rispedita gratis al mittente, ma [U]per legge[/U] è come se fosse stata ricevuta dal destinario, nonché letta e compresa. Quindi, in una parola, notificata. Hanno dovuto adeguare la legge perché negli anni tanti furbi hanno evaso le tasse "dimenticando" di ritirare le raccomandate. Così facendo, dopo la giacenza canonica di 30 giorni, è come se la raccomandata fosse stata ritirata, letta e compresa. [/QUOTE]
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